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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5826/2022 del 18/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (ricettazione). In particolare deduceva: (1) mancata valutazione della proposta di concordato in appello sulla quale era stato prestato il consenso dal Procuratore generale; (2) mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. e, con motivi nuovi, richiesta di applicazione della continuazione tra il fatto in esame e precedenti condanne definitive intervenute (domanda di continuazione formulata tardivamente come motivo nuovo).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi poiché i "motivi nuovi" proposti in appello erano autonomi rispetto ai punti originari di impugnazione e, ai sensi della giurisprudenza consolidata, dovevano essere dichiarati inammissibili. La Corte ha altresì osservato che non ricorreva la deroga che ammette motivi nuovi quando la sentenza definitiva intervenuta successivamente al termine di appello renda possibile la richiesta di continuazione (qui, le sentenze pregresse erano divenute irrevocabili prima della sentenza impugnata). Quanto alla proposta di concordato in appello (con adesione del Procuratore generale), pur non essendovi un formale provvedimento di rigetto, la Corte territoriale aveva comunque valutato e respinto la richiesta nel momento in cui ha escluso la possibilità della continuazione esterna. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La sentenza impugnata aveva qualificato il fatto come ricettazione ai sensi di tale norma; la Corte di cassazione non ha modificato tale qualificazione, rigettando l'istanza di riqualificazione proposta tardivamente.

  • art. 712 cod. pen.

    Il ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto ai sensi di tale articolo, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché non introdotta nei termini e nei punti dell'impugnazione originaria.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte per spiegare che l'istituto della continuazione, in alcuni casi, è richiesto in sede di esecuzione e quindi può essere ammesso anche se relativo a sentenze divenute irrevocabili successivamente al termine per proporre appello; tuttavia nella fattispecie questo presupposto temporale non sussisteva.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La proposta di concordato in appello era stata formulata con riferimento a questo istituto (accordo per l'appello). La Corte ha comunque valutato la proposta e l'ha ritenuta inapplicabile alla luce dell'assenza dei presupposti per la continuazione esterna.

Massime di principio

  • I motivi nuovi introdotti in appello sono inammissibili se non riguardano i capi o i punti già investiti dall'impugnazione originaria; pertanto va sollevata la questione già nell'atto di appello principale.
  • L'eccezione alla regola sui motivi nuovi riguarda solo i casi in cui sopravvenga una sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine d'appello: allora la richiesta di continuazione può essere proposta successivamente, ma l'onere di provare la data di passaggio in giudicato è a carico della parte.
  • La presenza del consenso del Procuratore generale a un concordato in appello non vincola il giudice: il tribunale o la corte devono comunque valutare i presupposti e possono rifiutare l'accordo, e la mancata menzione formale di un rigetto può risultare implicitamente dalla motivazione.
  • Le istanze di riqualificazione del reato (cambio della fattispecie contestata) devono essere tempestive e inserite nei limiti dell'impugnazione; se sono introdotte tardivamente come motivi nuovi rischiano l'inammissibilità.
  • Per chiedere l'applicazione della continuazione con precedenti condanne è essenziale documentare le date di irrevocabilità delle sentenze pregresse; senza tale prova la richiesta è destinata a non essere accolta.

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