Cassazione Penale, Ordinanza n. 21363/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. I cinque motivi deducevano, in sintesi, l'erroneità della decisione sul punto della responsabilità, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, l'eccezione di incompetenza funzionale del tribunale collegiale, la conferma della responsabilità per i reati di ricettazione/riciclaggio contestati, nonché censure sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però ritenuto i motivi generici e non specifici, perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e, in parte, meramente reiterativi delle doglianze già respinte in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi erano privi del requisito di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p., sia perché generici e indeterminati, sia perché non si misuravano con la complessità della motivazione della sentenza di merito o si limitavano a riproporre questioni già disattese in appello. In particolare, ha ritenuto corretta la risposta della corte territoriale sull'eccezione di incompetenza funzionale, sulla conferma della responsabilità per i reati contestati, e sulle valutazioni in tema di recidiva e determinazione della pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la loro mancanza determina l'inammissibilità.
art. 624-bis c.p.
È richiamato come uno dei reati per i quali la corte di merito ha confermato la responsabilità dell'imputato.
art. 648-ter.1 c.p.
È richiamato come uno dei reati per i quali la corte di merito ha confermato la responsabilità dell'imputato.
art. 133 c.p.
È evocato indirettamente nel passaggio sulla quantificazione della sanzione, quale parametro di valutazione del trattamento sanzionatorio.
art. 99 c.p.
È richiamato implicitamente nella parte relativa al riconoscimento della recidiva.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, intelligibili e aderenti alla motivazione della decisione impugnata; la sola riproposizione di censure già formulate in appello, senza confronto critico con la sentenza, integra genericità e inammissibilità.
- La mancanza di specificità dei motivi va valutata anche in senso estrinseco: il motivo è inammissibile quando non si rapporta alle argomentazioni della sentenza impugnata o si risolve in una critica solo apparente.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o della capacità dimostrativa delle prove, salvo vizi rilevanti nei limiti del sindacato di cassazione.
- Le censure su recidiva e trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando mirano soltanto a una diversa lettura di elementi di fatto già esaminati e motivati dai giudici di merito.
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