Sentenza n. 6642/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza alla sentenza resa dal Tribunale di Roma, sezione Lavoro, n. 3435/2024 pubblicata il 20.03.2024 RG 36880/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice del lavoro che aveva ordinato l’attivazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando la mancata esecuzione, limitatamente all’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione Lavoro, che aveva accertato il relativo diritto per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all’attivazione della carta. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale il 21 marzo 2024. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 3 febbraio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il ricorrente ha escluso dal giudizio l’esecuzione della statuizione relativa alle spese del giudizio ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza: la rituale notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Nel merito, poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il Collegio ha ordinato al Ministero di attivare in favore del ricorrente la Carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato. Nessun compenso è stato riconosciuto per l’attività commissariale, in quanto ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha esercitato il potere di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica, già accertato dalla sentenza del giudice del lavoro e oggetto di esecuzione nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini della proponibilità dell’azione nei confronti di un’Amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando l’Amministrazione non contesta la mancata esecuzione di una sentenza esecutiva, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adozione degli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, fissando un termine perentorio.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuato nell’organo dirigenziale competente per materia, attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all’esecuzione entro un ulteriore termine.
- L’attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell’Amministrazione nell’ambito delle proprie competenze istituzionali non dà luogo a un compenso aggiuntivo quando rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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