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Circolare

Circolare numero 199 del 29-7-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la definizione delle domande di pensionamento anticipato presentate da lavoratori che avevano cessato il rapporto di lavoro prima della delibera CIPI attestante l’eccedenza di manodopera. Viene recepita la determinazione del CIPI del 30 maggio 1991, che considera sanate tali situazioni, purché ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. Le Sedi INPS devono liquidare la pensione anticipata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, o dalla risoluzione del rapporto se successiva. La sanatoria opera per le situazioni successive al 2 giugno 1989, restando fermo il diverso regime per le domande presentate tra 1° marzo e 5 giugno 1989.

Sanatoria per i lavoratori prepensionabili che hanno risolto il rapporto prima della delibera CIPI

Sanatoria per i lavoratori prepensionabili che hanno risolto il rapporto prima della delibera CIPI

La circolare affronta alcune fattispecie di pensionamento anticipato in cui il lavoratore ha cessato il rapporto di lavoro e presentato domanda all’INPS prima della delibera del CIPI che attestava l’eccedenza di manodopera. L’intervento nasce per chiarire come trattare situazioni verificatesi in un contesto normativo mutevole e, in particolare, in prossimità della scadenza del 30 giugno 1990 o in epoca precedente, quando si sono succeduti diversi provvedimenti in materia.

Contesto della questione

L’Amministrazione segnala che alcuni lavoratori, temendo di restare esclusi dal beneficio del prepensionamento in caso di mancata proroga del termine del 30 giugno 1990, hanno risolto il rapporto di lavoro senza attendere la delibera CIPI e senza rispettarne modalità e tempi. In altri casi, l’anticipazione della risoluzione rispetto alla delibera è stata ricondotta alle difficoltà applicative generate dal continuo avvicendarsi delle norme sul pensionamento anticipato, considerate non sempre di immediata interpretazione.

Valutazione della fattispecie e intervento del CIPI

La circolare evidenzia che, pur mancando al momento della cessazione la delibera CIPI, alla data di risoluzione del rapporto risultavano comunque soddisfatti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa, fatta eccezione per l’atto formale successivamente adottato dal CIPI, il quale ha confermato l’esistenza, già in quel momento, dell’eccedenza di manodopera. Per questo motivo la questione è stata sottoposta al Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, che ha comunicato le determinazioni assunte dal CIPI nella seduta del 30 maggio 1991.

Contenuto della decisione di sanatoria

Il CIPI ha stabilito due principi fondamentali:

  • le situazioni dei lavoratori prepensionabili che hanno risolto anticipatamente il rapporto di lavoro rispetto alla delibera CIPI sono dichiarate sanate, purché sussistano tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge;
  • la decorrenza del trattamento pensionistico è determinata dall’INPS in base alla data di presentazione della domanda di pensionamento anticipato.

Ambito temporale della sanatoria

La circolare precisa che la sanatoria deliberata dal CIPI si applica alle situazioni intervenute dopo il 2 giugno 1989. Resta invece fermo che per le domande di pensionamento anticipato presentate tra il 1° marzo e il 5 giugno 1989 trova applicazione la disciplina speciale di sanatoria prevista dall’art. 4, secondo comma, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 337.

Istruzioni operative per le Sedi

Alla luce delle determinazioni del CIPI, le Sedi INPS devono procedere alla definizione delle pratiche interessate e alla liquidazione del pensionamento anticipato, sempre nel concorso di tutte le altre condizioni di legge. La decorrenza del trattamento va fissata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se presentata dall’impresa o dall’assicurato; se la risoluzione del rapporto di lavoro è successiva alla domanda, la decorrenza va spostata al primo giorno del mese successivo a tale risoluzione.

Punti principali

Ambito della problematica segnalata

Sono stati rilevati casi di lavoratori che hanno risolto anticipatamente il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento anticipato prima della delibera CIPI che accertava l’eccedenza di manodopera. I casi riguardano sia situazioni prossime al 30 giugno 1990, termine di validità delle norme sul pensionamento anticipato previsto dal D.L. n. 82/1990 e confermato dal D.L. n. 170/1990, sia situazioni anteriori, maturate sotto la vigenza del D.L. n. 259/1990.

Ragioni dell’anticipazione della cessazione

Nel primo gruppo di casi, i lavoratori avrebbero risolto il rapporto senza attendere la delibera CIPI e senza rispettarne modalità e tempi, per il timore di perdere definitivamente il beneficio in caso di mancata proroga del termine del 30 giugno 1990. Nel secondo gruppo, l’anticipazione sarebbe dipesa dalle difficoltà e incertezze applicative derivanti dal susseguirsi delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato.

Determinazione del CIPI del 30 maggio 1991

Il CIPI ha stabilito che le situazioni dei lavoratori prepensionabili che hanno risolto il rapporto di lavoro prima della delibera accertativa dell’eccedenza di manodopera sono sanate, purché ricorrano tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa. La decorrenza dei trattamenti pensionistici è demandata all’INPS sulla base della data di presentazione della domanda di pensionamento anticipato.

Limiti temporali della sanatoria

La sanatoria riguarda le situazioni intervenute in epoca successiva al 2 giugno 1989. Per le domande di pensionamento anticipato presentate nel periodo 1° marzo-5 giugno 1989 resta applicabile la sanatoria specifica prevista dall’art. 4, secondo comma, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 337.

Indicazioni operative per le Sedi INPS

Le Sedi devono definire le pratiche in argomento e liquidare i trattamenti di pensionamento anticipato, sempre che siano rispettate tutte le condizioni di legge. La decorrenza va fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, presentata dall’impresa o dall’assicurato, oppure dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro se tale data è posteriore.

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