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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14377/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Il professionista aveva chiesto la pensione di vecchiaia computando anche gli anni dal 1994 al 1999. L’ente previdenziale contestava il riconoscimento di quel periodo perché il professionista, durante quegli anni, era stato amministratore unico e socio di maggioranza di una società operante nel settore dell’alta moda, situazione ritenuta incompatibile con l’esercizio della professione di commercialista. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 10501/2013 depositata il 7 marzo 2014, aveva confermato, ritenendo che l’ente non potesse accertare autonomamente l’incompatibilità in mancanza di una conforme decisione dell’Ordine professionale. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi sostanziali: violazione dell’art. 22 della L. n. 21/1986, per la negazione del potere della Cassa di verificare la legittimità dell’esercizio professionale e le incompatibilità ai fini previdenziali; violazione dell’art. 3 Cost., perché l’interpretazione avrebbe equiparato chi era legittimamente iscritto a chi non avrebbe dovuto esserlo per incompatibilità; violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994 e dell’art. 1, commi 1 e 3, del medesimo decreto, per il pregiudizio alle finanze dell’ente derivante dall’erogazione di una prestazione a chi non ne avrebbe avuto diritto. Il resistente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità: la questione era stata successivamente risolta dalle Sezioni Unite in senso favorevole alla tesi dell’ente e, al momento della proposizione del ricorso, non vi era un orientamento consolidato che rendesse inammissibili i motivi. Ha quindi esaminato congiuntamente i tre motivi, ritenendoli fondati alla luce dei principi delle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 2612/2017). La Cassa può accertare autonomamente, ai limitati fini previdenziali, anche l’esistenza di incompatibilità nell’esercizio della professione, senza che occorra un previo accertamento dell’Ordine; tale verifica può essere svolta all’iscrizione, periodicamente e comunque prima dell’erogazione della prestazione. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 3, L. n. 21/1986

    Tale potere deve essere inteso come ampio potere di verifica della legittimità dell’iscrizione alla Cassa, compresa l’assenza di cause di incompatibilità ed ulteriore riscontro dell’esistenza del potere della Cassa di verificare la legittimità dell’esercizio della professione di commercialista è stato anche individuato nella più volte citata L. n. 21 del 1986, art. 22, comma 3, che consente l’accertamento dei presupposti “periodicamente e comunque prima dell’erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali”.

    La competenza della Cassa ad accertare l’esercizio della professione comprende la verifica della sua legittimità, anche quanto all’esistenza di cause di incompatibilità, ai fini del riconoscimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

  • art. 20 L. n. 21/1986

    Altrimenti, si snaturerebbe la portata del precedente L. n. 21 del 1986, art. 20, che dispone che la Cassa ha facoltà di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all’atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d’affari, limitatamente agli ultimi quindici anni.

    I poteri documentali e di verifica attribuiti alla Cassa in occasione della domanda di pensione o delle revisioni concorrono a fondare un controllo effettivo dei presupposti del trattamento, entro i limiti temporali indicati dalla norma.

  • art. 38, comma 2, Cost.

    La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi e ciò comporta la cassazione della pronuncia impugnata.

    La garanzia previdenziale costituzionale non si estende, secondo il principio richiamato dalla Corte, ad attività professionali svolte in violazione di legge e delle norme poste a tutela dell’interesse generale alla continuità e all’obiettività della professione.

  • art. 3 Cost.

    La norma è invocata dalla ricorrente a sostegno della censura secondo cui l’interpretazione adottata dalla Corte territoriale tratterebbe in modo identico situazioni diverse; la Corte, tuttavia, accoglie il ricorso sulla base dei principi interpretativi relativi ai poteri di verifica della Cassa.

    La sentenza non formula un’autonoma interpretazione dell’art. 3 Cost.; la censura di disparità di trattamento è ricompresa nel ricorso accolto congiuntamente sulla base dei principi concernenti il potere di accertamento della Cassa.

  • art. 2 D.Lgs. n. 509/1994

    La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere che l’erogazione della prestazione a un soggetto privo dei requisiti pregiudicherebbe le finanze dell’ente; la Corte accoglie congiuntamente i motivi facendo applicazione dei principi delle Sezioni Unite sui poteri di verifica della Cassa.

    La decisione non enuncia un’autonoma regola interpretativa dell’art. 2; il richiamo alla tutela delle finanze dell’ente rientra nella censura accolta unitamente alle altre.

  • art. 1, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 509/1994

    La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere che l’erogazione della prestazione a un soggetto privo dei requisiti pregiudicherebbe le finanze dell’ente; la Corte accoglie congiuntamente i motivi facendo applicazione dei principi delle Sezioni Unite sui poteri di verifica della Cassa.

    La decisione non enuncia un’autonoma regola interpretativa di tali disposizioni; il loro richiamo è compreso nella censura relativa al pregiudizio finanziario, accolta insieme agli altri motivi.

  • L. n. 241/1990

    In particolare, detto autonomo potere di accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l’erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell’iscrizione all’Ordine, non potendosi ravvisare ostacolo alcuno nella carenza di una procedura specifica per l’esercizio di esso, risultando le garanzie procedimentali suscettibili di essere in ogni caso assicurate dall’osservanza delle norme generali di cuì alla L. n. 241 del 1990.

    L’assenza di una procedura speciale per l’accertamento autonomo della Cassa non impedisce l’esercizio del potere, poiché le garanzie procedimentali possono essere assicurate mediante le norme generali sul procedimento amministrativo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La questione giuridica prospettata, infatti, ha formato oggetto di esame, con esito favorevole per la parte ricorrente, da parte delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione in epoca successiva al momento di proposizione del ricorso stesso, per cui non può ritenersi che i motivi proposti avessero formato oggetto di orientamenti consolidati.

    L’eccezione di inammissibilità fondata sulla disposizione è stata respinta perché, al momento della proposizione del ricorso, la questione non era governata da orientamenti consolidati; il successivo intervento delle Sezioni Unite ha risolto la questione nel merito.

Massime di principio

  • La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti può accertare autonomamente, ai limitati fini dell’iscrizione previdenziale e del riconoscimento delle prestazioni, se l’attività professionale sia stata esercitata legittimamente, verificando anche la sussistenza di cause di incompatibilità, senza necessità che l’incompatibilità sia stata previamente accertata dal Consiglio dell’Ordine.
  • Il potere di verifica della Cassa può essere esercitato all’atto dell’iscrizione, periodicamente e comunque prima dell’erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale o assistenziale; la competenza dell’Ordine in materia di cancellazione dall’albo non esclude il distinto controllo dell’ente previdenziale sui requisiti della prestazione.
  • La mancanza di una procedura specificamente dettata per l’esercizio del potere di accertamento della Cassa non ne costituisce ostacolo, poiché le garanzie procedimentali possono essere assicurate mediante l’osservanza delle norme generali sul procedimento amministrativo.
  • La garanzia previdenziale dell’art. 38, comma 2, Cost. non si estende alle attività professionali svolte in violazione delle norme che ne disciplinano l’esercizio e tutelano l’interesse generale alla continuità e all’obiettività della professione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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