Ordinanza n. 291/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dirigenziale numero 419 del 30 aprile 2026 di annullamento in autotutela della aggiudicazione disposta con determina dirigenziale n. 107 del 05.02.2026 in favore di Draeger Italia s.p.a. e di aggiudicazione a favore di Getinge Italia s.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione originaria e di aggiudicazione della gara a un'altra impresa
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa originariamente aggiudicataria ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la stazione appaltante ha annullato in autotutela l'aggiudicazione disposta in suo favore e ha aggiudicato la procedura alla controinteressata. Il profilo esaminato in sede cautelare riguarda la ritenuta non conformità dell'offerta tecnica della ricorrente ai requisiti tecnici minimi del capitolato, con particolare riferimento al sistema di aggancio al soffitto e alla possibilità di integrare la lampada con ulteriori bracci. La ricorrente ha sostenuto che il sistema proposto fosse conforme alle prescrizioni della lex specialis e che le valutazioni relative alla qualità delle diverse soluzioni dovessero incidere sull'attribuzione del punteggio, non determinare l'esclusione dalla gara.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti profili di fondatezza della domanda cautelare. In particolare, il sistema di aggancio al soffitto offerto dalla ricorrente appare idoneo all'integrazione della lampada con ulteriori bracci e, quindi, conforme al capitolato tecnico. Ne consegue, allo stato della cognizione cautelare, che l'offerta non sembra meritevole di esclusione; le valutazioni sulla qualità delle differenti soluzioni proposte sembrano invece appartenere alla valutazione di merito dell'offerta. Il TAR ha inoltre rilevato un'apparente contraddizione tra il punteggio tecnico già attribuito dalla commissione all'offerta della ricorrente, pari a 65,47 punti, superiore ai 59,60 punti attribuiti all'offerta della controinteressata, e la successiva esclusione per asserito difetto dei requisiti tecnici minimi. Per tali ragioni ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, rinviando la trattazione del merito a un'udienza pubblica e compensando le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta in presenza di profili di fondatezza del ricorso, in relazione alla probabile conformità dell'offerta al capitolato e all'apparente contraddittorietà dell'esclusione rispetto alla precedente valutazione tecnica.
Massime di principio
- In una procedura di gara, la verifica della conformità dell'offerta ai requisiti tecnici minimi deve essere distinta dalla valutazione qualitativa delle soluzioni proposte: le differenti caratteristiche qualitative possono giustificare l'attribuzione di punteggi diversi, ma non determinano l'esclusione quando l'offerta rispetta la prescrizione minima della lex specialis.
- Quando la commissione di gara abbia già attribuito all'offerta un punteggio tecnico superiore a quello dell'offerta concorrente, la successiva esclusione della medesima offerta per asserito difetto di requisiti tecnici minimi richiede una spiegazione coerente; in difetto, può emergere un'apparente contraddizione rilevante ai fini cautelari.
- La tutela cautelare può essere concessa quando la verifica sommaria evidenzi sia la plausibile conformità dell'offerta al capitolato tecnico sia un'incoerenza tra la precedente valutazione tecnica e la successiva esclusione.
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