Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3481/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia n. 1381/2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202302341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Brescia che aveva annullato il provvedimento di annullamento dell'autorizzazione formatasi per silentium per la realizzazione di una stazione radio base

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'operatore di telecomunicazioni aveva presentato al Comune un'istanza ai sensi dell'art. 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una nuova stazione radio base. Dopo il parere positivo di ARPA sul rispetto dei limiti di campo elettromagnetico e la formazione dell'autorizzazione per silentium, il Consorzio Oltrepò Mantovano, su richiesta del Comune, aveva annullato l'autorizzazione, ritenendo che l'impianto, di potenza superiore a 7 watt, fosse collocato in prossimità di asili, edifici scolastici e parchi giochi e determinasse, insieme agli impianti già presenti, una concentrazione dell'inquinamento elettromagnetico; erano inoltre stati indicati siti alternativi. Il TAR aveva annullato gli atti, ritenendo che il divieto previsto dall'art. 4, comma 8, della l.r. Lombardia n. 11/2001 operasse soltanto per gli impianti collocati direttamente sul sito sensibile o sulla relativa area pertinenziale e che i siti alternativi non fossero equivalenti. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo: l'erroneità della valutazione sull'equivalenza dei siti alternativi e sull'idoneità del sito prescelto; l'erronea interpretazione dell'art. 4, comma 8, della l.r. n. 11/2001, che avrebbe dovuto vietare anche gli impianti le cui emissioni raggiungono i siti sensibili; l'erronea affermazione del TAR circa l'esistenza di norme comunali imponenti distanze minime. Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha interpretato l'art. 4, comma 8, della l.r. Lombardia n. 11/2001, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 331/2003, nel senso che il divieto di installazione opera sui siti sensibili e sulla relativa area pertinenziale delimitata da una recinzione, non su ogni impianto le cui emissioni elettromagnetiche possano propagarsi fino a un sito sensibile. La verificazione ha evidenziato che la delimitazione dell'area di ricaduta delle onde dipende dalla soglia considerata, dai mezzi interposti e dal contributo di altri impianti; un'interpretazione estesa sarebbe quindi vaga, limiterebbe eccessivamente la possibilità di installare impianti e vieterebbe anche impianti le cui emissioni nei siti sensibili siano inferiori alle soglie di attenzione. Nel caso concreto, i siti sensibili si trovavano a distanze comprese tra 50 e 190 metri dall'antenna e l'antenna non ricadeva nell'area pertinenziale recintata di alcuno di essi. Poiché il provvedimento di annullamento era motivato esclusivamente con riferimento al divieto regionale, non potevano rilevare ulteriori divieti comunali non richiamati nell'atto. Esclusa l'applicabilità del divieto legislativo, non era necessario valutare i siti alternativi: l'obbligo del Comune di indicare siti alternativi sussiste soltanto quando la localizzazione prescelta sia impedita da divieti derivanti dalla regolamentazione comunale, e l'operatore non è tenuto a considerare siti alternativi quando il sito prescelto non presenti controindicazioni giuridiche. Le spese del grado sono state compensate; le spese della verificazione sono state poste definitivamente a carico del Comune soccombente.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 9, d.lgs. 259/2003

    La mancata adozione di una determinazione contraria del Comune nel termine previsto determina la formazione per silentium dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

  • art. 4, comma 8, l.r. Lombardia n. 11/2001

    È comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d’antenna non superiori a 7 watt.

    Il divieto opera soltanto nell'area del sito sensibile e della relativa area pertinenziale delimitata da una recinzione, non per ogni impianto le cui emissioni possano raggiungere il sito sensibile.

  • art. 3, comma 12, lett. a), l.r. 6 marzo 2002, n. 4

    La disposizione aveva introdotto un divieto di installazione entro il limite inderogabile di 75 metri dai siti sensibili, poi dichiarato incostituzionale.

  • art. 12, comma 1, lett. a), l.r. 29 giugno 2009, n. 10

    La disposizione ha modificato la formulazione dell'art. 4, comma 8, della l.r. Lombardia n. 11/2001, nella versione attualmente vigente.

  • art. 73 c.p.a.

    La causa è stata trattenuta in decisione dopo lo scambio di memorie secondo la disposizione processuale richiamata.

Massime di principio

  • Il divieto regionale di installazione di impianti di telecomunicazione presso siti sensibili, formulato come divieto di installazione "in corrispondenza" dei medesimi, deve essere riferito all'area del sito sensibile e alla relativa area pertinenziale delimitata da una recinzione, non a ogni impianto le cui emissioni elettromagnetiche possano propagarsi fino al sito.
  • È illegittima un'interpretazione del divieto di localizzazione che lo estenda indistintamente a tutti gli impianti le cui emissioni raggiungano un sito sensibile, quando la norma non individui né una soglia di esposizione né un perimetro determinabile: tale interpretazione risulterebbe eccessivamente vaga e comprimerebbe irragionevolmente la possibilità di assicurare una rete capillare.
  • Il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e la localizzazione dell'impianto nell'area pertinenziale di un sito sensibile sono questioni distinte: il rispetto delle soglie di esposizione non consente di applicare il divieto regionale oltre l'area vietata, né la mera prossimità al sito sensibile equivale alla collocazione "in corrispondenza" dello stesso.
  • L'obbligo dell'amministrazione di indicare siti alternativi sorge quando la localizzazione proposta dall'operatore è impedita da uno specifico divieto previsto dalla regolamentazione comunale; in assenza di tale divieto, l'operatore non è tenuto a prendere in considerazione i siti alternativi indicati dall'amministrazione.
  • Nel giudizio amministrativo, la verificazione può accertare dati tecnici relativi all'area e all'intensità delle emissioni, ma non può sostituirsi al giudice nell'interpretazione della norma applicabile.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioIstruttoria processualeAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.