Sentenza del 15/09/2017 n. 21406 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione dell'esenzione IVA prevista dalla L. n. 133 del 1999, art. 6, alle prestazioni rese infragruppo dalla società consolidata, consistenti nella gestione dei sinistri tramite call center, dalla ricezione delle denunce fino all'accertamento e alla liquidazione dei danni. Secondo l'Ufficio, tali attività non erano meramente ausiliarie o accessorie, ma costituivano una fase essenziale e caratterizzante dell'attività assicurativa, sicché avrebbero dovuto essere assoggettate a IVA. Le società contestavano inoltre la validità degli avvisi per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia, ritenendo che le attività di accertamento e liquidazione dei sinistri, svolte dalla società del gruppo senza un rapporto contrattuale diretto con l'assicurato e senza attività di ricerca o intermediazione di clienti, non rientrassero nell'esenzione IVA prevista per le operazioni assicurative o per i servizi ausiliari. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato i ricorsi originari delle società contribuenti, rendendo legittimi gli avvisi di accertamento. Il terzo motivo dell'Agenzia e il motivo del ricorso incidentale delle società sono stati dichiarati inammissibili. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge n. 133 del 1999, art. 6, commi 1 e 3, lett. a)
Alle prestazioni di servizi rese a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo si applica l'esenzione IVA prevista per le prestazioni rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario.
L'esenzione deve essere interpretata restrittivamente e non comprende le attività che costituiscono una fase essenziale del ciclo operativo assicurativo, come la gestione, l'accertamento e la liquidazione dei sinistri, quando siano svolte da una società del gruppo senza rapporto contrattuale diretto con l'assicurato.
Direttiva 2006/112/CE, art. 135, par. 1, lett. a)
Gli Stati membri esentano le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.
L'esenzione riguarda l'operazione assicurativa e i servizi degli intermediari collegati alla ricerca di clienti e alla conclusione dei contratti, non il semplice trattamento o la liquidazione dei sinistri affidati a un terzo.
Codice civile, art. 1904
La norma è stata richiamata dall'Agenzia per sostenere che l'interesse dell'assicurato e la gestione del rischio sono elementi essenziali del contratto assicurativo; tuttavia, la Corte ha risolto la questione principalmente sulla base dei criteri IVA unionali.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Prevede il termine dilatorio di sessanta giorni tra la consegna del processo verbale di constatazione e l'emissione dell'avviso di accertamento, salvo particolari ragioni di urgenza. La censura delle società è stata dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza e per la questione relativa al diverso anno d'imposta.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 115
L'Agenzia lamentava l'errata applicazione del principio di non contestazione e l'omessa pronuncia sulla propria nozione di prestazione ausiliaria; il motivo è stato accolto insieme a quello relativo all'interpretazione dell'esenzione IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 2
L'esenzione per le operazioni di assicurazione si estende alle prestazioni che integrano economicamente il servizio assicurativo solo quando il prestatore si sia impegnato direttamente verso l'assicurato a garantirgli la copertura del rischio.
Corte di giustizia UE, causa C-40/15, Aspiro
L'operazione consistente semplicemente nell'affidare il trattamento dei sinistri a un terzo, senza che tale esternalizzazione sia legata alla ricerca di potenziali clienti e alla loro messa in relazione con l'impresa di assicurazione, non è esente da IVA.
La mera esternalizzazione della gestione e liquidazione dei sinistri costituisce un servizio autonomo imponibile, anche se essenziale per l'attività assicurativa.
Massime di principio
- Le esenzioni IVA, in quanto deroghe al principio generale di imponibilità, devono essere interpretate restrittivamente.
- Per stabilire se un servizio infragruppo sia esente non è sufficiente che esso sia utile, necessario o collegato all'attività assicurativa: occorre verificare se costituisca una prestazione assicurativa o una vera attività di intermediazione.
- La gestione, l'accertamento e la liquidazione dei sinistri affidati a una società del gruppo sono normalmente servizi autonomi soggetti a IVA quando il prestatore non è obbligato direttamente verso l'assicurato e non ricerca clienti né agevola la conclusione di contratti.
- Le qualificazioni formulate da autorità di settore o documenti di prassi amministrativa non vincolano il giudice tributario se non sono coerenti con i criteri propri della disciplina IVA e con la giurisprudenza unionale.
- La presenza di un rapporto societario infragruppo, da sola, non rende automaticamente esenti le prestazioni: è decisiva la natura concreta del servizio e il suo collegamento funzionale con l'operazione esente principale.
- Le contestazioni procedurali sugli avvisi di accertamento devono essere adeguatamente documentate e autosufficienti, indicando il contenuto degli atti e il collegamento tra processo verbale e avviso impugnato.
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