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Sentenza

Sentenza n. 1494/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina comunale di indizione della manifestazione di interesse per l’organizzazione della Fiera di Amantea 2025 e delibera di approvazione del disciplinare e dei criteri organizzativi, limitatamente alla fissazione e riscossione del canone unico patrimoniale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato gli atti comunali relativi all’affidamento dell’organizzazione della Fiera di Amantea 2025, contestando in particolare la determinazione del canone unico patrimoniale dovuto dagli ambulanti per l’occupazione di suolo pubblico. Hanno dedotto la violazione dell’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019, del principio di buon andamento e delle competenze degli organi comunali, sostenendo che il Comune avrebbe rimesso a un’associazione privata affidataria la determinazione concreta del canone, senza fissare parametri sufficienti e in misura superiore a quella prevista dagli atti comunali per il 2025. Secondo i ricorrenti, l’istituzione, disciplina e quantificazione del canone, avente natura di prestazione patrimoniale imposta, avrebbero dovuto essere esercitate esclusivamente dal Comune mediante atti dei competenti organi pubblici. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e ha sostenuto, nel merito, la legittimità della procedura, qualificandola come concessione di servizi. Il TAR ha rilevato d’ufficio la questione di giurisdizione, poiché la controversia appariva incentrata sulla misura del canone richiesto agli operatori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha rimesso le parti davanti al giudice ordinario, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il Collegio ha applicato l’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., secondo cui, nelle controversie relative a concessioni di beni pubblici, le questioni concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi appartengono alla giurisdizione ordinaria quando abbiano contenuto meramente patrimoniale. La giurisdizione amministrativa permane invece quando la controversia investa l’esercizio autoritativo del potere amministrativo sull’intera economia del rapporto concessorio. Nel caso concreto, benché i ricorrenti avessero formulato censure riferite anche alla legittimità dell’azione amministrativa e alla delega della determinazione del canone, l’oggetto sostanziale della domanda è stato individuato nella misura del canone applicato dal gestore privato entro un range ricavato dalla normativa. Secondo il TAR, i poteri esercitati dall’amministrazione avevano natura meramente applicativa di criteri legali e la controversia non riguardava l’an o il quomodo del potere amministrativo, ma soltanto la quantificazione delle somme dovute. Il giudice ordinario potrà conoscere anche degli atti presupposti e, se necessario, disapplicarli ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248/1865, allegato E. Le ulteriori questioni sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la peculiarità dei profili fattuali e per la decisione in rito.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a.

    indennità, canoni ed altri corrispettivi

    Nelle controversie relative a rapporti di concessione di beni pubblici, la giurisdizione esclusiva amministrativa non comprende le controversie concernenti canoni e corrispettivi quando esse abbiano contenuto meramente patrimoniale; la giurisdizione amministrativa sussiste invece se viene in rilievo l’esercizio autoritativo del potere pubblico sull’economia del rapporto concessorio.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudice amministrativo rimette le parti davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 1, commi 816 e seguenti, legge 27 dicembre 2019, n. 160

    La disciplina legale del canone unico patrimoniale costituisce il parametro normativo applicato nella determinazione del canone per l’occupazione di suolo pubblico in occasione di fiere e mercati.

  • art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E

    Il giudice ordinario può conoscere degli atti amministrativi presupposti e, ove occorra, disapplicarli ai fini della decisione sulla controversia patrimoniale.

  • art. 56 c.p.a.

    La domanda cautelare monocratica è stata respinta per carenza di attualità del danno; la questione cautelare è stata poi abbandonata dai ricorrenti.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a concessioni di beni o servizi pubblici, la riserva al giudice ordinario per indennità, canoni e altri corrispettivi opera quando la domanda ha contenuto meramente patrimoniale ed è riconducibile al rapporto obbligo-pretesa, senza che rilevi l’esercizio di poteri autoritativi per la tutela di interessi generali.
  • La giurisdizione amministrativa sulle controversie concessorie sussiste, invece, quando la domanda investe l’azione autoritativa dell’amministrazione sull’intera economia del rapporto, secondo lo schema potere-interesse, e non quando mira soltanto a contestare la quantificazione del canone.
  • Quando l’oggetto sostanziale della controversia è la misura di un canone determinato mediante applicazione di criteri normativi non contestati nella loro legittimità, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche se sono dedotti profili accessori relativi agli atti amministrativi presupposti.
  • Il giudice ordinario, investito della controversia patrimoniale sul canone, può conoscere degli atti amministrativi presupposti e, ove necessario, disapplicarli ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248/1865, allegato E.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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