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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7062/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente denunciava: (1) omissione della trasmissione alla difesa di tracce audio-intercettate rilevanti per il riesame e violazione del diritto di difesa; (2) violazione dei termini per il compimento delle indagini preliminari, contestando che la Procura abbia illegittimamente "aggiornato" l'iscrizione nel registro delle notizie di reato anziché procedere come richiesto dalla legge; (3) tardiva iscrizione della notizia di reato, con conseguente inutilizzabilità delle investigazioni successive alla scadenza dei termini; (4) insufficienza e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati (partecipazione a associazione mafiosa, usura, estorsione, traffico illecito di rifiuti) e delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il ricorso non ammissibile e manifestamente infondato nei vari motivi. In particolare: il primo motivo è stato respinto richiamando il principio secondo cui il P.M. può selezionare gli atti da trasmettere per la richiesta cautelare e la mancata trasmissione integrale delle registrazioni non determina automaticamente inefficacia della misura se sono stati prodotti documenti rappresentativi (e non risulta impedito l'accesso della difesa agli uffici intercettazioni); i motivi relativi ai termini delle indagini (secondo e terzo) sono stati rigettati perché in presenza di reato permanente fatti successivi possono legittimare una nuova iscrizione, e la qualificazione come "aggiornamento" non impedisce la regolare attività investigativa; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto ricalca una rivalutazione in fatto della prova e la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame circa i gravi indizi e le esigenze cautelari. Conseguenza pratica: confermata la misura cautelare in carcere per i capi ritenuti gravemente indizianti.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Il P.M. non è obbligato a trasmettere al giudice l'intera documentazione tecnica: può esercitare un potere di selezione e trasmettere verbali riassuntivi purché rappresentativi degli elementi fondamentali su cui si fonda la richiesta cautelare; la trasmissione incompleta non determina automaticamente inefficacia della misura salvo che non risulti che atti decisivi siano stati sottratti al controllo del giudice

  • art. 335 cod. proc. pen.

    La nozione di "aggiornamento" dell'iscrizione va interpretata oggettivamente; quando emergono fatti successivi nel corso di un reato permanente è possibile procedere ad una nuova iscrizione (con spostamento del dies a quo) invece di una mera operazione formale che impedisca l'azione investigativa

  • artt. 405, 406, 407 cod. proc. pen.

    Disciplina dei termini delle indagini preliminari (e proroghe). Pur essendo invalicabile il termine massimo previsto, in tema di reato permanente la prosecuzione dell'attività investigativa su segmenti successivi è compatibile con nuove iscrizioni e con l'acquisizione di fatti successivi

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione del requisito della gravità indiziaria: la Corte verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la probabilità qualificata di colpevolezza sulla base degli indizi, senza consentire in cassazione una piena rivalutazione probatoria

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Indica le esigenze cautelari (in particolare pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione); la Corte ha ritenuto che l'inserimento dell'indagato nel contesto mafioso e le modalità committive giustificano il pericolo di reiterazione

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La compressione illegittima del diritto di difesa nell'accesso alle intercettazioni determina una nullità a regime intermedio; la Corte ha però ritenuto che dagli atti non risultasse ostacolo all'esercizio del diritto di accesso nel caso concreto

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    art. 99-bis e art. 88-bis

    Le modifiche introdotte da tale decreto (c.d. riforma delle garanzie e finestre di giurisdizionalizzazione) non sono applicabili ratione temporis perché le iscrizioni considerate sono anteriori alla loro entrata in vigore

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Riferimento al nuovo testo richiamato in motivazione circa la disciplina delle esigenze cautelari; la Corte segnala che la contestazione al capo 1) fa sorgere una doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, invariata nonostante la novella

Massime di principio

  • La mancata trasmissione integrale di supporti tecnici (es. file audio) al giudice non determina automaticamente l'illegittimità della misura cautelare se il P.M. ha prodotto atti rappresentativi e la difesa ha avuto possibilità di accesso o di istanza agli uffici intercettazioni; la difesa deve indicare concretamente quali parti mancanti siano decisive per il riesame.
  • Nei reati permanenti, fatti emergenti successivamente alla scadenza dei termini possono legittimare una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato: non ogni 'ritardo' o 'aggiornamento' forma motivo di inutilizzabilità degli atti relativi a segmenti successivi della condotta.
  • La tardiva iscrizione o la presunta inerzia della Procura non implicano automaticamente l'annullamento delle investigazioni: è necessario dimostrare un pregiudizio concreto o la violazione di norme specifiche che abbiano prodotto conseguenze sanzionatorie processuali.
  • In cassazione sulle misure cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la correttezza formale e la logicità della motivazione del giudice di merito e la conformità ai canoni di diritto; non è ammessa una libera rivalutazione degli elementi di fatto.
  • La difesa ha diritto di accesso alle intercettazioni e al loro ascolto; tuttavia, per ottenere la sanzione dell'inutilizzabilità occorre dimostrare che l'accesso è stato effettivamente impedito o che la mancata acquisizione abbia sottratto al giudice elementi decisivi.
  • Quando si contestano gravi indizi per reati associativi di tipo mafioso, il giudice può desumere la partecipazione anche da reati "fine" e dalle modalità esecutive: la prova indiziaria è valutata nell'insieme e richiede motivazione articolata che colleghi i comportamenti al contributo all'organizzazione.

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