Cassazione Penale, Sentenza n. 203/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha revocato la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: (i) nullità per violazione del contraddittorio e per aver emesso il provvedimento inaudita altera parte nonostante fosse stata fissata un'udienza per la trattazione; (ii) incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione e errore nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza di rinvio per il 30/05/2023 ma ha comunque pronunciato l'ordinanza in data 24/05/2023, ossia prima della celebrazione dell'udienza chiamata a raccogliere le conclusioni delle parti. Tale deliberazione 'de plano', fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, è stata qualificata come nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Matera per il prosieguo. Gli altri motivi (incompetenza territoriale e quantificazione della pena) non sono stati esaminati in quanto assorbiti dalla nullità riscontrata.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Norma richiamata come base sostanziale per la revoca della sospensione condizionale della pena; nel testo impugnato la revoca era stata disposta ai sensi di questa disposizione
art. 127 cod. proc. pen.
Riferimento implicito al principio del contraddittorio: la decisione assunta prima dell'udienza fissata ha violato il diritto delle parti di essere sentite
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Norma relativa alle modalità di celebrazione dell'udienza e alla deliberazione in camera di consiglio; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza sia stata deliberata 'de plano' fuori dai limiti legali previsti per decidere senza il confronto delle parti
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la deliberazione e le decisioni adottate in camera di consiglio; la Corte ha richiamato i limiti al potere del giudice di deliberare senza aver previamente sentito le parti quando l'udienza era stata fissata
art. 666 cod. proc. pen.
Norma del procedimento esecutivo penale richiamata nel quadro procedurale della revoca della sospensione; interpretata nel senso che le regole procedurali del giudice dell'esecuzione devono rispettare il contraddittorio
Massime di principio
- Se il giudice fissa un'udienza per sentire le parti, non può poi adottare la decisione prima della celebrazione di tale udienza se non nei casi espressamente previsti dalla legge: l'adozione 'de plano' costituisce nullità assoluta.
- La nullità derivante dalla violazione del contraddittorio in materia di esecuzione è di ordine generale e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; accertata in Cassazione comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
- Quando si impugna una revoca della sospensione condizionale della pena, è strategico verificare il rispetto delle garanzie procedurali (notifica/udienza/possibilità di produrre documenti e deduzioni): la violazione di tali garanzie può determinare l'annullamento del provvedimento indipendentemente dal merito della revoca.
- In presenza di una nullità procedurale rilevante il giudice di legittimità può non esaminare i motivi ulteriori (es. incompetenza territoriale o quantificazione della pena), perché la nullità assorbe gli altri temi.
- Per comportamenti difensivi simili è opportuno contestare tempestivamente la violazione del contraddittorio e documentare la fissazione dell'udienza e ogni rinvio, per dimostrare la deliberazione antecedente alla trattazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 48/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 49/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 51/2024 del 03/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →