Circolare numero 201 del 30-7-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1991, che le lavoratrici del settore siderurgico ed equiparato che accedono al prepensionamento tra i 47 e i 50 anni hanno diritto all’accredito di anzianità contributiva aggiuntiva fino a un massimo di 520 settimane, con limite complessivo dei 40 anni di contribuzione. L’indicazione si applica alle sole dipendenti delle imprese siderurgiche ed equiparate richiamate dalla legge n. 193/1984 e dall’art. 1-bis del d.l. n. 120/1989, escludendo altri settori analoghi. Le sedi devono definire le domande in istruttoria o future secondo tali criteri e riliquidare, su domanda, i trattamenti già concessi con effetto dalla decorrenza originaria.
Prepensionamento lavoratrici settore siderurgico: maggiorazione anzianità contributiva fino a 520 settimane
Prepensionamento delle lavoratrici del settore siderurgico ed equiparato e maggiorazione contributiva
La circolare fornisce istruzioni operative in materia di pensionamento anticipato delle lavoratrici del settore siderurgico ed equiparato, alla luce della giurisprudenza costituzionale intervenuta dopo la circolare n. 17 del 17 gennaio 1990. L’obiettivo è definire in modo uniforme il riconoscimento dell’anzianità contributiva aggiuntiva spettante nei casi di prepensionamento tra i 47 e i 50 anni.
Quadro normativo e intervento della Corte Costituzionale
La materia prende le mosse dalla sentenza n. 371 del 3 luglio 1989, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dell’art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, nella parte in cui non riconosceva alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al cinquantesimo anno di età, la medesima anzianità contributiva fino a 60 anni prevista per il lavoratore.
Successivamente, un giudice ha sollevato questione di legittimità costituzionale anche in relazione al combinato disposto degli artt. 16 della legge n. 155/1981, 1 della legge n. 193/1984 e 5, quinto comma, del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui non consentiva alla lavoratrice tra i 47 e i 50 anni di ottenere un accredito aggiuntivo massimo di dieci anni. Con sentenza 18-29 marzo 1991, la Corte ha dichiarato non fondata la questione, precisando che il diritto alla maggiorazione fino al massimo di 10 anni discende già dalla corretta interpretazione della precedente sentenza n. 371 del 1989.
Misura della maggiorazione contributiva
In attuazione del principio interpretativo espresso dalla Corte Costituzionale, il trattamento di pensionamento anticipato spettante alle lavoratrici interessate deve essere calcolato incrementando l’anzianità contributiva effettivamente posseduta di un numero di settimane pari a 520. Il beneficio opera entro il limite massimo complessivo dei 40 anni di anzianità contributiva.
La circolare precisa che tale maggiorazione corrisponde al massimo riconoscibile in analogia con quanto previsto per i lavoratori dello stesso settore in caso di prepensionamento, ossia 10 anni di contribuzione aggiuntiva.
Ambito soggettivo di applicazione
Il riconoscimento dell’anzianità contributiva aggiuntiva si applica esclusivamente alle dipendenti delle imprese siderurgiche ed equiparate indicate dall’art. 1, comma primo, della legge n. 193/1984 e dall’art. 1-bis del d.l. n. 120/1989, convertito nella legge n. 181/1989.
Restano escluse dal beneficio:
- le lavoratrici del settore alluminio;
- le lavoratrici del settore fibrocemento e amianto;
- le lavoratrici delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria.
Soggetti e fattispecie interessate
La disciplina riguarda le lavoratrici cessate dal rapporto di lavoro in età compresa tra i 47 e i 50 anni che abbiano fruito del prepensionamento previsto dal combinato disposto dell’art. 16 della legge n. 155/1981 e dell’art. 1 della legge n. 193/1984.
La circolare specifica inoltre che l’aumento di 520 settimane va riconosciuto indipendentemente dal fatto che la cessazione del rapporto sia avvenuta durante la vigenza del d.l. n. 536/1987, richiamato nella sentenza, oppure durante altri provvedimenti legislativi che, prima o dopo tale decreto, abbiano consentito il prepensionamento nella stessa fascia di età.
Adempimenti delle sedi e riliquidazione dei trattamenti
Le sedi devono definire le domande di prepensionamento delle lavoratrici interessate applicando i criteri indicati nella circolare, sia per le istanze in corso di istruttoria sia per quelle che saranno presentate in futuro.
Inoltre, su domanda delle interessate, devono riliquidare con gli stessi criteri i trattamenti di pensionamento anticipato già concessi, riconoscendo gli effetti dalla decorrenza originaria.
Sintesi operativa
In concreto, la circolare stabilisce che le lavoratrici del comparto siderurgico ed equiparato che accedono al prepensionamento tra i 47 e i 50 anni hanno diritto a un accredito contributivo aggiuntivo fino a 520 settimane, entro il tetto dei 40 anni complessivi, con esclusione dei settori espressamente non ricompresi. Le sedi devono applicare d’ufficio i criteri ai procedimenti pendenti e procedere alla riliquidazione delle pensioni già liquidate solo su specifica domanda delle interessate.
Punti principali
Origine del chiarimento e quadro giurisprudenziale
La circolare richiama la precedente circolare n. 17 del 17 gennaio 1990, emanata per l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 3 luglio 1989. La Corte è poi intervenuta nuovamente con la sentenza 18-29 marzo 1991, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice, precisando che il diritto alla maggiorazione contributiva per le lavoratrici siderurgiche deriva già dall’interpretazione corretta della sentenza n. 371 del 1989.
Diritto alla maggiorazione contributiva fino a 10 anni
Secondo il principio interpretativo affermato dalla Corte Costituzionale, alle lavoratrici del settore siderurgico in caso di prepensionamento deve essere assicurato un accreditamento contributivo pari, nel massimo, a quello previsto per i lavoratori del medesimo settore, cioè fino a 10 anni. La circolare recepisce tale indirizzo e dispone che il trattamento di pensionamento anticipato sia calcolato aumentando l’anzianità contributiva effettiva di un numero di settimane pari a 520, con il limite complessivo massimo di 40 anni di anzianità contributiva.
Ambito soggettivo di applicazione
Il beneficio della maggiorazione di 520 settimane è riconosciuto esclusivamente alle dipendenti delle imprese siderurgiche ed equiparate di cui all’art. 1, comma primo, della legge n. 193/1984 e all’art. 1-bis del d.l. n. 120/1989, convertito nella legge n. 181/1989. Restano espressamente escluse le lavoratrici del settore alluminio, del settore fibrocemento e amianto e delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria.
Casi interessati e criteri di calcolo
La disciplina riguarda le lavoratrici cessate dal rapporto di lavoro in età compresa tra i 47 e i 50 anni che accedono al prepensionamento ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 della legge n. 155/1981 e dell’art. 1 della legge n. 193/1984. La maggiorazione di 520 settimane va riconosciuta indipendentemente dal fatto che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta durante la vigenza del d.l. n. 536/1987 o durante altri provvedimenti che, prima e dopo tale decreto, hanno consentito il prepensionamento nelle medesime fasce di età.
Gestione delle domande e riliquidazione dei trattamenti
Le sedi devono definire secondo i criteri indicati tutte le domande di prepensionamento delle lavoratrici interessate che siano in corso di istruttoria o di futura trattazione. Su domanda delle interessate, devono inoltre riliquidare con gli stessi criteri, e con effetto dalla decorrenza originaria, i trattamenti di pensionamento anticipato già concessi.
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