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Sentenza

Sentenza n. 6253/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale del Municipio XII di Roma Capitale, rep. n. CQ/714/2022, prot. n. CQ/53755/2022 del 26/05/2022 notificata a mezzo Pec in data 14/06/2022, di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale ed in ogni caso lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, recante per oggetto: “Diniego all'accoglimento dell'istanza di nuova concessione temporanea per ampliamento occupazione di suolo pubblico - EMERGENZA COVID19 - su sede stradale fronte civici n. 57-57a-59 di Via Edoardo Jenner antistante l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con sede in Via Edoardo Jenner n. 57/A – 59 a nome della D'ANGELO S.r.l. – prot. CQ/78571 del 13/09/2021. Rimozione occupazione di suolo pubblico.”.

Giustizia amministrativa202210193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nuova concessione temporanea per ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico emergenziale e contestuale ordine di rimozione delle opere installate

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha negato una nuova concessione temporanea per l'ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico antistante il proprio esercizio e ha ordinato la rimozione delle opere realizzate. Il diniego era fondato su due autonome ragioni: l'inclusione della strada interessata nella viabilità principale secondo il regolamento viario del PGTU e il mancato rispetto della larghezza minima della carreggiata prevista dal D.M. 5 novembre 2001, in relazione all'art. 13 del Codice della strada. La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che la qualificazione della strada come viabilità principale o ad alto scorrimento non fosse adeguatamente supportata dal regolamento viario e che non fosse consentito comprendere quali opere dovessero essere rimosse. Ha inoltre dedotto l'intempestività dell'ordine di rimozione, richiamando la disciplina transitoria comunale che consentiva, a determinate condizioni, la permanenza delle occupazioni emergenziali fino al 31 dicembre 2022.

La decisione

Il TAR ha dichiarato in parte inammissima e in parte infondata la domanda. La domanda di annullamento del diniego di concessione è stata ritenuta inammissibile perché il provvedimento si fondava su due autonome motivazioni e la ricorrente aveva contestato, peraltro genericamente, soltanto quella relativa all'inclusione della strada nella viabilità principale, senza censurare specificamente la distinta ragione concernente il mancato rispetto delle dimensioni minime della carreggiata. Il giudice ha comunque rilevato che anche la prima motivazione era adeguata: la disciplina comunale vieta, salvo limitate eccezioni, nuove occupazioni di suolo pubblico sulle sedi stradali della viabilità principale, in funzione della sicurezza stradale, e tale disciplina non è derogata dalla normativa emergenziale COVID-19. È irrilevante che la strada sia classificata come interzonale, poiché ciò che rileva ai fini del divieto comunale è la sua inclusione nella viabilità principale. Le censure relative all'ordine di rimozione sono state respinte: le opere da rimuovere risultavano sufficientemente individuate nel provvedimento e la proroga della permanenza delle occupazioni emergenziali fino al 31 dicembre 2022 riguardava soltanto concessioni già legittimamente rilasciate, non una nuova concessione negata. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 12, commi 1 e 2, D.A.C. n. 21/2021

    Il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinato al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano; sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico, salvo i casi previsti dalla disposizione.

    La disciplina comunale stabilisce un generale divieto di nuove occupazioni di suolo pubblico sulla viabilità principale, salvo specifiche eccezioni e previo parere del Dipartimento Mobilità e Trasporti.

  • art. 38 D.A.C. n. 21/2021

    Normativa transitoria Covid-19

    La disciplina transitoria emergenziale deroga soltanto agli ulteriori criteri previsti dalla disciplina ordinaria e non al generale divieto di nuove occupazioni sulla viabilità principale, connesso alla sicurezza stradale.

  • art. 20, commi 1 e 3, Codice della strada

    Le disposizioni sulle occupazioni dei marciapiedi e della carreggiata sono richiamate per evidenziare la compatibilità del divieto comunale con il Codice della strada.

  • art. 13 Codice della strada

    È richiamato nel provvedimento impugnato in relazione alle dimensioni minime della carreggiata e delle corsie di marcia; tale autonoma motivazione non è stata specificamente contestata dalla ricorrente.

  • D.M. 5 novembre 2001, tabella 3.4, lettera a)

    Prevede, secondo il provvedimento impugnato, la dimensione minima di 2,75 metri per una corsia di marcia urbana, con conseguente larghezza minima di 5,50 metri per una strada a due corsie.

  • art. 2, comma 2, lettera E), Codice della strada

    È richiamato per la classificazione delle strade interzonali, ma tale classificazione non esclude l'applicazione del divieto riferito alla viabilità principale.

Massime di principio

  • Quando un diniego amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, la mancata contestazione specifica anche di una sola di esse rende inammissima la domanda di annullamento, poiché la motivazione non censurata è di per sé sufficiente a sorreggere l'atto.
  • Il divieto comunale di nuove occupazioni di suolo pubblico sulla viabilità principale, previsto per esigenze di sicurezza stradale, non è derogato dalla normativa emergenziale COVID-19 quando quest'ultima si limita a derogare criteri ulteriori o procedurali e non incide sul divieto generale.
  • Ai fini dell'applicazione del divieto comunale di nuove occupazioni sulla viabilità principale, rileva l'iscrizione della strada nella viabilità principale secondo la disciplina comunale, anche se la strada è qualificata come interzonale ai sensi del Codice della strada.
  • La disciplina transitoria che consente la permanenza delle occupazioni di suolo pubblico emergenziali fino a una determinata data opera soltanto per occupazioni assistite da concessioni già legittimamente rilasciate e non attribuisce il diritto a ottenere una nuova concessione.
  • L'ordine di rimozione è adeguatamente motivato quando il provvedimento individua in modo sufficientemente chiaro le opere installate da rimuovere.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoCircolazione stradale e viabilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoTrasporti e circolazione
IstitutiDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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