Sentenza del 15/09/2017 n. 21395 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La SAEDIL s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento IRPEG relativo al 1999. L'Ufficio aveva disconosciuto l'esenzione decennale prevista dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105, ritenendo mancante il requisito della novità dell'iniziativa produttiva. La contribuente ha denunciato la violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che una precedente sentenza definitiva aveva già riconosciuto il suo diritto all'esenzione IRPEG per il periodo 1991-2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo vincolante il giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza che aveva riconosciuto l'esenzione decennale. Poiché l'anno 1999 rientrava nel periodo 1991-2000, l'Amministrazione non poteva nuovamente contestare, per quella annualità, il diritto all'agevolazione sulla base dei medesimi presupposti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000 euro, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2909 del codice civile
La sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa. In materia tributaria, il giudicato esterno può vincolare anche controversie relative ad annualità diverse quando riguardano fatti con efficacia permanente o pluriennale.
D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105
La norma prevedeva l'esenzione decennale dall'IRPEG per determinate iniziative produttive, subordinandola alla presenza dei requisiti prescritti, tra cui la novità dell'iniziativa produttiva.
Cass., sezioni unite, n. 13916 del 2006
È richiamata per il principio secondo cui il giudicato esterno opera anche per imposte periodiche quando il beneficio o il fatto accertato ha efficacia pluriennale e unifica più annualità in un cosiddetto "maxiperiodo".
Cass. nn. 24433 del 2013 e 4832 del 2015
Confermano l'applicabilità del giudicato esterno alle agevolazioni, esenzioni e altri fatti fiscali destinati a produrre effetti su più periodi d'imposta.
Massime di principio
- Quando una sentenza definitiva riconosce un'esenzione o un'agevolazione fiscale pluriennale, tale decisione può vincolare le controversie relative alle annualità successive comprese nello stesso periodo, purché riguardino il medesimo presupposto sostanziale.
- La distinzione formale tra diverse annualità d'imposta non consente all'Amministrazione di rimettere in discussione un fatto unico e permanente già accertato con giudicato, se quel fatto produce effetti per più anni.
- Il giudicato esterno non si applica automaticamente a ogni questione fiscale: occorre verificare l'identità del fatto o del requisito decisivo già giudicato e la sua efficacia pluriennale prevista dalla legge.
- In presenza di un precedente giudicato favorevole relativo a un'agevolazione pluriennale, il contribuente deve invocarlo tempestivamente, dimostrando che l'annualità contestata rientra nel periodo coperto e che la nuova contestazione riguarda lo stesso presupposto.
- Se il giudicato rende superflui ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito accogliendo il ricorso del contribuente.
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