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Sentenza

Sentenza del 15/09/2017 n. 3601 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Tasse automobilistiche - Soggettività passiva tributaria - Rapporto di solidarietà tra proprietario e utilizzatore - Disciplina previgente al 1° gennaio 2016 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la soggettività passiva e la responsabilità per il pagamento delle tasse automobilistiche relative a veicoli concessi in leasing, con riferimento alla disciplina vigente prima del 1° gennaio 2016. Il punto centrale è stabilire se proprietario del veicolo e utilizzatore in leasing siano obbligati in solido verso la Regione, consentendo all'ente di chiedere il pagamento indifferentemente a uno dei due, senza previo obbligo di escutere l'altro.

La decisione

La sentenza afferma che, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2016, proprietario e utilizzatore in leasing sono obbligati in solido al pagamento della tassa automobilistica. La Regione può quindi rivolgersi indifferentemente a ciascuno di essi, senza che sia possibile invocare il beneficium excussionis. Il pagamento effettuato da uno degli obbligati libera anche l'altro nei confronti dell'ente impositore, restando eventualmente regolati nei rapporti interni i diritti di rivalsa. La decisione applica la normativa previgente senza attribuire efficacia retroattiva alle modifiche normative successive.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 2, legge n. 99/2009

    La disposizione, interpretata secondo la disciplina vigente prima del 1° gennaio 2016, concorre a individuare la responsabilità per il pagamento della tassa automobilistica nei rapporti di leasing, senza che le modifiche successive possano essere applicate retroattivamente.

  • Art. 1294 del codice civile

    La norma stabilisce la presunzione di solidarietà tra più debitori della medesima prestazione, salvo che dalla legge o dal titolo risulti diversamente. Applicata alla tassa automobilistica, consente alla Regione di richiedere l'intero pagamento tanto al proprietario quanto all'utilizzatore in leasing.

Massime di principio

  • Per i rapporti di leasing relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2016, proprietario e utilizzatore del veicolo devono essere considerati obbligati in solido al pagamento della tassa automobilistica, salvo diversa specifica previsione applicabile al caso concreto.
  • L'ente impositore può chiedere l'intero tributo indifferentemente a uno qualsiasi dei coobbligati, senza dover prima agire contro l'altro.
  • Il pagamento integrale effettuato da uno dei coobbligati estingue l'obbligazione tributaria anche nei confronti dell'altro, ferma la possibilità di regolare internamente eventuali rimborsi o rivalse.
  • Le modifiche normative successive non possono essere applicate retroattivamente per disciplinare periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore.
  • In presenza di una pluralità di soggetti tenuti al pagamento dello stesso tributo, occorre verificare sia la norma speciale tributaria sia le regole civilistiche sulla solidarietà, in particolare l'art. 1294 c.c.

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