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Circolare

Circolare numero 204 del 30-7-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra, in via preliminare, le principali innovazioni introdotte dalla legge pubblicata sulla G.U. n. 175 del 27 luglio 1991, in vigore dall'11 agosto 1991, in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, disoccupazione e nuova indennità di mobilità. Vengono sintetizzati destinatari, cause di intervento, durate, procedure di concessione, importi, contributi addizionali, incompatibilità, disposizioni transitorie e profili di decadenza. La nota evidenzia anche specifiche regole per edilizia, agricoltura, procedure concorsuali, contratti di solidarietà e lavoratori GEPI/INSAR.

Prima informativa sulle nuove disposizioni in materia di cassa integrazione, mobilità e disoccupazione

Legge in materia di cassa integrazione, mobilità e disoccupazione

La circolare fornisce una prima informativa sulle principali innovazioni introdotte dalla legge pubblicata sulla G.U. n. 175 del 27 luglio 1991, in vigore dall'11 agosto 1991. Il provvedimento riforma in modo ampio le prestazioni temporanee, incidendo su integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, disciplina speciale per edilizia e agricoltura, trattamenti di disoccupazione e nuova indennità di mobilità. La nota si limita a una ricognizione preliminare, rinviando a successive istruzioni di dettaglio per l'attuazione.

Integrazioni salariali ordinarie

La legge estende le integrazioni salariali ordinarie, già previste per operai dell'industria, dell'edilizia, dei lapidei e dell'agricoltura, anche agli impiegati e ai quadri. Inoltre, il massimale già previsto per il trattamento straordinario ai sensi della L. 427/80 viene applicato anche agli interventi ordinari.

Restano esclusi dal massimale:

  • i trattamenti concessi per intemperie stagionali nell'edilizia e nell'agricoltura;
  • i primi 6 mesi di fruizione del trattamento ordinario.

Il nuovo limite si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della legge.

Integrazione salariale ordinaria per il settore edilizio

L'art. 10 introduce una disciplina speciale per alcune cause di sospensione o contrazione dell'attività nelle imprese edilizie e affini, con riferimento a grandi opere pubbliche. I criteri e le modalità di attuazione devono essere definiti dal CIPI entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

La disciplina si applica ai lavoratori dell'edilizia impiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, a condizione che risultino versati o dovuti, nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento, almeno:

  • 6 contributi mensili, oppure
  • 26 contributi settimanali.

Le cause di intervento devono essere non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori e possono riguardare:

  • il mancato rispetto dei termini dei contratti di appalto;
  • varianti necessarie ai progetti originari;
  • provvedimenti dell'autorità giudiziaria ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, in materia antimafia.

Il trattamento è concesso per 3 mesi, pari a 13 settimane, dalle Commissioni Provinciali competenti sulla base di domanda presentata secondo la normativa vigente per l'edilizia. La proroga è possibile con decreto del Ministro del Lavoro, previo accertamento del CIPI sulla natura e durata delle cause, per un periodo complessivamente non superiore a un quarto della durata dei lavori necessari al completamento dell'opera, desunta dalle clausole contrattuali.

Il periodo autorizzato ai sensi di questa disciplina non si computa nel limite massimo di 13 settimane di sospensione o 52 nel biennio mobile previsto dalla L. 427/75.

Sul piano del recupero, l'azienda o l'ente appaltante che avrebbe potuto prevedere l'evento con la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c. deve rimborsare all'Istituto le somme erogate, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di erogazione. Per i primi tre mesi la valutazione delle responsabilità spetta all'Organo Provinciale; in caso di proroga, la competenza valutativa è del Ministero del Lavoro.

Integrazioni salariali straordinarie

La disciplina straordinaria si applica alle imprese che, nel semestre precedente la richiesta, abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. Nel computo rientrano anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. In caso di trasferimento d'azienda, per le domande presentate nei sei mesi successivi il requisito va verificato nel periodo tra trasferimento e richiesta.

La normativa è estesa:

  • alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti;
  • alle imprese artigiane con più di 15 dipendenti, quando l'impresa commissionaria in via prevalente (50% del fatturato) sia ammessa alle integrazioni salariali straordinarie.

Le cause di intervento sono due:

  • ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, con programma massimo di 2 anni e fino a 2 proroghe di 12 mesi ciascuna da parte del CIPI;
  • crisi aziendale, con programma massimo di 12 mesi e divieto di una nuova concessione prima che sia trascorso un periodo pari ai 2/3 della precedente concessione.

I criteri per individuare la crisi aziendale sono fissati dal CIPI su proposta del Ministro del lavoro.

Procedura di richiesta e concessione del trattamento straordinario

La domanda deve essere presentata all'Ufficio regionale del lavoro e all'Ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti, nei termini di cui all'art. 7 della L. 164/1975. Entro 30 giorni l'Ufficio regionale del lavoro, sulla base degli accertamenti dell'Ispettorato, deve esprimere il parere.

La domanda deve contenere il programma aziendale, redatto secondo un modello approvato con decreto del Ministro del Lavoro, sentito il CIPI. Il programma deve essere approvato dal CIPI e può essere modificato o prorogato con approvazione del Ministro del Lavoro o del CIPI, a seconda che i lavoratori interessati siano fino a 100 o oltre 100.

I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione devono essere trattati nelle comunicazioni e nell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della L. 164/1975. Se l'impresa non adotta la rotazione e il CIPI non ritiene giustificati i motivi addotti, in mancanza di accordo entro 3 mesi dal decreto di concessione, i meccanismi di rotazione sono imposti con decreto del Ministro del Lavoro.

Il trattamento è concesso con decreto ministeriale per la durata prevista dal programma approvato; dopo i primi 6 mesi, l'erogazione è autorizzata su domanda per periodi semestrali, previo accertamento della regolare attuazione del programma. In caso di difficoltà finanziarie dell'impresa, accertate dall'Ispettorato del lavoro, il Ministro può autorizzare il pagamento diretto da parte dell'INPS.

Limiti, contributo addizionale e incompatibilità

I trattamenti straordinari non possono superare 36 mesi nell'arco di un quinquennio per ciascuna unità produttiva, a prescindere dalle causali. Ai fini del computo si includono anche i periodi di trattamento ordinario per situazioni temporanee di mercato. Il limite può essere superato in alcune ipotesi, come procedure concorsuali e contratti di solidarietà, secondo condizioni e modalità fissate dal CIPI.

Nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione conseguente a significativa trasformazione proprietaria, non si considerano i periodi di trattamento straordinario anteriori alla trasformazione.

Sul piano contributivo:

  • trascorsi 24 mesi dalla decorrenza del trattamento, il contributo addizionale raddoppia dal 4,5% al 9%, ovvero dal 3% al 6% per le imprese con meno di 51 dipendenti;
  • in caso di mancata osservanza del decreto sulla rotazione, il contributo addizionale raddoppia immediatamente e, dopo 24 mesi, è aumentato del 150%.

L'impresa non può chiedere il trattamento straordinario per unità produttive per le quali abbia richiesto, per gli stessi periodi, l'intervento ordinario. La circolare interpreta tale incompatibilità in senso riferito ai casi di contrazione o sospensione per situazioni temporanee di mercato.

Decadenza, procedure concorsuali e contratti di solidarietà

È richiamata, per gli uffici pubblici delle Regioni del Centro-Nord, la riserva dei posti a favore dei lavoratori beneficiari del trattamento da oltre 12 mesi, ai sensi dell'art. 1, c. 7, L. 407/78. Inoltre, il lavoratore decade dal trattamento straordinario se, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione o rifiuta il lavoro.

Nei casi di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, il trattamento straordinario è concesso ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina solo se manca la continuazione dell'attività. La durata è di 12 mesi, prorogabili di altri 6 previa verifica del CIPI, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o ripresa e di salvaguardia occupazionale attraverso cessione dell'azienda o di sue parti.

Se tali prospettive non sussistono, i lavoratori eccedenti possono essere collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 o 24. Sono inoltre abrogati l'art. 2 della L. 301/79 e l'art. 2 del D.L. 23/85 convertito nella L. 143/85.

Per i contratti di solidarietà non si applica il massimale della L. 427/80. L'importo non si riduce per successivi aumenti salariali in sede aziendale e, durante il periodo di godimento, l'impresa non può chiedere:

  • l'accertamento dello stato di crisi aziendale;
  • il trattamento straordinario per ristrutturazione, conversione o riorganizzazione per gli stessi lavoratori, salvo esigenze sopravvenute dopo la stipula.

Disposizioni transitorie sulla cassa integrazione straordinaria

Per le domande di prima concessione già presentate alla data di entrata in vigore della legge continua ad applicarsi la disciplina previgente, con possibilità di trattamento non oltre 180 giorni dalla stessa data. Per le proroghe scadute prima o in corso alla data di entrata in vigore, vale ancora la normativa precedente, con proroghe autorizzabili nei limiti temporali stabiliti dal CIPI in sede di accertamento della causa di intervento. Per alcuni trattamenti concessi ai sensi della L. 23/85 e della L. 301/79 la proroga non può superare 6 mesi dalla data del decreto di concessione.

I lavoratori in trattamento straordinario dal 31 dicembre 1988, dipendenti da società non operative costituite dalla GEPI o da imprese destinatarie di provvedimenti ai sensi della L. 501/77, continuano a percepire il trattamento sino al 180° giorno dall'entrata in vigore della legge; il termine è esteso a un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Non si applicano ai trattamenti concessi prima dell'entrata in vigore, né ai provvedimenti transitori, il requisito dei 15 dipendenti e la condizione di accertamento delle difficoltà finanziarie per il pagamento diretto. Anche il raddoppio del contributo addizionale dal 25° mese e la regola dell'intervallo minimo di due terzi per la crisi aziendale operano solo per concessioni successive all'entrata in vigore. Ai fini del limite massimo complessivo di 36 mesi nel quinquennio si computano solo i periodi compresi nei 365 giorni precedenti l'entrata in vigore.

Integrazioni salariali del settore agricolo

La legge prevede un trattamento speciale per gli impiegati e operai agricoli a tempo indeterminato sospesi per riconversione e ristrutturazione aziendale in imprese con almeno 6 lavoratori, o 4 se nell'anno precedente sono state impiegate almeno 1.080 giornate di manodopera agricola. Le esigenze di riconversione e ristrutturazione sono accertate dal Ministro del lavoro su proposta del Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee.

Lo stesso trattamento spetta anche ai lavoratori dipendenti da imprese situate in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche. In entrambi i casi il trattamento può essere riconosciuto anche in mancanza del requisito occupazionale ordinario, se il rapporto di lavoro dura da più di un anno.

La durata massima è di 90 giorni. I periodi di corresponsione non si computano nel limite di durata complessiva previsto dalla L. 457/72, ma sono considerati periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate. Le imprese che utilizzano il trattamento devono versare alla Gestione Prestazioni temporanee un contributo pari al 4%.

Disoccupazione ordinaria e trattamenti speciali

Per l'indennità ordinaria di disoccupazione la decadenza opera se il lavoratore, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione o rifiuta un lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai propri requisiti professionali. La nuova previsione sostituisce quella dell'art. 12 della L. 56/87, che collegava la decadenza al rifiuto reiterato per due volte consecutive.

È espressamente abrogato il trattamento speciale di disoccupazione dell'industria previsto dalla L. 1115/68, insieme alle relative proroghe della L. 464/72. Permane invece il trattamento speciale di disoccupazione dell'edilizia ex L. 427/75, pur essendo abolite le proroghe previste dalla stessa legge.

Per il trattamento speciale edile vengono introdotte diverse novità:

  • il requisito contributivo è elevato a 10 contributi mensili o 43 settimanali per lavoro svolto nell'edilizia, con eliminazione del requisito misto di 12 contributi mensili o 52 settimanali in attività non agricola;
  • per i lavoratori edili con almeno 18 mesi di lavoro effettivo in aree di grave crisi dell'occupazione, licenziati dopo un avanzamento dei lavori superiore al 70%, la durata sale a 18 mesi, o 27 nel Mezzogiorno;
  • la misura è equiparata a quella dell'indennità di mobilità, ossia trattamento straordinario per i primi 12 mesi e 80% per i mesi successivi.

I lavoratori che alla data di entrata in vigore sono già titolari del trattamento speciale edile ex art. 12 L. 427/75 continuano a beneficiarne per un periodo pari a quello sopra indicato, ridotto dei giorni già fruiti, fino a un massimo di 180 giorni; possono inoltre accedere alle agevolazioni previste per la mobilità, come la liquidazione anticipata per attività autonoma e la proroga fino all'età pensionabile. Per i soggetti che alla stessa data hanno diritto al trattamento speciale industria, in particolari condizioni territoriali o aziendali, il trattamento è sostituito dall'indennità di mobilità, con durata e importo iniziali corrispondenti al vecchio trattamento e riduzione per i giorni già percepiti, fino a un massimo di 180 giorni.

Disoccupazione nel settore agricolo

I lavoratori agricoli a tempo indeterminato licenziati durante il periodo di integrazione salariale per riconversione e ristrutturazione hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione nella misura del 40% della retribuzione.

Per gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi dei comuni colpiti da calamità e rimasti disoccupati a causa delle calamità stesse, è previsto il riconoscimento di un numero di giornate pari a quello risultante dagli elenchi dell'anno precedente, purché nell'anno interessato abbiano lavorato almeno 5 giornate.

Indennità di mobilità: ambito, requisiti e disciplina generale

La legge introduce una nuova prestazione, l'indennità di mobilità, destinata ai lavoratori beneficiari dell'integrazione salariale straordinaria e a quelli licenziati per riduzione di personale o cessazione di attività, compresi i lavoratori già dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale. La prestazione spetta anche ai lavoratori ex GEPI/INSAR in trattamento al 31 dicembre 1988 e a coloro che alla data di entrata in vigore fruiscono del vecchio trattamento speciale di disoccupazione o ne hanno titolo alle proroghe.

Non hanno diritto alla mobilità, pur mantenendo il trattamento speciale di cui alla L. 427/75, i lavoratori delle imprese edili nei casi di fine lavoro e riduzione di personale; non ne hanno diritto neppure i lavoratori stagionali e saltuari e quelli assunti a tempo determinato.

Il diritto alla mobilità presuppone l'inserimento in apposite liste e, per i lavoratori interessati, un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di effettivo lavoro. La prestazione sostituisce disoccupazione, indennità di malattia e maternità; spettano anche l'ANF, e i periodi sono utili ai fini pensionistici. La disciplina segue le norme dell'assicurazione contro la disoccupazione ed è posta a carico della GIAS.

Durata, importo e regole di anticipazione della mobilità

La durata dell'indennità è pari a:

  • 12 mesi;
  • 24 mesi per i lavoratori con più di 40 anni;
  • 36 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.

Nelle aree del Mezzogiorno tali durate sono prorogate di 12 mesi. Inoltre, nelle stesse aree e in quelle con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, la prestazione può essere prolungata fino al compimento dell'età pensionabile o fino alla maturazione della pensione di anzianità, in presenza di specifici requisiti di età e contribuzione. Per i dipendenti delle società non operative GEPI e INSAR occupati prima del 1° gennaio 1991 nelle medesime aree, viene meno il requisito dell'anzianità contributiva, fermo restando il limite massimo di 10 anni.

La mobilità non spetta dalla data di maturazione della pensione di vecchiaia e non può comunque superare l'anzianità aziendale del lavoratore, salvo le eccezioni per GEPI/INSAR.

L'importo è pari al trattamento di integrazione salariale per i primi 12 mesi e all'80% di tale trattamento per i mesi successivi; è rivalutato annualmente nella stessa misura dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti.

La prestazione può essere richiesta in unica soluzione anticipata per avviare attività autonoma o associativa. Per i lavoratori con più di 50 anni collocati in mobilità nelle aree del Mezzogiorno è prevista una maggiorazione pari a 15 mensilità, entro il limite dei mesi mancanti al compimento dei 60 anni. Per ottenere tale maggiorazione, il requisito di anzianità aziendale è rafforzato in misura pari al periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge e il collocamento in mobilità.

Sospensione, cumulo e decadenza dalla mobilità

L'indennità di mobilità è sospesa per i giorni in cui il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo determinato, pur restando iscritto nelle liste, nonché durante il periodo di prova di un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Nelle aree del Mezzogiorno e in quelle con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, i lavoratori con determinati requisiti di età e anzianità contributiva possono cumulare l'indennità con i redditi da nuova attività, fino a garantire un reddito complessivo pari a quello percepito al momento della collocazione in mobilità, se il nuovo reddito è inferiore.

La decadenza opera in particolare quando il lavoratore non accetti un'offerta di lavoro professionalmente equivalente o inquadrata a un livello retributivo non inferiore del 10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Se il lavoratore accetta un impiego con livello retributivo inferiore, ha diritto a un assegno integrativo mensile per un massimo di 12 mesi.

Chiusura e finalità della circolare

La circolare conclude precisando che l'esposizione è una prima indicazione degli aspetti più rilevanti della riforma e che seguiranno ulteriori istruzioni di dettaglio per la corretta attuazione della legge.

Punti principali

Quadro generale della riforma

La legge introduce una disciplina profondamente innovativa e complessa sulle prestazioni temporanee, imponendo una prima informativa alle SAP per consentire una cognizione iniziale delle principali novità. Le materie toccate sono integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, trattamento speciale per l'edilizia e l'agricoltura, disoccupazione e la nuova indennità di mobilità.

Integrazioni salariali ordinarie

Le integrazioni salariali ordinarie vengono estese anche agli impiegati e ai quadri dell'industria, dell'edilizia, dei lapidei e dell'agricoltura. Il massimale previsto per il trattamento straordinario della L. 427/80 si applica anche agli interventi ordinari, salvo i trattamenti per intemperie stagionali nell'edilizia e nell'agricoltura e i primi sei mesi di fruizione del trattamento ordinario. Il limite si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della legge.

Integrazione salariale ordinaria per l'edilizia

L'art. 10 introduce una disciplina speciale per alcune cause di sospensione o contrazione dell'attività edilizia connesse a grandi opere pubbliche. Possono accedervi i lavoratori dell'edilizia impiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni con almeno sei contributi mensili o ventisei settimanali nel biennio precedente. Le cause devono essere non imputabili a datore di lavoro e lavoratori e riguardano ritardi nei contratti di appalto, varianti necessarie ai progetti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria antimafia. Il trattamento dura tre mesi ed è prorogabile, su accertamento del CIPI, per un periodo complessivo non superiore a un quarto della durata dei lavori; non concorre ai limiti massimi di durata di cui alla L. 427/75. In caso di responsabilità prevedibile dell'appaltante, l'Istituto recupera le somme con rivalutazione e interessi.

Integrazioni salariali straordinarie: ambito, cause e durata

La disciplina si applica alle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori, includendo apprendisti e lavoratori con contratto di formazione e lavoro; per i trasferimenti d'azienda il requisito va verificato nel periodo tra trasferimento e domanda. La normativa si estende anche alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti e ad alcune imprese artigiane con più di 15 dipendenti legate in via prevalente a imprese beneficiarie. Le cause ammesse sono ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, con programma fino a due anni e due proroghe di 12 mesi, e crisi aziendale, con programma fino a 12 mesi e divieto di nuova concessione prima di un intervallo pari a due terzi della precedente durata.

Procedura per il trattamento straordinario

La richiesta va presentata all'Ufficio regionale del lavoro e all'Ispettorato regionale del lavoro nei termini della L. 164/1975. L'impresa deve allegare un programma conforme a modello ministeriale, approvato dal CIPI; dopo i primi sei mesi il trattamento è autorizzato semestralmente dal Ministro del lavoro previo accertamento dell'attuazione del programma. Le modalità di sospensione e rotazione dei lavoratori sono oggetto di esame congiunto con le rappresentanze; in mancanza di accordo, i meccanismi di rotazione possono essere imposti con decreto ministeriale. Il Ministro può disporre il pagamento diretto INPS in caso di difficoltà finanziarie accertate dall'Ispettorato.

Limiti temporali, contributo addizionale e incompatibilità

Il trattamento straordinario non può superare 36 mesi in un quinquennio per ciascuna unità produttiva, computando anche i periodi di ordinario per situazioni temporanee di mercato, salvo eccezioni da definire dal CIPI. Dopo 24 mesi il contributo addizionale raddoppia; se non si rispettano i meccanismi di rotazione raddoppia subito e poi aumenta del 150% dopo 24 mesi. L'impresa non può chiedere il trattamento straordinario per unità produttive per le quali abbia chiesto, per gli stessi periodi, l'intervento ordinario, con lettura limitata ai casi di contrazione dovuta a situazioni temporanee di mercato.

Procedure concorsuali e contratti di solidarietà

Nei casi di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria, il trattamento straordinario è concesso in assenza di prosecuzione dell'attività; dura 12 mesi, prorogabili di 6 se esistono concrete prospettive di continuità o ripresa tramite cessione dell'azienda o di sue parti. Sono abrogati il precedente istituto per l'industria e le relative proroghe, mentre resta la disciplina del trattamento speciale edile. Per i contratti di solidarietà non si applica il massimale della L. 427/80 e durante il periodo di godimento l'impresa non può richiedere né la crisi aziendale né altri trattamenti straordinari per gli stessi lavoratori, salvo esigenze sopravvenute.

Disposizioni transitorie per la cassa integrazione straordinaria

Alle domande già presentate alla data di entrata in vigore si applica la vecchia disciplina, con concessione massima di 180 giorni. Per proroghe già scadute o in corso alla stessa data continua a valere la normativa previgente, con limiti fissati dal CIPI; per alcuni trattamenti previsti da precedenti decreti/leggi le proroghe non possono superare sei mesi. I lavoratori GEPI in trattamento al 31 dicembre 1988 continuano fino a 180 giorni dall'entrata in vigore, prorogati a un anno per i territori del Mezzogiorno. Il requisito dei 15 dipendenti e la condizione di difficoltà finanziaria per il pagamento diretto non si applicano ai trattamenti già concessi o ai provvedimenti transitori; anche le nuove regole su contributo addizionale e intervallo minimo tra concessioni per crisi aziendale operano solo per i trattamenti successivi all'entrata in vigore.

Integrazioni salariali del settore agricolo

È previsto un trattamento speciale per impiegati e operai agricoli a tempo indeterminato sospesi per riconversione e ristrutturazione aziendale presso imprese con almeno 6 lavoratori, o 4 se nell'anno precedente sono state impiegate almeno 1080 giornate di manodopera agricola. La misura vale anche per lavoratori dipendenti da imprese site in comuni colpiti da calamità o avversità atmosferiche; in entrambi i casi può essere riconosciuta anche senza il requisito occupazionale ordinario se il rapporto dura da oltre un anno. La durata massima è di 90 giorni; i periodi non si computano nel limite complessivo ma valgono come lavoro ai fini delle 181 giornate. Le imprese che utilizzano il trattamento versano un contributo pari al 4% alla Gestione prestazioni temporanee.

Disoccupazione: ordinaria, speciale ed edilizia

Per l'indennità ordinaria decade dal diritto chi, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione o rifiuta un lavoro a tempo indeterminato coerente con le proprie qualifiche, sostituendo la precedente regola del doppio rifiuto. Viene abrogato il trattamento speciale di disoccupazione dell'industria e le sue proroghe; resta invece il trattamento speciale edile, ma con requisiti contributivi più elevati. Per il trattamento speciale edile, la durata può arrivare a 18 mesi, o 27 nel Mezzogiorno, per lavoratori con almeno 18 mesi di lavoro effettivo in aree di grave crisi occupazionale e licenziati oltre il 70% di avanzamento lavori; l'importo è equiparato a quello della mobilità. I lavoratori già titolari di trattamenti o proroghe alla data di entrata in vigore conservano regimi transitori e, in alcuni casi, accedono ai benefici della mobilità.

Indennità di mobilità: destinatari, requisiti, durata e importo

La nuova indennità di mobilità si applica ai beneficiari del trattamento straordinario, ai lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attività, compresi quelli di imprese soggette a procedure concorsuali, nonché a specifiche platee GEPI/INSAR e ai titolari o aventi diritto a proroghe del vecchio trattamento speciale di disoccupazione. Non ne hanno diritto, tra gli altri, i lavoratori edili per fine lavoro o riduzione di personale, i lavoratori stagionali o saltuari e quelli a tempo determinato. È necessario l'inserimento in liste di mobilità e un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivo; la prestazione sostituisce disoccupazione, malattia e maternità, è utile ai fini pensionistici e spetta a carico GIAS. La durata è di 12 mesi, 24 per gli ultraquarantenni e 36 per gli ultrasessantenni, con estensioni di 12 mesi nel Mezzogiorno e fino alla pensione in determinati casi; l'importo è pari alla cassa integrazione per i primi 12 mesi e all'80% dopo, con rivalutazione annuale.

Mobilità: anticipazione, sospensione, cumulo e decadenza

L'indennità può essere liquidata in unica soluzione per avviare attività autonoma o associata; nel Mezzogiorno, per gli over 50, è prevista una maggiorazione pari a 15 mensilità, nei limiti dei mesi mancanti ai 60 anni, con un requisito di anzianità aziendale rafforzato. L'indennità è sospesa durante rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale o determinato e durante il periodo di prova di un nuovo lavoro a tempo pieno e indeterminato. In specifiche aree è consentito il cumulo con redditi da nuova attività fino alla soglia del reddito originario. È prevista decadenza se il lavoratore rifiuta un'offerta professionalmente equivalente o con retribuzione non inferiore del 10% rispetto a quella precedente; se accetta un lavoro meno retribuito, può ottenere un assegno integrativo mensile fino a 12 mesi.

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