Sentenza del 15/09/2017 n. 21400 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c. Non è stata emessa alcuna statuizione sulle spese, in quanto le parti hanno aderito alla loro compensazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione dopo che l'Agenzia delle Entrate ha annullato integralmente in autotutela l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, che aveva originato il contenzioso. L'Avvocatura dello Stato ha sottoscritto la rinuncia per ricezione, accettazione e adesione anche alla compensazione delle spese.
Norme richiamate
Articolo 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente effettuata, consente di definire il giudizio mediante estinzione.
Articolo 391 c.p.c.
La Corte può dichiarare l'estinzione del processo di cassazione a seguito della rinuncia, tenendo conto dell'eventuale accordo delle parti sulle spese.
Massime di principio
- Se l'atto amministrativo impugnato viene integralmente annullato in autotutela, può venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere formalizzata secondo le modalità processuali previste e, quando accettata dalla controparte, può condurre alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
- L'annullamento dell'atto non determina automaticamente una condanna alle spese: queste possono essere compensate se le parti vi aderiscono espressamente.
- La dichiarazione di estinzione chiude il giudizio di legittimità senza una decisione sui motivi di ricorso e, in questo caso, senza statuizione sulle spese.
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