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Sentenza

Sentenza del 16/10/2017 n. 2193 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Spesa di sponsorizzazione di una associazione sportiva dilettantistica - Mancanza di economicità e di inerenza del costo - Non sussiste - Deducibilità del costo - Sussiste almeno nel limite di ? 200.000,00.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, delle somme corrisposte a un'associazione sportiva dilettantistica per attività di sponsorizzazione. L'Amministrazione finanziaria riteneva che il costo non fosse adeguatamente inerente all'attività d'impresa e non fosse economicamente conveniente. La sentenza ha invece ritenuto che la promozione dei prodotti o dell'immagine dell'impresa costituisca una finalità pubblicitaria idonea a giustificare l'inerenza della spesa. La scelta dell'imprenditore di sostenere il costo rientra nella libertà imprenditoriale e nel rischio d'impresa, senza che l'Amministrazione possa sostituire proprie valutazioni di convenienza economica a quelle dell'impresa.

La decisione

Il contestato recupero fiscale è stato respinto. La spesa di sponsorizzazione è stata riconosciuta come inerente e deducibile almeno entro il limite annuo complessivo di 200.000 euro, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: beneficiario costituito da una società o associazione sportiva dilettantistica, svolgimento di attività nei settori giovanili e riconoscimento da parte delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva. La natura pubblicitaria e l'inerenza del costo risultano assistite dalla presunzione assoluta prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

    La norma introduce una presunzione assoluta secondo cui, entro il limite annuo di 200.000 euro e quando ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti, il corrispettivo versato per la sponsorizzazione costituisce spesa pubblicitaria inerente e deducibile, senza necessità di dimostrare in concreto la proporzionalità o la convenienza economica dell'investimento.

Massime di principio

  • La sponsorizzazione di un'associazione sportiva dilettantistica può essere qualificata come spesa pubblicitaria quando è diretta a promuovere l'immagine o i prodotti dell'impresa mediante una specifica attività del beneficiario.
  • L'Amministrazione finanziaria non può negare l'inerenza del costo soltanto perché ritiene l'investimento non conveniente o sproporzionato: la valutazione dell'economicità appartiene, in linea generale, alla libertà e al rischio dell'imprenditore.
  • La presunzione legale opera entro il limite complessivo annuo di 200.000 euro e richiede che l'associazione sia una società o associazione sportiva dilettantistica riconosciuta e svolga attività nei settori giovanili secondo i requisiti normativi.
  • È comunque opportuno documentare il contratto di sponsorizzazione, i pagamenti tracciabili, l'attività pubblicitaria effettivamente svolta e la riconducibilità del beneficiario ai requisiti previsti dalla legge.
  • Per importi superiori a 200.000 euro o in assenza dei requisiti normativi, la presunzione non opera automaticamente e la deducibilità deve essere dimostrata secondo le regole ordinarie sull'inerenza, effettività e documentazione del costo.

Testo integrale

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