Sentenza del 04/08/2017 n. 19563 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, contestando ai fini IVA, IRES e IRAP: la deduzione di costi imputati a un esercizio diverso da quello di competenza; la qualificazione come ricavi non contabilizzati dei finanziamenti versati dai soci; il disconoscimento della detrazione IVA relativa a tre fatture emesse da CE.DI. Campania s.r.l. La società sosteneva che le fatture riguardassero effettive prestazioni di servizi derivanti da un contratto di appalto, mentre i giudici di merito avevano ritenuto che i pagamenti costituissero finanziamenti, esenti da IVA, sulla base di presunzioni quali l'identità delle compagini sociali, la non operatività della società emittente e l'assenza di strutture, beni e personale necessari all'esecuzione dei servizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla motivazione perché non indicavano uno specifico fatto storico decisivo omesso, secondo i limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; ha escluso che vi fosse un problema di coincidenza tra prestazione e fatturazione, rilevando che la questione riguardava la causa effettiva dei pagamenti e la loro qualificazione come finanziamento esente da IVA; ha inoltre rilevato il difetto di autosufficienza e di specificità del ricorso, nonché la confusione tra violazione di legge e vizio motivazionale. È rimasta quindi ferma la decisione di merito, favorevole all'Amministrazione finanziaria quanto alla ripresa fiscale sui finanziamenti dei soci e all'indetraibilità dell'IVA. La società è stata condannata al pagamento di 10.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, e al versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10
operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto
La Corte ha confermato che, se i pagamenti fatturati come corrispettivi di servizi sono in realtà finanziamenti, l'operazione è esente da IVA e l'imposta indicata nelle fatture non è detraibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 19
il diritto alla detrazione dell'imposta sorge al momento in cui la stessa diviene esigibile
Le norme disciplinano il momento di effettuazione dell'operazione e il sorgere del diritto alla detrazione, ma non consentono la detrazione quando manca un'effettiva prestazione imponibile e il pagamento ha natura finanziaria.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Richiamato in relazione ai poteri di accertamento IVA e alla contestazione della motivazione dell'atto impositivo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo sulla base di elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; la censura della società è stata dichiarata inammissibile anche per difetto di autosufficienza.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 55, 75 e 88, comma 4
Norme richiamate dalla società in tema di reddito d'impresa, competenza e componenti reddituali; il motivo è stato dichiarato inammissibile per la commistione tra violazione di legge e vizio motivazionale e per carenza di specificità.
Codice civile, art. 2467, comma 2
finanziamenti dei soci il cui rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori
La norma riguarda la postergazione civilistica dei finanziamenti dei soci nelle società di capitali e non era decisiva per la qualificazione fiscale delle somme come ricavi non contabilizzati.
Codice di procedura civile, artt. 360, comma 1, n. 5, 366, comma 1, n. 4 e n. 6, e 369, comma 2, n. 4
Il vizio motivazionale è denunciabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti
In cassazione non è sufficiente lamentare una motivazione non adeguata o una diversa valutazione delle prove. Occorre indicare puntualmente il fatto storico decisivo omesso e riprodurre o localizzare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, la parte soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini fiscali conta la natura effettiva dell'operazione, non la denominazione attribuita dalle parti o il contenuto formale delle fatture. Se elementi oggettivi dimostrano che un pagamento è un finanziamento e non il corrispettivo di una prestazione, l'IVA indicata può essere considerata indetraibile.
- Rapporti tra società collegate o con compagini sociali coincidenti richiedono una documentazione particolarmente rigorosa dell'effettività delle prestazioni: contratti, attività concretamente svolte, personale, mezzi, strutture, ordini, consegne e tracciabilità dei pagamenti.
- In presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, l'Amministrazione può recuperare ricavi non contabilizzati o disconoscere componenti fiscali; il contribuente deve fornire una spiegazione alternativa documentata e coerente.
- Nel ricorso per cassazione non si può chiedere una nuova valutazione delle prove. La violazione di legge riguarda l'interpretazione della norma, mentre l'errata ricostruzione dei fatti può essere censurata solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e i documenti rilevanti devono essere specificamente indicati, riprodotti nelle parti decisive e localizzati nel fascicolo. Un semplice riassunto dell'avviso di accertamento o dei documenti non è normalmente sufficiente.
- Motivi che mescolano in modo indistinto violazione di legge, vizi motivazionali e contestazioni della valutazione probatoria possono essere dichiarati inammissibili per difetto di specificità.
- La qualificazione civilistica di un finanziamento, come quella relativa alla postergazione prevista dall'art. 2467 c.c., non coincide necessariamente con la qualificazione fiscale dell'operazione: occorre distinguere gli effetti societari da quelli tributari.
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