Sentenza n. 2534/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto di sospensione per giorni 15 della licenza per la conduzione del pubblico esercizio sito in Milano, Via Vincenzo Monti n. 29 (Cat. 11A/DIV. P.A.S.); - di ogni altro atto o provvedimento antecedente, presupposto, connesso e consequenziale ad esso. Condanna a carico della P.A. al risarcimento di tutti i danni provocati, se del caso da liquidarsi anche in via equitativa, sussistendo sia il presupposto della presenza nella controversia della P.A. in qualità di Autorità, sia il presupposto dell'evidente ingiustizia del danno quale conseguenza della funzione amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto questorile di sospensione per quindici giorni della licenza di conduzione di un pubblico esercizio
Esito
Favorevole al ricorrente (gestori esercizio pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso è stato proposto dal precedente gestore, quale legale rappresentante della società cedente, e dal cessionario dell’attività commerciale. Il primo motivo deduceva che, al momento dell’adozione e della notifica del decreto, l’azienda era già stata ceduta e che il cessionario era subentrato nella gestione mediante segnalazione certificata d’inizio attività presentata al SUAP; pertanto, il precedente gestore era stato erroneamente indicato quale legale rappresentante del soggetto cui imputare gli effetti della sospensione, mentre il cessionario, estraneo ai fatti, risultava pregiudicato dal provvedimento. Il secondo motivo contestava la sussistenza dei presupposti dell’art. 100 TULPS, deducendo l’episodicità e l’insufficiente prova dell’episodio litigioso, l’assenza di abituale frequentazione del locale da parte di persone pregiudicate o pericolose, l’insussistenza di un pericolo per ordine, sicurezza, moralità pubblica e buon costume, nonché l’erroneità della ricostruzione dell’accaduto e del collegamento con precedenti interventi presso il locale e con una precedente sospensione della licenza. Era stata inoltre proposta domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti esposti in motivazione e ha annullato il decreto di sospensione. Ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che dagli atti risultava provata la cessione dell’azienda anteriormente all’adozione e alla notifica del provvedimento, nonché la presentazione, da parte del cessionario, della SCIA di subentro nella licenza. Gli scontrini successivi all’avvio della nuova gestione confermavano il subentro e, al momento della notifica, il precedente titolare aveva anche rappresentato agli agenti di non essere più titolare della licenza. L’erronea individuazione del soggetto destinatario degli effetti del provvedimento è stata qualificata come eccesso di potere per carenza di istruttoria. La fondatezza di tale censura, dotata di piena valenza satisfattiva, ha determinato l’assorbimento del secondo motivo e della domanda risarcitoria. Quest’ultima potrà essere riproposta dal soggetto legittimato, tenendo conto dell’esito della riedizione dell’azione amministrativa nei confronti dell’effettivo titolare dell’attività. L’amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 TULPS
La norma costituisce la base giuridica del potere di sospensione della licenza di pubblico esercizio; il giudice non ne ha esaminato nel merito i presupposti, avendo accolto il ricorso per l’erronea individuazione del destinatario del provvedimento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe con riferimento alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’amministrazione, nell’esercizio del potere di sospensione della licenza di un pubblico esercizio, deve individuare correttamente il soggetto titolare dell’attività e destinatario degli effetti del provvedimento alla data della sua adozione e notificazione.
- La mancata verifica della cessione dell’azienda e del subentro del cessionario nella gestione dell’esercizio, quando tali circostanze risultino dagli atti o siano state rappresentate all’amministrazione, integra eccesso di potere per carenza di istruttoria e vizia il provvedimento sanzionatorio o cautelare adottato nei confronti del precedente titolare.
- Quando una censura relativa all’erronea individuazione del destinatario conduce all’annullamento dell’atto e assicura piena soddisfazione alla parte, le ulteriori doglianze concernenti i presupposti sostanziali del potere possono essere assorbite.
- La domanda risarcitoria proposta insieme all’impugnazione di un provvedimento annullato può essere riproposta dal soggetto legittimato, tenendo conto degli effetti della riedizione del potere amministrativo nei confronti dell’effettivo titolare dell’attività.
Come è indicizzato
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