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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10420/2025 del 21/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva notificato a una società di leasing un avviso di accertamento IMU per un immobile oggetto di contratto di locazione finanziaria, poi risolto anticipatamente per inadempimento dell’utilizzatore. L’immobile, secondo la ricostruzione svolta in ricorso, non era stato riconsegnato alla società concedente ed era stato occupato da un terzo; successivamente era stato nuovamente locato. La contribuente aveva impugnato l’accertamento, ma sia la CTP sia la CTR avevano confermato la pretesa impositiva. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sull’IMU e degli artt. 1140 e 1141 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sussistente il presupposto impositivo nonostante lo spossessamento illegittimo dell’immobile. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme IMU e degli artt. 1140, 1590 e 1591 c.c., affermando che, in caso di leasing risolto anticipatamente, il soggetto passivo dell’imposta sarebbe l’utilizzatore fino alla riconsegna dell’immobile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione di fatto e di diritto non trattata nei gradi di merito, e che avrebbe richiesto accertamenti ulteriori preclusi al giudizio di legittimità; ha inoltre osservato che, se prospettata come omessa pronuncia, la censura avrebbe dovuto essere incanalata nel vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la decisione di merito: alla luce della disciplina IMU e dell’intervento della Corte costituzionale sull’occupazione abusiva, l’esenzione richiede che l’occupazione abusiva sia stata formalmente denunciata o perseguita penalmente; nel caso concreto la ricorrente non aveva dedotto o dimostrato tempestive iniziative di tutela per un lungo periodo e, anzi, risultava un successivo rapporto contrattuale con l’occupante. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte osserva che, ove si fosse voluto censurare l’omessa pronuncia sul tema dello spossessamento/occupazione abusiva, il vizio corretto sarebbe stato questo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma che impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rispetto alla quale avrebbe dovuto essere veicolata l’eventuale omessa pronuncia.

  • art. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Invocato dalla ricorrente quale norma sull’IMU; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata nei termini esposti.

  • art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    La Corte ne richiama la disciplina e la lettura costituzionalmente adeguata: l’assenza di utilizzo e disponibilità dell’immobile, in caso di occupazione abusiva, rileva solo se vi sia stata denuncia o azione penale.

  • art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Norma richiamata in tema di IMU e soggettività passiva dell’imposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 740, d.l. n. 201 del 2011 / disciplina IMU

    Richiamato per affermare che il presupposto impositivo dell’IMU si correla al possesso di immobili.

  • art. 1, comma 743, d.l. n. 201 del 2011 / disciplina IMU

    La Corte richiama l’orientamento per cui, negli immobili concessi in leasing, il soggetto passivo è il locatario dalla stipula e per tutta la durata del contratto.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’avvenuto possesso da parte del terzo occupante e lo spossessamento della concedente.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di possesso e interversione.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di restituzione del bene locato e stato del bene alla riconsegna.

  • art. 1591 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità per ritardata restituzione del bene.

  • art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma richiamata nel contesto del ricorso per cassazione avverso sentenza tributaria.

  • art. 3, primo comma, Cost.

    Citato nel richiamo alla questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte sull’IMU in caso di occupazione abusiva.

  • art. 42, secondo comma, Cost.

    Citato nel richiamo alla questione di legittimità costituzionale sull’imposizione di immobili non utilizzabili né disponibili.

  • art. 53, primo comma, Cost.

    Citato nel richiamo alla questione di legittimità costituzionale sull’IMU e sulla capacità contributiva.

  • art. 614, secondo comma, c.p.

    Richiamato dalla Corte costituzionale, nel passaggio citato, come uno dei reati cui deve collegarsi la denuncia dell’occupazione abusiva.

  • art. 633 c.p.

    Richiamato dalla Corte costituzionale, nel passaggio citato, come uno dei reati cui deve collegarsi la denuncia dell’occupazione abusiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni che richiedano nuovi accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; una doglianza che investa l’omessa pronuncia deve essere incanalata nel vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., non già come mera violazione di legge.
  • In materia di IMU sugli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte, che correla l’imposta al possesso del bene e fa decorrere la soggettività passiva dalla stipula e per tutta la durata del contratto.
  • L’esenzione dall’IMU per immobile occupato abusivamente richiede la prova di una effettiva contestazione dell’occupazione mediante denuncia all’autorità giudiziaria o iniziativa penale; la mera indisponibilità di fatto, non accompagnata da iniziative di tutela, non è sufficiente.
  • La parte che invoca l’occupazione abusiva come fatto esimente deve allegare e dimostrare in modo specifico sia l’occupazione senza titolo sia le tempestive iniziative intraprese per la tutela del bene, non potendo limitarsi a deduzioni generiche o apodittiche.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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