Cassazione Civile, Ordinanza n. 32292/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto per lo sfruttamento di un terreno adibito a cava di pietra. Una parte agiva per ottenere la ripetizione di quanto ritenuto indebitamente versato dal terzo garante, assumendo che il contratto non avesse avuto esecuzione per mancato rilascio della voltura dell’autorizzazione regionale. La controparte sosteneva invece che il rapporto si fosse sciolto per esaurimento della cava e che, comunque, vi fossero inadempimenti ulteriori dell’avversario, tra cui l’eliminazione di una strada di accesso e l’estrazione abusiva da porzioni di terreno non comprese nel contratto. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e la Corte d’appello confermava. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112, 153 e 345 c.p.c. per omessa pronuncia sulle istanze di rimessione in termini relative a documenti che, a suo dire, avrebbero dimostrato il nulla osta regionale alla voltura e la scelta potestativa dell’altra parte di non dare seguito alla voltura; 2) violazione degli artt. 132 n. 4, 345 e 360 n. 5 c.p.c. per motivazione apparente e mancato esame dei documenti; 3) violazione di plurime norme codicistiche sul contratto e sulla buona fede, per non avere considerato l’impegno alla voltura e il preteso sfruttamento clandestino della cava; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della testimonianza e di un documento di quietanza, da cui sarebbe emerso un accordo di sfruttamento e l’avvenuto saldo di ogni debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché introducevano questioni nuove non adeguatamente dedotte e riportate nei precedenti gradi, e comunque perché i documenti richiamati non erano specificamente trascritti e localizzati nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre, quei documenti non erano decisivi, poiché il nulla osta alla voltura non bastava da solo a rendere eseguibile il contratto, essendo necessario anche l’accordo con i precedenti titolari. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che non ricorreva un palese travisamento della prova ma, al più, una diversa valutazione del materiale istruttorio, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore del controricorrente, oltre accessori e contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per novità e difetto di specificità
art. 153 c.p.c.
invocato in relazione alla rimessione in termini; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché nuova e non specificamente allegata
art. 345 c.p.c.
richiamato per la dedotta tardività documentale; la Corte ha escluso l’ammissibilità delle censure perché fondate su questioni nuove e documenti non specificamente riportati
art. 132, n. 4, c.p.c.
invocato per asserita motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da una lettura plausibile delle prove
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per vizio motivazionale; la censura è stata respinta come inammissibile perché mirava a un riesame del merito
art. 1362 c.c.
richiamato tra le norme sull’interpretazione del contratto, ma senza accoglimento della censura
art. 1372 c.c.
richiamato per la vincolatività del contratto, ma non ritenuto decisivo ai fini del ricorso
art. 1375 c.c.
invocato sul dovere di buona fede nell’esecuzione, ma la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile
art. 1175 c.c.
richiamato come parametro di correttezza, ma senza ingresso nel merito
art. 1358 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento
art. 1359 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento
art. 1453 c.c.
richiamato per l’inadempimento e le sue conseguenze, ma la censura è rimasta inammissibile
art. 1292 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo
art. 1615 c.c.
richiamato in tema di affitto, ma non ritenuto idoneo a fondare l’accoglimento
art. 115 c.p.c.
invocato per preteso travisamento delle risultanze probatorie; la Corte ha escluso un palese fraintendimento
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza una richiesta di nuovo esame del merito
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
considerato requisito di ammissibilità del ricorso: le censure su atti e documenti sono inammissibili se non ne è riprodotto il contenuto e indicata specificamente la collocazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
richiamata per il principio di specificità e localizzazione degli atti/documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Cass., 06/09/2021, n. 24048
richiamata per l’applicazione del principio di specificità anche agli errores in procedendo
Cass., 29/09/2017, n. 22880
richiamata per l’applicazione del principio di specificità anche agli errores in procedendo
Cass., 21/12/2022, n. 37382
richiamata in tema di travisamento della prova, che deve essere palese e inequivoco
Cass., 06/04/2023, n. 9507
richiamata in tema di travisamento della prova, che deve essere palese e inequivoco
ordinanze Cass. 29 marzo 2023 n. 8895 e 27 aprile 2023 n. 11111
richiamate solo per segnalare che la questione dei limiti del travisamento in iure è stata rimessa alle Sezioni Unite
Massime di principio
- Le censure di legittimità basate su documenti e atti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto nel ricorso e non ne indica puntualmente la collocazione nel fascicolo e nella sequenza processuale, così da consentire alla Corte il controllo immediato.
- La deduzione di una questione è inammissibile quando essa risulti nuova perché non emerge che sia stata specificamente proposta e sviluppata nei gradi di merito con le relative conclusioni e richieste di accertamento in fatto.
- Il controllo di cassazione non consente un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio: la censura è ammissibile solo se si denuncia un travisamento evidente e inequivoco della prova, non quando si chiede una diversa lettura delle risultanze.
- Per sostenere l’inadempimento contrattuale non è sufficiente richiamare un singolo adempimento amministrativo se, per l’esecuzione del rapporto, erano necessari ulteriori atti o accordi; la decisività del documento va valutata rispetto all’intera struttura del rapporto dedotto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32211/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32212/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32213/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32214/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32215/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32216/2023 del 21/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →