Cassazione Penale, Sentenza n. 46305/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila del 02/07/2024 che, accogliendo il reclamo proposto da Rosaria Pagano, autorizzava un colloquio visivo (o in videochiamata, oppure in presenza) tra la detenuta Pagano e il figlio Raffaele Amato, entrambi sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. Il Ministero e il Procuratore generale hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69 comma 6 lett. b), 35-bis e 41-bis ord. pen., lamentando in particolare la mancata considerazione o la non adeguata valorizzazione del parere negativo della D.D.A. di Napoli circa l'operatività del clan Amato-Pagano e i rischi connessi allo svolgimento del colloquio, nonché richiamando orientamenti di legittimità che attribuirebbero limiti ai colloqui tra soggetti entrambi sottoposti a 41-bis.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha confermato il principio consolidato secondo cui i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis possono, in via di principio, essere autorizzati a colloqui visivi con familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza (videoconferenza) purché siano adottate modalità esecutive idonee a garantire le cautele previste dall'art. 41-bis (controllo, audio-video registrazione, ecc.). Ha escluso però la possibilità di autorizzare il colloquio "in presenza" tra due soggetti entrambi sottoposti al regime differenziato, ritenendo che le esigenze di sicurezza e le specifiche limitazioni del 41-bis prevalgano sul diritto al colloquio in presenza, diritto comunque soddisfatto dalla videoconferenza. Ha inoltre osservato che il parere della D.D.A., pur autorevole, non è vincolante e il Tribunale poteva discostarsene purché motivasse le ragioni. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'autorizzazione del colloquio in presenza e rigettata per il resto (ossia confermata l'autorizzazione al videocollegamento con prescrizioni di controllo e registrazione).
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Il regime differenziato impone specifiche cautele e limitazioni; tuttavia la norma non vieta, in via assoluta, le comunicazioni visive controllate mediante sistemi audiovisivi. Le misure di controllo e registrazione devono essere adottate per salvaguardare la sicurezza.
art. 69 comma 6 lett. b) ord. pen.
Richiama la disciplina dei colloqui e dei rapporti con i familiari; la contestazione ha riguardato la corretta applicazione della norma in relazione all'autorizzazione dei colloqui tra detenuti sottoposti a 41-bis.
art. 35-bis ord. pen.
Norma richiamata nella motivazione per la valutazione delle misure di sicurezza e delle comunicazioni del detenuto; è stata invocata dai ricorrenti nel ragionamento sul bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritti del detenuto.
Massime di principio
- Detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis possono, in via di principio, essere autorizzati a colloqui visivi con familiari tramite videoconferenza purché siano adottate adeguate misure di controllo (controllo audiovisivo, registrazione, ecc.).
- Il colloquio in presenza tra due soggetti entrambi sottoposti al 41-bis è generalmente da escludere: le esigenze di sicurezza e le restrizioni del regime prevalgono sul diritto al colloquio in presenza, che può essere adeguatamente tutelato tramite videocollegamento.
- Il parere della D.D.A. è una fonte autorevole e va attentamente considerato, ma non è vincolante: il giudice della sorveglianza può discostarsene purché fornisca motivazione adeguata e valutazioni concrete sui rischi.
- In situazioni sensibili (es. possibile operatività di clan, collegamenti familiari tra detenuti in 41-bis) il giudice deve bilanciare esigenze di sicurezza pubblica e interna con i diritti del detenuto, privilegiando modalità di colloquio che garantiscano il controllo (preferibilmente videoconferenze protette).
- La giurisprudenza di legittimità consolida l'orientamento che l'innovazione tecnologica permette forme di comunicazione controllate che bilanciano tutela della relazione familiare e necessità di sicurezza; quindi le autorizzazioni devono dettagliare le misure tecniche e le limitazioni necessarie.
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