Cassazione Penale, Ordinanza n. 32179/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, che, riformando la decisione emessa dal G.u.p. all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva assolto da uno dei delitti contestati e aveva rideterminato la pena per il delitto di cui al capo B), escludendo l'aggravante relativa alla pluralità dei fatti di bancarotta, ma confermando la responsabilità per avere, quale amministratore unico di una società dal 2010 al 2015 e in concorso con altro imputato, omesso sistematicamente e consapevolmente il pagamento delle obbligazioni tributarie e previdenziali a partire dal 2011. Secondo l'imputazione, tale condotta aveva determinato una consistente esposizione verso l'Erario e il ricorrente si era rappresentato l'irreversibile stato di insolvenza, cagionando dolosamente il fallimento della società, dichiarato nel 2019. L'unico motivo di ricorso denunciava vizio di motivazione sull'elemento soggettivo: la condotta avrebbe integrato, al più, colpa cosciente, poiché l'espansione della società, i numerosi appalti con enti pubblici e la regolarità fiscale e contributiva apparentemente desumibile da tali rapporti avrebbero escluso l'accettazione del rischio di bancarotta. Il ricorrente lamentava inoltre la mancata considerazione di una serie causale autonoma, idonea a spiegare il dissesto. La Corte ha ritenuto che il motivo riproponesse pedissequamente la censura già formulata in appello e puntualmente disattesa, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era proposto fuori dai casi consentiti e risultava non specifico e meramente apparente. La Corte territoriale aveva motivato non illogicamente la sussistenza del dolo valorizzando il carattere reiterato, permanente e totale degli inadempimenti tributari, idoneo a fondare almeno la rappresentazione della possibilità che le operazioni dolose provocassero l'insolvenza e il fallimento della società. La mera manifestazione di dissenso e la riproposizione delle doglianze d'appello non assolvono la funzione di critica argomentata richiesta dal ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La memoria difensiva è stata considerata tardiva perché depositata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 611, comma 1, seconda parte, c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, seconda parte, c.p.p.
termine perentorio per il deposito della memoria
La memoria depositata oltre il termine previsto non può essere utilmente considerata.
art. 616, comma 1, c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma determinata dalla Corte in euro 3.000.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale mediante operazioni dolose, il dolo può essere desunto dal carattere reiterato, permanente e totale degli inadempimenti tributari e previdenziali, quando tali condotte consentano di ritenere che l'amministratore si sia almeno rappresentato la possibilità che esse determinassero l'insolvenza e il successivo fallimento della società.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limiti a riproporre le censure già formulate in appello, senza confrontarsi con le ragioni con cui la sentenza impugnata le ha disattese e senza sviluppare una critica argomentata alla motivazione.
- La distinzione tra dolo e colpa cosciente, dedotta in relazione alla causazione dolosa del fallimento, deve essere prospettata mediante una critica specifica alla motivazione sul contenuto rappresentativo e volitivo della condotta; la mera affermazione che l'imputato confidasse nell'evitare il dissesto integra una manifestazione di dissenso non idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32159/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32161/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32165/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32167/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32168/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32169/2026 del 28/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →