Cassazione Penale, Ordinanza n. 01639/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, compresa la qualificazione del fatto come tentativo di incendio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado. L'unico motivo dedotto sosteneva che il fatto ascritto dovesse essere qualificato non come incendio, ma come tentativo di incendio. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura era manifestamente non pertinente, perché la sentenza impugnata aveva già qualificato il fatto come tentativo di incendio, confermando sul punto la decisione di primo grado. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un errore di qualificazione giuridica inesistente nella sentenza impugnata, quando il giudice di merito abbia già adottato la qualificazione invocata dal ricorrente.
- La deduzione di un motivo manifestamente non pertinente rispetto al contenuto effettivo della decisione impugnata non consente l'accesso al giudizio di legittimità nel merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere gravato della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti determinati dalla Corte.
Come è indicizzato
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