Circolare numero 203 del 30-7-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto le istruzioni operative per applicare l’art. 6 della legge n. 407/1990 ai dipendenti iscritti al Fondo speciale autoferrotranvieri. Vengono chiariti i presupposti per l’opzione di prosecuzione del servizio fino a 62 anni, i soggetti esclusi, la decorrenza della pensione, i criteri di calcolo del trattamento e gli adempimenti documentali richiesti alle aziende, inclusa la trasmissione di due modelli ET 02/P e della dichiarazione integrativa.
Applicazione dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 al Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri
Applicazione dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 al Fondo autoferrotranvieri
La circolare detta le istruzioni per l’applicazione dell’art. 6 della legge n. 407/1990 ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri. L’intervento si rivolge alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e chiarisce sia i presupposti per l’opzione di prosecuzione del rapporto di lavoro, sia gli effetti pensionistici e gli adempimenti documentali necessari.
Ambito applicativo e rapporto con la disciplina previgente
Il provvedimento riguarda i lavoratori prossimi al diritto alla pensione di vecchiaia, oppure già in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore della legge, che possono continuare a prestare attività fino al compimento del 62° anno di età. La facoltà opera anche quando sia stata già maturata l’anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti pensionistici.
La circolare precisa che questa disciplina si distingue da quella dell’art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, che consentiva invece il mantenimento in servizio fino al perfezionamento dell’anzianità contributiva massima e comunque non oltre il 65° anno di età.
Soggetti esclusi dalla facoltà di opzione
Non possono avvalersi dell’opzione i lavoratori che abbiano già ottenuto, oppure che richiedano, la liquidazione di una pensione di vecchiaia a carico dell’INPS o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
La circolare evidenzia inoltre che, una volta esercitata l’opzione, il lavoratore non dovrebbe presentare domanda di pensione finché intenda conservare gli effetti della scelta effettuata. Se successivamente manifesta la volontà di conseguire la pensione, pur non avendo ancora compiuto il 62° anno, cessano gli effetti dell’opzione e torna pienamente esercitabile il potere di licenziamento del datore di lavoro.
Decorrenza della pensione
Per i lavoratori che si siano avvalsi dell’opzione, la pensione di vecchiaia decorre normalmente dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Per i casi in cui il lavoratore presenti domanda dopo il compimento del 62° anno di età, e sempre che sia intervenuto l’esonero dal servizio, la circolare distingue l’ipotesi in cui non sia richiesta la decorrenza dal mese successivo alla domanda: in tale situazione la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 62° anno di età, oppure dal mese successivo a quello dell’esonero dal servizio, poiché da quella data si considerano cessati gli effetti dell’opzione.
Criteri di liquidazione del trattamento pensionistico
La circolare chiarisce che l’art. 6 della legge n. 407/1990 non introduce una deroga ai criteri ordinari di calcolo della pensione previsti per il Fondo autoferrotranvieri. L’obiettivo della norma è però quello di assicurare a chi opta per la prosecuzione del servizio un trattamento non inferiore a quello che avrebbe ottenuto liquidando la prestazione al compimento dell’età pensionabile.
Per il periodo di differimento del pensionamento deve essere riconosciuta, a domanda, una maggiorazione che, nei trattamenti sostitutivi dell’A.G.O., è determinata secondo le norme dei singoli ordinamenti ed è sommata alla pensione, della quale diventa parte integrante.
La pensione viene quindi composta da due quote:
- una prima quota, corrispondente alla pensione in senso stretto, calcolata in base all’anzianità contributiva e alla retribuzione riferite alla data di inizio della protrazione del rapporto di lavoro, nel limite dei nove decimi della retribuzione posta a base del calcolo;
- una seconda quota, riferita al periodo di protrazione del rapporto di lavoro, calcolata sulla retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi di servizio e liquidabile fino a un massimo di 2/40 della retribuzione pensionabile.
Trattamento di garanzia e scelta dell’importo più favorevole
Per verificare che il metodo di calcolo sopra descritto sia effettivamente più conveniente per l’interessato, deve essere determinato anche un trattamento di garanzia. Quest’ultimo consiste nella pensione calcolata sulla retribuzione pensionabile relativa agli ultimi dodici mesi di servizio, entro il limite dell’anzianità contributiva massima di 36 anni.
Tra il trattamento ordinario con maggiorazione e il trattamento di garanzia deve essere posto in pagamento quello più favorevole.
Adempimenti a carico delle aziende
Per consentire all’Istituto di attivare le procedure di calcolo, le aziende devono inviare per ciascun agente interessato due distinti modelli ET 02/P, entrambi estratti del foglio matricolare aziendale:
- il primo riferito alla data di compimento del 60° anno di età;
- il secondo riferito alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le norme sulla determinazione delle retribuzioni pensionabili, in particolare l’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 4435/1952 e l’art. 17, commi 2 e 3, della legge n. 889/1971, devono essere applicate con riferimento alle due date terminali indicate. La circolare osserva che alcuni dati dei due modelli possono anche coincidere, poiché il calcolo della maggiorazione richiede la costruzione di condizioni cronologiche coerenti.
Unitamente alle pratiche di pensionamento per vecchiaia relative ad agenti collocati in quiescenza dopo il compimento del 60° anno, le aziende devono trasmettere anche la dichiarazione integrativa conforme al fac-simile allegato.
Valore della domanda di pensione
La circolare precisa infine che l’espressione "a domanda", contenuta nell’art. 6, comma 6, della legge n. 407/1990, deve essere letta nel senso che la domanda di pensione vale anche come richiesta di liquidazione della maggiorazione spettante per il periodo di prosecuzione dell’attività lavorativa.
Punti principali
Finalità della circolare e criteri di riferimento
La circolare comunica alle aziende del trasporto pubblico le modalità di applicazione dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 per gli iscritti al Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri. Le istruzioni operative assumono come riferimento i criteri già fissati dalla circolare n. 80 del 25 marzo 1991, adattati alle peculiarità del Fondo speciale.
Facoltà di opzione per la prosecuzione dell’attività
L’art. 6 della legge n. 407/1990 consente ai lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia, o già in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore della legge, di continuare a lavorare fino al compimento del 62° anno di età. La facoltà è riconosciuta anche a chi abbia già raggiunto l’anzianità contributiva massima utile prevista dall’ordinamento pensionistico applicabile. La circolare evidenzia che tale disciplina è diversa da quella dell’art. 6 della legge n. 54/1982, che invece riguardava lavoratori non ancora in possesso dell’anzianità contributiva massima e consentiva il mantenimento in servizio fino al suo perfezionamento, comunque non oltre i 65 anni.
Ambito soggettivo e limitazioni
Non possono avvalersi dell’opzione i lavoratori che abbiano già ottenuto, o che richiedano, la liquidazione di una pensione di vecchiaia a carico dell’INPS o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Inoltre, una volta esercitata l’opzione, il lavoratore non dovrebbe presentare domanda di pensione finché intende mantenere efficaci gli effetti dell’opzione; se manifesta successivamente la volontà di conseguire la pensione prima del 62° anno di età, cessano gli effetti dell’opzione e torna integralmente il potere di licenziamento del datore di lavoro.
Decorrenza della pensione per i lavoratori optanti
Per chi si avvale della facoltà di opzione, la pensione di vecchiaia decorre, in via ordinaria, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se il lavoratore presenta la domanda dopo il compimento del 62° anno di età e dopo l’esonero dal servizio, senza chiedere espressamente la decorrenza dal mese successivo alla domanda, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 62° anno oppure a quello di esonero dal servizio, poiché da tale momento si considerano cessati gli effetti dell’opzione.
Criteri di determinazione della pensione e maggiorazione
La circolare precisa che l’art. 6 della legge n. 407/1990 non deroga ai criteri ordinari di liquidazione del Fondo autoferrotranvieri, ma garantisce all’interessato un trattamento non inferiore a quello spettante se avesse liquidato la pensione al raggiungimento dell’età pensionabile. Per il periodo di differimento del pensionamento deve essere riconosciuta, a domanda, una maggiorazione che, nei trattamenti sostitutivi dell’A.G.O., è determinata secondo le norme dei singoli ordinamenti e si aggiunge alla pensione costituendone parte integrante. La pensione è quindi composta da due quote: una prima quota calcolata con anzianità contributiva e retribuzione riferite alla data di inizio della protrazione del rapporto di lavoro, nel limite di nove decimi della retribuzione presa a base; una seconda quota, relativa al periodo di ulteriore servizio, liquidabile fino a un massimo di 2/40 della retribuzione pensionabile, calcolata sugli ultimi 12 mesi di servizio.
Trattamento di garanzia e confronto tra importi
Per verificare che il calcolo sopra descritto sia effettivamente più favorevole all’interessato, l’Istituto deve determinare anche un trattamento di garanzia, costituito dalla pensione calcolata sulla retribuzione pensionabile degli ultimi dodici mesi di servizio, entro il limite di anzianità contributiva massima di 36 anni. Deve essere posto in pagamento il trattamento più favorevole risultante dal confronto tra il calcolo ordinario con maggiorazione e il trattamento di garanzia.
Adempimenti documentali richiesti alle aziende
Per consentire l’avvio delle procedure di calcolo, le aziende devono trasmettere per ciascun agente interessato due distinti modelli ET 02/P (estratti del foglio matricolare aziendale), riferiti rispettivamente alla data di compimento del 60° anno di età e alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le norme sulla determinazione delle retribuzioni pensionabili, richiamate dalla circolare, vanno applicate con riferimento a tali due date terminali. È inoltre richiesto l’invio, unitamente alle pratiche di pensionamento per vecchiaia riguardanti agenti collocati in quiescenza dopo il compimento del 60° anno, della dichiarazione integrativa secondo il fac-simile allegato.
Valore della domanda di pensione rispetto alla maggiorazione
La circolare chiarisce che l’espressione "a domanda" contenuta nell’art. 6, comma 6, va intesa nel senso che la domanda di pensione vale anche come richiesta di liquidazione della maggiorazione prevista per il periodo di protrazione del rapporto di lavoro.
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