Cassazione Civile, Ordinanza n. 16627/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino senegalese ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel giudizio di legittimità il Ministero dell'interno ha depositato un atto solo per partecipare alla discussione orale, senza controricorso. La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché la procura speciale per il ricorso per cassazione, nei procedimenti regolati dall'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve risultare la certificazione del difensore su tale posteriorità; nel caso concreto la procura, pur recando la data e l'autentica della firma con la formula "visto per autentica", non conteneva una certificazione espressa della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite e la sentenza della Corte costituzionale n. 13/2022, che hanno ritenuto legittimo tale requisito processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura speciale, poiché la formula apposta dal difensore era idonea solo all'autenticazione della firma e non anche alla certificazione espressa della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Non è stata provveduta la liquidazione delle spese per l'irrituale costituzione del Ministero intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. 25/2008
nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data, a pena di inammissibilità
art. 83 c.p.c.
richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, distinta dalla regola speciale prevista per la protezione internazionale
art. 365 c.p.c.
richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, non sufficiente a superare il requisito speciale dell'art. 35-bis
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato solo per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto
art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 13/2017
ha introdotto l'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008
L. 46/2017
ha convertito con modificazioni il d.l. n. 13/2017
artt. 3, 10, 24, 111 e 117 Cost.
richiamati nel giudizio di legittimità costituzionale della norma, ma la questione è stata già dichiarata infondata
artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE
invocati nel giudizio di legittimità costituzionale della norma
artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE
invocati nel giudizio di legittimità costituzionale della norma
artt. 6, 13 e 14 CEDU
invocati nel giudizio di legittimità costituzionale della norma
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di protezione internazionale assoggettate all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve risultare successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve essere certificata espressamente dal difensore.
- L'autenticazione della firma del conferente non equivale, di per sé, alla certificazione della data di rilascio della procura: serve un'esplicita attestazione della posteriorità, anche se formulata con un'unica sottoscrizione.
- La mera presenza nella procura della data di rilascio o del riferimento al provvedimento impugnato non sana il difetto di certificazione espressa, perché ciò svuoterebbe di significato il dato testuale della norma speciale.
- La sanzione di inammissibilità prevista per la mancata certificazione della data della procura speciale è compatibile con i principi costituzionali e sovranazionali richiamati, essendo un onere processuale ragionevole e non sproporzionato.
- Nel giudizio camerale di cassazione la partecipazione dell'intimato alla fase decisoria richiede una costituzione rituale mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per partecipare alla discussione orale è inammissibile.
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