Sentenza del 18/09/2020 n. 19449 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La societa' ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006: maggiori imponibili IRES/IRAP/IVA per fatture e voci di bilancio, disconoscimento di costi per presunta non inerenza (consulenze, spese alimentari e gioielleria), mancata detraibilita' di IVA su acquisto di complesso turistico per mancato pagamento dell'imposta da parte del cessionario, e contestazione dell'uso in dichiarazione (rigo RF58) di un credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (L. 388/2000 art. 8) come risconti passivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi della ricorrente ma ha accolto i restanti tre motivi del ricorso principale (sulle spese deducibili e sulla detraibilita' dell'IVA) e ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia su un punto (sanzioni per fatture irregolari). In sintesi: la Cassazione ha cassato la sentenza della C.T.R. nella parte in cui questa non aveva adeguatamente motivato il disconoscimento di specifici costi e aveva ritenuto illegittima la detrazione IVA per il mancato pagamento del cedente, rinviando alla C.T.R. del Molise, in diversa composizione, per un nuovo esame su questi profili; ha invece ritenuto errata l'annullamento delle sanzioni amministrative e ha disposto che la C.T.R. riesamini tale questione ricostruendo correttamente la motivazione e provvedendo anche sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 6, comma 8
Prevede sanzioni per la mancata regolarizzazione delle fatture passive irregolari entro 30 giorni; la Corte ha ritenuto che la C.T.R. abbia erroneamente annullato la sanzione nonostante la contabilizzazione di fatture irregolari, quindi le sanzioni sono applicabili se manca la regolarizzazione formale.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 8
Istituisce il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito; la Corte ha precisato che, pur essendo contabilmente trattato come contributo in conto impianti (applicando OIC 16), fiscalmente la quota di contributo di competenza dell'esercizio va comunque stornata dalla base imponibile.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 62
Richiamata nel quadro normativo relativo ai regimi di aiuto e contributi; utilizzata nella contestazione in connessione all'uso del credito d'imposta con riferimento alla normativa fiscale di settore.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 108 e 109
Principi di competenza e inerenza: i componenti di reddito concorrono per competenza e le spese sono deducibili se riferibili ad attivita' che producono ricavi imponibili; la Corte ha richiamato l'onere probatorio del contribuente (certezza, riconducibilita', congruita') e ha cassato la decisione per mancata adeguata valutazione documentale da parte della C.T.R.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 19
Individua il momento di insorgenza del diritto alla detrazione IVA (quando l'imposta diviene esigibile, cioe' quando l'operazione si considera effettuata); la Corte ha ribadito che il diritto alla detrazione spetta indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta al cedente, salvo che l'operazione sia fittizia o fraudolenta.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 6 e 25
Art. 6 individua il momento di effettuazione dell'operazione (es.: cessione immobiliare alla data del trasferimento della proprieta'); art. 25 richiede l'annotazione delle fatture per esercitare la detrazione. La Corte ha richiamato questi criteri per affermare la legittimita' della detrazione IVA anche se il cedente non ha incassato l'imposta.
Principio contabile OIC n. 16
Definisce il trattamento contabile dei contributi in conto impianti (metodo indiretto con risconti passivi o metodo diretto riducendo il costo del cespite). La Corte ha usato il principio per interpretare la contabilizzazione del credito d'imposta ma ha rilevato la differenza tra trattamento contabile e conseguenze fiscali.
Massime di principio
- Credito d'imposta per investimenti (L. 388/2000 art. 8) va contabilmente trattato come contributo in conto impianti, ma fiscalmente la quota di competenza non concorre al reddito: occorre ridurre la base imponibile della quota riconosciuta all'esercizio.
- La contabilizzazione di risconti passivi non equivale automaticamente a deduzione fiscale dell'intero importo patrimoniale: la riduzione di imponibile puo' riguardare solo la quota di contributo di competenza dell'anno e va dimostrata la misura effettiva e l'utilizzo del credito.
- Per dedurre costi aziendali il contribuente ha l'onere di prova: deve dimostrare certezza dell'esborso, riconducibilita' all'attivita' (inerenza) e congruita' mediante documenti e motivazione; in assenza di adeguata istruttoria del giudice d'appello il dedotto va riconsiderato.
- La detrazione IVA spetta quando l'imposta diviene esigibile e la fattura e' regolarmente annotata; il diritto alla detrazione e' indipendente dall'effettivo pagamento dell'imposta al cedente, salvo che l'operazione sia fittizia o fraudolenta.
- La contabilizzazione in bilancio di fatture irregolari non esonera dall'obbligo formale di regolarizzazione entro i termini previsti: la mancata regolarizzazione puo' dar luogo a sanzioni amministrative (D.Lgs. 471/1997 art.6, comma 8).
- In fase di giudizio di merito il giudice deve dare specifica motivazione quando esclude la deducibilita' di voci contestate: la mera affermazione apodittica non e' sufficiente e puo' comportare cassazione per vizio di motivazione.
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