Cassazione Penale, Sentenza n. 24759/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice dell'impugnazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per un nuovo giudizio limitato al punto relativo alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento nella parte in cui il GIP ha applicato la pena concordata (1 anno e 8 mesi di reclusione e euro 778 di multa) omettendo però di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale, beneficio che era espressamente previsto nell'accordo depositato. Il GIP non ha acquisito il preventivo consenso dell'imputato alla modifica dell'accordo né ha motivato la esclusione del beneficio.
Norme richiamate
articolo 448 c.p.p., comma 2-bis
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il giudice non può modificare i termini dell'accordo di patteggiamento senza acquisire il consenso dell'imputato; la mancata acquisizione del consenso e la mancanza di motivazione sul punto sono vizi che giustificano l'annullamento della sentenza.
Massime di principio
- Il giudice non può travalicare i termini di un patto di patteggiamento: ogni modifica sostanziale (pena, concessione di benefici) richiede il consenso espresso dell'imputato.
- Se il giudice ritiene esistano ostacoli alla concessione di un beneficio previsto nell'accordo (es. sospensione condizionale), deve chiedere all'imputato se intende procedere ugualmente senza quel beneficio; in mancanza di consenso si viola l'accordo.
- L'omessa motivazione su punti essenziali dell'accordo di patteggiamento costituisce vizio formale/sostanziale rilevante che può comportare l'annullamento della sentenza.
- Il rimedio tipico è l'annullamento della decisione e la rimessione degli atti al giudice di merito per un nuovo esame limitato alla questione derivante dalla modifica non consensuale.
- Prassi consigliata: in udienza di patteggiamento assicurarsi che l'accordo e ogni eventuale deroga siano verbalizzati e che il consenso dell'imputato a possibili modifiche sia esplicito; la difesa deve tempestivamente eccepire ogni variazione non concordata.
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