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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23545/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna pronunciata nei gradi di merito è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di furto in abitazione. Con l'unico motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, ma la doglianza è stata ritenuta dalla Corte di cassazione estranea al sindacato di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, perché il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di merito insindacabile se sorretta da motivazione non contraddittoria e idonea a dare conto degli elementi rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Indicato come norma incriminatrice per il reato per cui l'imputato era stato condannato nei gradi di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente in tema di attenuanti generiche: il loro riconoscimento o diniego è rimesso al giudice di merito con valutazione di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione non contraddittoria e adeguata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna dell'inammissibilità alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di attenuanti generiche, la valutazione del giudice di merito è un apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti rilevanti.
  • Le doglianze che mirano a una diversa rivalutazione del merito, senza denunciare specifici vizi di legittimità, sono inammissibili nel giudizio di cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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