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Sentenza

Sentenza n. 2178/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza n. 416/2025 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendenti scolastici)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 416/2025 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, lamentando la mancata esecuzione del titolo da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, con memoria del 22 giugno 2026, hanno dichiarato che l’Amministrazione ha provveduto a eseguire il titolo successivamente alla proposizione del ricorso, chiedendo tuttavia la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il titolo giudiziale era stato eseguito dall’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso. Ritenendo che le spese dovessero essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, il Collegio ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso delle spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l’ottemperanza al giudicato; il giudizio è divenuto improcedibile per avvenuta esecuzione del titolo, con dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno l’oggetto sostanziale della controversia e il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • L’esecuzione tardiva del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, che possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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