Sentenza del 15/09/2017 n. 3601 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Tasse automobilistiche - Soggettività passiva tributaria - Rapporto di solidarietà tra proprietario e utilizzatore - Disciplina previgente al 1° gennaio 2016 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la soggettività passiva e la responsabilità per il pagamento delle tasse automobilistiche relative a veicoli concessi in leasing, con riferimento alla disciplina vigente prima del 1° gennaio 2016. Il punto centrale è stabilire se proprietario del veicolo e utilizzatore in leasing siano obbligati in solido verso la Regione, consentendo all'ente di chiedere il pagamento indifferentemente a uno dei due, senza previo obbligo di escutere l'altro.
La decisione
La sentenza afferma che, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2016, proprietario e utilizzatore in leasing sono obbligati in solido al pagamento della tassa automobilistica. La Regione può quindi rivolgersi indifferentemente a ciascuno di essi, senza che sia possibile invocare il beneficium excussionis. Il pagamento effettuato da uno degli obbligati libera anche l'altro nei confronti dell'ente impositore, restando eventualmente regolati nei rapporti interni i diritti di rivalsa. La decisione applica la normativa previgente senza attribuire efficacia retroattiva alle modifiche normative successive.
Norme richiamate
Art. 7, comma 2, legge n. 99/2009
La disposizione, interpretata secondo la disciplina vigente prima del 1° gennaio 2016, concorre a individuare la responsabilità per il pagamento della tassa automobilistica nei rapporti di leasing, senza che le modifiche successive possano essere applicate retroattivamente.
Art. 1294 del codice civile
La norma stabilisce la presunzione di solidarietà tra più debitori della medesima prestazione, salvo che dalla legge o dal titolo risulti diversamente. Applicata alla tassa automobilistica, consente alla Regione di richiedere l'intero pagamento tanto al proprietario quanto all'utilizzatore in leasing.
Massime di principio
- Per i rapporti di leasing relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2016, proprietario e utilizzatore del veicolo devono essere considerati obbligati in solido al pagamento della tassa automobilistica, salvo diversa specifica previsione applicabile al caso concreto.
- L'ente impositore può chiedere l'intero tributo indifferentemente a uno qualsiasi dei coobbligati, senza dover prima agire contro l'altro.
- Il pagamento integrale effettuato da uno dei coobbligati estingue l'obbligazione tributaria anche nei confronti dell'altro, ferma la possibilità di regolare internamente eventuali rimborsi o rivalse.
- Le modifiche normative successive non possono essere applicate retroattivamente per disciplinare periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore.
- In presenza di una pluralità di soggetti tenuti al pagamento dello stesso tributo, occorre verificare sia la norma speciale tributaria sia le regole civilistiche sulla solidarietà, in particolare l'art. 1294 c.c.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 set 2017Sentenza del 15/09/2017 n. 3607 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 15 set 2017Sentenza del 15/09/2017 n. 21395 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 set 2017Sentenza del 15/09/2017 n. 21399 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 set 2017Sentenza del 15/09/2017 n. 21400 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 set 2017Sentenza del 15/09/2017 n. 21404 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 set 2017Sentenza del 15/09/2017 n. 21405 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →