Cassazione Civile, Ordinanza n. 12306/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La proprietaria di un immobile ha convenuto i vicini proprietari del fondo confinante chiedendo di accertare l'inesistenza di servitù di veduta gravanti sul proprio fondo e di dichiarare che otto aperture praticate nel fabbricato dei convenuti fossero luci irregolari, dopo la rimozione di inferriate e griglie eseguita in occasione di lavori di ristrutturazione. Chiedeva quindi la regolarizzazione delle aperture ai sensi dell'art. 901 c.c. Il Tribunale aveva ordinato la regolarizzazione solo delle luci del primo piano. In appello, la domanda è stata accolta anche per le luci del piano terra, ma la Corte territoriale ha escluso la pretesa di regolarizzare tutte e otto le aperture, ritenendo che l'adeguamento delle altezze richieste avrebbe equivalso alla chiusura totale delle luci e valorizzando, a fini di bilanciamento, la tutela della salute. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione degli artt. 112, 345, 346 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere il giudice d'appello affrontato una questione asseritamente non introdotta e basato la decisione su elementi tecnici della CTU acquisiti oltre i termini; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per avere affermato come fatto storico non provato che la regolarizzazione comportasse la chiusura delle luci; violazione degli artt. 902, comma 2, e 901 c.c., per avere ritenuto legittimo mantenere aperture irregolari; violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo corretto che il giudice verifichi d'ufficio, anche mediante CTU con funzione percipiente, i presupposti tecnici della domanda di regolarizzazione delle luci. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, una volta accertata l'irregolarità delle aperture, non è consentito al giudice negare la regolarizzazione sulla base del rilievo che l'adeguamento comporterebbe in concreto la chiusura delle luci, perché il legislatore ha già operato il bilanciamento tra le opposte esigenze dei fondi confinanti nell'art. 901 c.c. e non spetta al giudice introdurne altri, neppure invocando la tutela della salute. È stato dichiarato assorbito il quarto motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo per contestare la decisione su una questione ritenuta non devoluta, ma la censura è stata respinta quanto all'uso della CTU e al potere officioso del giudice
art. 115 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto legittimo l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e della CTU
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo sul vizio di valutazione probatoria, non accolto nei primi due motivi
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente; non è stato ritenuto violato
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazione nel ricorso alla CTU per l'accertamento tecnico
art. 901 c.c.
la norma è interpretata nel senso che impone requisiti di altezza sia interna sia esterna delle luci; il giudice non può sostituire al bilanciamento legislativo un diverso bilanciamento fondato sulla tutela della salute
art. 902 c.c.
richiamato insieme all'art. 901 c.c. quale disciplina del regime delle luci e della loro regolarizzazione
art. 91 c.p.c.
la censura sulle spese è stata dichiarata assorbita per effetto della cassazione con rinvio
art. 375, comma 2, 2-quater, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato per l'applicazione del rito nel testo ratione temporis
art. 183, co. 6, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare l'utilizzo di elementi della CTU acquisiti oltre i termini
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per dedurre il vizio motivazionale sul fatto storico della pretesa chiusura delle luci
Massime di principio
- Nel giudizio volto alla regolarizzazione di luci irregolari, il giudice deve verificare d'ufficio i presupposti della fattispecie ex artt. 901 e 902 c.c., anche mediante consulenza tecnica d'ufficio con funzione percipiente, quando gli accertamenti richiesti sono di natura tecnica.
- La domanda del vicino non può essere rigettata con il rilievo che l'adeguamento delle aperture alle prescrizioni di legge renderebbe in concreto impossibile il loro mantenimento: il legislatore ha già operato il bilanciamento tra le esigenze contrapposte dei fondi confinanti, e il giudice non può sostituirvi un diverso contemperamento di interessi.
- L'art. 901 c.c. richiede il rispetto congiunto dei requisiti di altezza interna ed esterna delle luci; la deroga al parametro di altezza dal suolo del fondo vicino è circoscritta ai locali in tutto o in parte sotto il livello del fondo vicino, quando la conformazione dei luoghi non consenta di osservare la prescrizione.
- In tema di luci, la tutela del diritto del vicino incide sulla rimozione del fatto lesivo mediante regolarizzazione dell'apertura, non potendo essere neutralizzata dal mero richiamo alla convenienza o alla funzionalità dell'opera così come realizzata.
- Le limitazioni alla proprietà derivanti dalle distanze e dai requisiti delle aperture sono espressione della funzione sociale della proprietà e non integrano, di per sé, una violazione del diritto alla salute o un vizio di legittimità del bilanciamento normativo.
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