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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19461/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore contributivo)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da una società agricola davanti al Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, di un ruolo e della correlata cartella esattoriale relativi a contributi previdenziali asseritamente omessi per lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato negli anni 2004-2008. La società chiedeva la nullità o annullabilità degli atti per vizi di forma e di contenuto, deducendo carenza di legittimazione dell'ente, difetto di titolo esecutivo, decadenza, erroneità del credito contributivo e illegittima determinazione delle sanzioni. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario, ritenendo la materia attratta nella giurisdizione tributaria in quanto relativa a prestazioni patrimoniali imposte e facendo leva sull'ampiezza dell'art. 2 d.lgs. 546/1992. La Corte di giustizia tributaria, investita della riassunzione, ha però sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo che la controversia attiene a diritti e obblighi inerenti a un rapporto previdenziale e che l'art. 24 d.lgs. 46/1999 attribuisce la cognizione al giudice del lavoro. La Cassazione ha quindi dovuto stabilire se la giurisdizione spettasse al giudice tributario o al giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il conflitto negativo di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, individuandolo nel Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro. Ha ritenuto che le controversie sulla legittimità di atti di riscossione relativi a contributi previdenziali rientrano nella giurisdizione ordinaria, poiché hanno ad oggetto diritti e obblighi di un rapporto previdenziale; ha inoltre precisato che non rileva che la pretesa sia stata originata da un accertamento tributario dell'Agenzia delle Entrate. Ha poi cassato la pronuncia declinatoria emessa dal giudice tributario. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il conflitto è stato sollevato d'ufficio e le parti non hanno svolto difese davanti alla Corte.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 46/1999

    prevede l'opposizione davanti al giudice del lavoro contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali e conferma la giurisdizione ordinaria nelle controversie relative a crediti contributivi degli enti previdenziali.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    non estende la giurisdizione tributaria alle controversie su contributi previdenziali, che restano estranee alla cognizione del giudice tributario.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    non limita nel senso ritenuto dal giudice a quo l'ambito della giurisdizione tributaria, che comunque non comprende la controversia previdenziale in esame.

  • art. 30 d.l. 78/2010 conv. con l. 122/2010

    ha sostituito, dal 1° gennaio 2011, la cartella di pagamento con l'avviso di addebito per i crediti previdenziali INPS; ciò è richiamato solo come quadro normativo di riferimento.

  • art. 362, secondo comma, n. 1 c.p.c.

    consente il conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice tributario.

  • art. 380ter c.p.c.

    disciplina il deposito delle conclusioni scritte del pubblico ministero nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

    consente la riserva della motivazione nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto la legittimità di atti di riscossione relativi a contributi previdenziali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, perché investono diritti e obblighi di un rapporto previdenziale.
  • La circostanza che la pretesa contributiva sia stata originata da un precedente accertamento tributario non muta la natura previdenziale della controversia né radica la giurisdizione del giudice tributario.
  • Quando il legislatore prevede l'opposizione all'iscrizione a ruolo per crediti contributivi innanzi al giudice del lavoro, tale previsione conferma la giurisdizione ordinaria anche se il provvedimento impugnato assume forma di cartella o avviso di addebito.
  • In presenza di conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio, la Corte di cassazione può dichiarare direttamente la giurisdizione del giudice competente e cassare la pronuncia declinatoria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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