Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 50/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino n. 2039 del 18.7.2024;

Giustizia amministrativa202502777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile di condanna al pagamento di euro 1.548,12 oltre interessi legali a titolo di maggiore retribuzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero agli obblighi derivanti dalla sentenza del Tribunale di Torino, notificata il 24 luglio 2024 e passata in giudicato, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 1.548,12 oltre interessi legali. Il ricorso è stato fondato sulla violazione degli artt. 112 e seguenti c.p.a. La ricorrente ha documentato la conformità della sentenza all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e la rituale notificazione del titolo. Alla data del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero ha dichiarato che l'importo era in fase di liquidazione, ma non ha dimostrato l'effettivo pagamento; il prospetto prodotto non costituiva prova della corresponsione e la ricorrente ha confermato il perdurante mancato pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell'ottemperanza. Ha rilevato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e risultava conforme all'originale, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni applicabile anche alle azioni di ottemperanza contro le amministrazioni. La mera dichiarazione ministeriale secondo cui l'importo era in fase di liquidazione, accompagnata da un prospetto privo di efficacia probatoria quanto all'avvenuto pagamento, non ha escluso l'inottemperanza. Il Ministero è stato quindi ordinato a pagare le somme liquidate dalla sentenza civile entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere all'integrale esecuzione entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari. La pronuncia è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte in ragione della reiterata inerzia dell'amministrazione e del contenzioso seriale analogo.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata può essere attestata conforme all'originale; dopo l'abrogazione della necessità della spedizione in forma esecutiva, tale attestazione è sufficiente ai fini considerati dal giudice.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro dell'eliminazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo per l'avvio di azioni esecutive in danno dell'amministrazione; il termine è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, ridotti dal giudice in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto nei confronti di un'amministrazione per ottenere il pagamento di una somma dovuta in base a una sentenza civile passata in giudicato, purché il titolo sia ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • La mera dichiarazione dell'amministrazione che il pagamento è in fase di liquidazione, accompagnata da un prospetto interno, non dimostra l'adempimento del giudicato quando non sia prodotto un documento attestante l'effettiva corresponsione delle somme dovute.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a sostituirsi all'amministrazione inadempiente in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, il relativo compenso può considerarsi compreso nella retribuzione già percepita, salvo diversa statuizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.