Circolare numero 202 del 30-7-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare modifica le modalità operative già previste per la liquidazione provvisoria della pensione nelle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, a seguito dell’estensione dell’operazione "PENSIONESUBITO" ai lavoratori iscritti ai Fondi speciali. Il rapporto viene impostato direttamente tra S.A.P. e pensionando, con consegna all’interessato della documentazione aziendale utile, in particolare del mod. ET 02/P, che deve essere rilasciato tempestivamente al momento della cessazione dal servizio. Per le pensioni di vecchiaia con decorrenza 1 agosto 1991, e successivamente anche per le pensioni di anzianità secondo data da precisare, la precedente "dichiarazione aziendale per la corresponsione dell’acconto" non è più il riferimento per la liquidazione; resta utilizzabile solo per alcune fattispecie fino a nuova disposizione. La circolare richiama infine le Aziende alla massima sollecitudine nella consegna della documentazione, per evitare ritardi nella definizione delle pratiche.
Procedura di liquidazione "PENSIONESUBITO" e nuovi adempimenti delle Aziende di trasporto
Procedura di liquidazione "PENSIONESUBITO" e adempimenti delle Aziende
La circolare interviene sulle modalità operative di gestione delle pensioni per le Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, in relazione all’estensione dell’operazione "PENSIONESUBITO" ai lavoratori iscritti ai Fondi speciali. L’obiettivo è quello di rendere più diretto e rapido il rapporto tra INPS e interessato, così da consentire la liquidazione definitiva della pensione appena acquisita la documentazione necessaria.
Superamento della vecchia procedura di pensionamento provvisorio
Viene richiamata la disciplina introdotta con la lettera circolare n. 13/700/PM del 20.11.1975, che prevedeva una procedura di liquidazione provvisoria della pensione, inizialmente per vecchiaia, invalidità e reversibilità, poi estesa anche all’anzianità. In quel modello operavano le Aziende con l’inoltro della documentazione e, in particolare, con una preventiva "dichiarazione aziendale per la corresponsione dell’acconto", utilizzata per rilevare i dati retributivi pensionabili in sostituzione del mod. ET 02/P.
Con la nuova impostazione, tale assetto viene superato perché la procedura "PENSIONESUBITO" richiede la tempestiva acquisizione di tutti gli elementi utili per la liquidazione definitiva, compresi i dati retributivi. Di conseguenza, non è più adeguato il precedente circuito documentale fondato sulla gestione aziendale della pratica fino alla pensione provvisoria.
Rapporti tra S.A.P., pensionando e Aziende
Per le domande di pensione interessate alla procedura, il rapporto operativo viene impostato direttamente tra la competente S.A.P. e il pensionando. La documentazione aziendale utile per la liquidazione della pensione deve quindi essere consegnata all’agente, che cura il successivo inoltro alla S.A.P.
La circolare precisa che questo cambio di modello operativo vale, per ora, per le domande di pensione di vecchiaia con decorrenza 1 agosto 1991 e, in un momento successivo da definire, anche per le domande di pensione di anzianità.
Dati retributivi e mod. ET 02/P
I dati retributivi pensionabili devono essere forniti esclusivamente mediante il mod. ET 02/P. Il modulo deve essere consegnato tempestivamente al dipendente all’atto del collocamento in quiescenza, in modo da evitare ritardi nella definizione della pratica.
Per le pensioni di vecchiaia con decorrenza 1 agosto 1991 e per le future pensioni di anzianità interessate dalla nuova procedura, la precedente "dichiarazione aziendale per la corresponsione dell’acconto" non deve più essere considerata come riferimento per la liquidazione della pensione.
Utilizzo residuo della dichiarazione aziendale
La circolare ammette che la dichiarazione aziendale possa ancora essere utilizzata, fino a nuova disposizione, per:
- pensioni di anzianità;
- pensioni di invalidità;
- pensioni indirette ai superstiti.
Tale possibilità residua non vale però per le pratiche già assoggettate alle nuove modalità di "PENSIONESUBITO" secondo quanto indicato nella circolare.
Raccomandazioni operative e gestione delle domande pervenute alla Direzione Generale
Le Aziende sono invitate ad attenersi ai criteri indicati e, in particolare, a consegnare senza ritardo il mod. ET 02/P al momento del pensionamento. L’Amministrazione sottolinea che eventuali ritardi nella definizione della pratica non possono essere imputati all’Istituto se dipendono dalla mancata tempestiva consegna della documentazione aziendale.
Infine, viene evidenziato che le domande di pensione ancora inviate direttamente al Servizio P.M.T. della Direzione Generale, se riferite a soggetti interessati alla procedura "PENSIONESUBITO", saranno comunque inoltrate alle competenti S.A.P. per essere trattate secondo tale canale. Ciò può però produrre effetti negativi sulla rapidità di definizione delle pratiche, che la nuova procedura mira invece ad accelerare.
Punti principali
Superamento della procedura di liquidazione provvisoria
L’estensione di "PENSIONESUBITO" ai Fondi speciali comporta il superamento della procedura di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione già disciplinata dalla lettera circolare n. 13/700/PM del 20.11.1975. La nuova impostazione privilegia il rapporto diretto tra INPS e utente e mira alla liquidazione immediata e definitiva della pensione, una volta acquisiti tutti i dati necessari, compresi quelli retributivi.
Nuovi rapporti tra S.A.P., pensionando e Aziende
Per le domande di pensione interessate alla procedura, i rapporti finalizzati al pensionamento non sono più curati secondo le modalità precedenti dalle Aziende, ma direttamente tra la competente S.A.P. e il pensionando. La documentazione aziendale utile per la liquidazione deve quindi essere consegnata all’agente/pensionando, che provvede al successivo inoltro alla S.A.P.
Mod. ET 02/P come unico supporto per i dati retributivi
I dati retributivi pensionabili devono essere forniti esclusivamente tramite il mod. ET 02/P, che deve essere consegnato tempestivamente al dipendente al momento del collocamento in quiescenza. Per le pensioni di vecchiaia con decorrenza 1 agosto 1991 e, successivamente, per le pensioni di anzianità, la "dichiarazione aziendale per la corresponsione dell’acconto" non costituisce più elemento di riferimento per la liquidazione.
Ambito di permanenza della dichiarazione aziendale
La "dichiarazione aziendale per la corresponsione dell’acconto" può continuare ad essere utilizzata, fino a nuova disposizione, per le pensioni di anzianità e per le pensioni di invalidità e indirette ai superstiti, ma non per le fattispecie già ricondotte alla procedura "PENSIONESUBITO" secondo le nuove regole indicate.
Sollecito alle Aziende e conseguenze dei ritardi
Le Aziende sono invitate ad attenersi scrupolosamente alle nuove modalità, con particolare attenzione alla tempestiva consegna del mod. ET 02/P, per evitare ritardi nella definizione delle pratiche non imputabili all’Istituto. Inoltre, se le domande di pensione interessate dovessero continuare a pervenire direttamente al Servizio P.M.T. della Direzione Generale, esse verrebbero comunque inoltrate alle competenti S.A.P. per essere trattate nella procedura "PENSIONESUBITO", con possibili effetti negativi sulla rapidità di definizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 30 lug 1991Circolare numero 200 del 30-7-1991
- Circolare · 30 lug 1991Circolare numero 201 del 30-7-1991
- Circolare · 30 lug 1991Circolare numero 203 del 30-7-1991
- Circolare · 30 lug 1991Circolare numero 204 del 30-7-1991
- Circolare · 29 lug 1991Circolare numero 198 del 29-7-1991
- Circolare · 29 lug 1991Circolare numero 199 del 29-7-1991
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →