Circolare numero 200 del 30-7-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il trattamento assicurativo e previdenziale dei minori di età inferiore a 14 anni impiegati irregolarmente in agricoltura, richiamando la legge n. 977/1967 e chiarendo le attività che le Sedi devono svolgere in caso di accertamento del lavoro minorile. Viene distinto il caso dei minori già iscritti negli elenchi di categoria da quello dei minori non iscritti, con diverse conseguenze operative per la regolarizzazione della posizione assicurativa, il recupero dei contributi omessi e la successiva azione di rivalsa verso il datore di lavoro. La circolare precisa inoltre gli adempimenti documentali da annotare nei fascicoli personali e sugli elenchi, nonché le modalità di individuazione del datore di lavoro, con specifiche differenze tra operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.
Tutela previdenziale e regolarizzazione dei minori occupati in agricoltura
Tutela previdenziale dei minori occupati irregolarmente in agricoltura
La circolare fornisce istruzioni operative in relazione a casi di minori di età inferiore ai 14 anni impiegati in agricoltura in violazione della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'obiettivo è chiarire come trattare tali posizioni ai fini assicurativi e previdenziali, come procedere alla regolarizzazione e come impostare l'eventuale azione di rivalsa verso il datore di lavoro.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l'art. 24 della legge n. 977/1967, secondo cui i minori che abbiano svolto lavoro hanno diritto alle prestazioni assicurative e previdenziali previste dalla normativa vigente, sempre che ne ricorrano le condizioni di legge. La stessa disposizione salva però il diritto degli istituti assicuratori di agire in rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, al netto della somma recuperata a titolo di contributi omessi.
Distinzione tra minori già iscritti e minori non iscritti
Ai fini dell'applicazione della disciplina, la circolare distingue due ipotesi:
- minori già iscritti negli elenchi di categoria, per i quali la posizione assicurativa risulta già costituita e non occorre una specifica azione di regolarizzazione ai fini dell'iscrizione;
- minori non iscritti, per i quali è necessario attivare le procedure di sistemazione della posizione assicurativa, con il coinvolgimento dello SCAU e delle Commissioni circoscrizionali per l'impiego in agricoltura.
Attività delle Sedi e degli organismi competenti
Quando le Sedi vengono a conoscenza dell'utilizzo di manodopera minorile da parte di aziende agricole, devono segnalare il caso agli organismi competenti. Questi, per la parte di rispettiva competenza, devono:
- verificare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro;
- operare nei limiti dei termini di prescrizione vigenti;
- recuperare i contributi omessi dal datore di lavoro;
- iscrivere il minore negli elenchi di categoria.
Per i minori che abbiano lavorato come operai a tempo indeterminato per periodi successivi al 31 dicembre 1981, lo SCAU deve anche rilasciare la certificazione prevista dall'art. 4 del D.M. 2 giugno 1982.
Prescrizione dei contributi e procedura alternativa
Se i contributi sono prescritti, la circolare richiama la possibilità, per il datore di lavoro o in sua sostituzione per il lavoratore, di attivare per i periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 977 la procedura di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Si tratta della via da seguire quando non sia più praticabile il recupero contributivo ordinario.
Annotazioni documentali e fascicolo personale
Sia nel caso di minori già iscritti negli elenchi sia nel caso in cui sia stata avviata la regolarizzazione della posizione assicurativa, le Sedi devono effettuare apposite annotazioni:
- nel fascicolo personale del lavoratore, eventualmente da intestare per la bisogna;
- sulla copia degli elenchi;
- per gli operai a tempo indeterminato, sulla copia dell'eventuale certificazione rilasciata dallo SCAU ai sensi del D.M. 2 giugno 1982.
L'annotazione deve contenere anche i dati identificativi del datore di lavoro, così da consentire l'eventuale esercizio dell'azione di rivalsa. Fanno eccezione i casi in cui la posizione sia stata regolarizzata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.
Individuazione del datore di lavoro e azione di rivalsa
L'azione di rivalsa deve essere svolta secondo quanto già indicato al punto B della circolare del 17 novembre 1984. La ricostruzione del datore di lavoro non presenta particolari problemi nei casi di:
- lavoratori a tempo indeterminato;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coloni.
In tali ipotesi il nominativo dell'azienda risulta già dagli elenchi e, per gli operai a tempo indeterminato, anche dalle certificazioni SCAU. Nei casi degli operai a tempo determinato, invece, la circolare distingue tra:
- regolarizzazione di periodi di lavoro minorile non ancora prescritti;
- minori già iscritti negli elenchi.
Nel primo caso, se la regolarizzazione è stata attivata dalle Sedi tramite segnalazione agli U.PRO.C.A.U. e alle Commissioni circoscrizionali per l'impiego in agricoltura, le generalità del datore di lavoro sono conosciute dalle Sedi e possono essere annotate nel fascicolo personale, in attesa di trascriverle anche sull'elenco. Se invece la regolarizzazione è avviata direttamente dagli U.PRO.C.A.U. e dalle Commissioni, gli Uffici provinciali dello SCAU comunicano alle Sedi il nominativo del datore di lavoro secondo gli accordi con la Direzione generale del Servizio.
Nel secondo caso, cioè per i minori già iscritti negli elenchi, i dati identificativi del datore di lavoro devono essere acquisiti presso i competenti Uffici provinciali dello SCAU, poiché gli elenchi non riportano il nominativo delle aziende. Eventuali difficoltà nell'individuazione dei datori di lavoro devono essere comunque segnalate alla Direzione generale.
Quantificazione dei contributi da recuperare
Per calcolare l'importo dei contributi da detrarre dall'ammontare delle prestazioni da addebitare al datore di lavoro in sede di rivalsa, le Sedi possono rivolgersi ai competenti Uffici provinciali dello SCAU, che forniscono il supporto necessario alla quantificazione.
Punti principali
Ambito e presupposto normativo
La circolare interviene a seguito di casi concreti di minori di 14 anni di fatto occupati come operai agricoli, in violazione della normativa sull'età minima per l'ammissione al lavoro di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 977. Si chiarisce che, ai sensi dell'art. 24 della legge, tali soggetti hanno diritto alle prestazioni assicurative e previdenziali previste dall'ordinamento, ove ne ricorrano le condizioni di legge, ferma restando la possibilità per gli istituti assicuratori di rivalersi sul datore di lavoro per l'importo delle prestazioni corrisposte, detratto quanto già recuperato per contributi omessi.
Distinzione tra minori iscritti e non iscritti negli elenchi
Per i minori già iscritti negli elenchi di categoria, la posizione assicurativa risulta già costituita e non occorre alcuna ulteriore azione di regolarizzazione ai fini dell'iscrizione. Per i minori non iscritti, invece, è necessario attivare le procedure di sistemazione della posizione assicurativa, coinvolgendo lo SCAU e le Commissioni circoscrizionali per l'impiego in agricoltura, che devono procedere agli accertamenti e agli adempimenti di rispettiva competenza.
Segnalazione e recupero dei contributi
Quando le Sedi vengono a conoscenza dell'impiego di manodopera minorile in aziende agricole, devono segnalare il caso agli organismi competenti affinché, verificata l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro e nei limiti della prescrizione, provvedano al recupero dei contributi omessi dal datore di lavoro e all'iscrizione del minore negli elenchi di categoria. Per i minori che abbiano lavorato come operai a tempo indeterminato per periodi successivi al 31 dicembre 1981, lo SCAU deve inoltre rilasciare la certificazione prevista dall'art. 4 del D.M. 2 giugno 1982.
Ipotesi di prescrizione e ricorso alla procedura ex art. 13 legge n. 1338/1962
Qualora i contributi risultino prescritti, la circolare richiama la facoltà, concessa al datore di lavoro o in sua sostituzione al lavoratore, di attivare per i periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 977 la procedura prevista dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Tale richiamo opera come alternativa nei casi in cui non sia più possibile il recupero contributivo ordinario.
Annotazioni nei fascicoli e sugli elenchi
In tutti i casi in cui il minore sia già iscritto negli elenchi o sia stata avviata la regolarizzazione della posizione assicurativa, devono essere inserite annotazioni nel fascicolo personale del lavoratore, eventualmente da intestare appositamente. Le stesse annotazioni devono essere riportate anche sulla copia degli elenchi e, per gli operai a tempo indeterminato, sull'eventuale certificazione rilasciata dallo SCAU ai sensi del D.M. 2 giugno 1982. L'annotazione deve contenere anche i dati identificativi del datore di lavoro, così da consentire l'eventuale azione di rivalsa.
Azioni di rivalsa e individuazione del datore di lavoro
L'azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro deve essere svolta secondo le disposizioni già richiamate nella circolare del 17 novembre 1984, punto B, ed è finalizzata al recupero delle prestazioni erogate sulla base di requisiti perfezionati con il computo del lavoro minorile. Per i lavoratori a tempo indeterminato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, l'individuazione del datore di lavoro non presenta difficoltà perché il nominativo dell'azienda è già riportato negli elenchi e, per gli O.T.I., anche nelle certificazioni SCAU. Nei casi di operai a tempo determinato, invece, occorre distinguere tra regolarizzazioni ancora non prescritte e minori già iscritti negli elenchi, con diverse modalità di acquisizione dei dati del datore di lavoro tramite Sedi, U.PRO.C.A.U., Commissioni circoscrizionali e Uffici provinciali dello SCAU.
Supporto per la quantificazione dei contributi da rivalere
Per determinare l'ammontare dei contributi da detrarre dall'importo delle prestazioni da addebitare al datore di lavoro in sede di rivalsa, le Sedi possono rivolgersi ai competenti Uffici provinciali dello SCAU. Eventuali difficoltà nell'individuazione del datore di lavoro devono essere segnalate alla Direzione generale.
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