Regolamento (UE) 2023/2685
Regolamento (UE) 2023/2685 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la digitalizzazione della procedura di visto Schengen, sostituendo il precedente modello uniforme con un visto digitale contenente un codice a barre bidimensionale, l’immagine del volto del titolare e i dati dell’allegato. La Commissione è incaricata di adottare le specifiche tecniche e di fissare, con decisione di esecuzione, la data di inizio del rilascio dei visti digitali, dopo il completamento dei necessari collaudi da parte di eu-LISA. Il testo disciplina inoltre la possibilità di menzioni nazionali, la segretezza di alcune specifiche tecniche, la rendicontazione periodica sui progressi e l’entrata in applicazione differita del nuovo sistema.
Regolamento che digitalizza la procedura di rilascio del visto Schengen, sostituendo il modello uniforme cartaceo con un visto digitale in formato codice a barre bidimensionale.
Ambito di applicazione
Si applica ai visti rilasciati dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1683/95, come modificato, nell’ambito dell’acquis di Schengen. Riguarda in particolare la presentazione online delle domande, il rilascio del visto digitale, le specifiche tecniche del formato e l’avvio operativo del nuovo sistema. Non si applica all’Irlanda; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein opera come sviluppo dell’acquis di Schengen secondo i rispettivi accordi di associazione; per Cipro, Bulgaria e Romania è atto connesso all’acquis di Schengen. L’applicazione materiale del nuovo rilascio decorre dalla data fissata dalla Commissione con decisione di esecuzione, mentre l’articolo 1, punto 2, si applica dal 27 dicembre 2023.
Digitalizzazione della procedura di visto Schengen
Il regolamento (UE) 2023/2685 modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 per introdurre un modello uniforme di visto in formato digitale. La finalità dichiarata è rendere più agevole ed efficace la domanda di visto Schengen, consentendone la presentazione online e sfruttando sviluppi tecnologici e giuridici recenti, pur mantenendo elevati livelli di sicurezza e controllo.
Contesto e ratio dell’intervento
Il regolamento si inserisce nella politica comune dell’Unione in materia di visti, considerata parte integrante dello spazio senza frontiere interne. Nei considerando si evidenzia il duplice obiettivo di contrastare i rischi per la sicurezza e la migrazione irregolare, facilitando al contempo turismo e attività economiche. Si afferma inoltre l’esigenza di una maggiore uniformità del formato del visto e di una gestione tecnica centralizzata attraverso specifiche comuni.
Ambito di applicazione e status negli spazi Schengen associati
La disciplina riguarda i visti rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1683/95, come modificato. Il regolamento si qualifica come sviluppo dell’acquis di Schengen; l’Irlanda non vi partecipa e non è vincolata né soggetta alla sua applicazione. Per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il testo costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen in base ai rispettivi accordi di associazione; per Cipro, Bulgaria e Romania è un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso connesso.
Visto digitale: formato, contenuto e menzioni nazionali
L’articolo 1, riscritto, dispone che il visto sia rilasciato esclusivamente come modello digitale uniforme, definito "visto digitale". Il formato è un codice a barre bidimensionale recante la firma crittografata dell’autorità nazionale di certificazione dello Stato membro che rilascia il visto e contenente l’immagine del volto del titolare; il visto deve essere inoltre stampabile.
Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona "annotazioni", nel rispetto delle regole del regolamento (CE) n. 767/2008. Questo consente un certo margine di personalizzazione senza alterare l’uniformità del modello digitale europeo.
Specifiche tecniche e competenze della Commissione
L’articolo 2 del regolamento modificato attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per definire le specifiche tecniche del visto digitale. Le specifiche riguardano in particolare:
- la codifica dei dati contenuti nel visto digitale;
- le modalità tecniche relative all’immagine del volto;
- la generazione della versione stampabile.
La Commissione può decidere che tali specifiche restino segrete e non siano pubblicate; in tal caso esse sono messe a disposizione solo di soggetti debitamente autorizzati da uno Stato membro o dalla Commissione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011.
Avvio operativo del rilascio dei visti digitali
L’effettivo inizio del rilascio dei visti digitali non è automatico, ma è subordinato a una decisione della Commissione adottata con atto di esecuzione. Tale decisione può essere emanata solo quando risultino soddisfatte tre condizioni cumulative:
- adozione degli atti di esecuzione contenenti le specifiche tecniche;
- dichiarazione di eu-LISA sul positivo completamento di un collaudo generale;
- validazione da parte di eu-LISA delle disposizioni tecniche e giuridiche per l’avvio del rilascio e relativa comunicazione alla Commissione.
La decisione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Monitoraggio e obbligo di relazione
Per garantire il controllo dell’attuazione e degli impatti economici, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 1o dicembre 2026 e poi annualmente fino all’adozione della decisione di avvio. La relazione deve includere informazioni dettagliate sui costi sostenuti e sui rischi che incidono sui costi complessivi.
Allegato: campi di dati del visto digitale
L’allegato sostituisce integralmente quello del regolamento (CE) n. 1683/95 e individua i campi informativi del visto digitale. Tra i dati previsti figurano, tra gli altri:
- Stato membro emittente;
- dati anagrafici del titolare;
- data, luogo e Stato di nascita;
- sesso e cittadinanza;
- dati del documento di viaggio;
- autorità e sede che rilasciano il visto;
- data e luogo della decisione;
- tipo di visto, numero del visto, territorio autorizzato, validità, numero di ingressi e durata del soggiorno;
- eventuale status di familiare di cittadino dell’Unione, di cittadino di paese terzo con diritto di libera circolazione equivalente, o di familiare di cittadino del Regno Unito beneficiario dell’accordo di recesso;
- menzioni nazionali nella zona "annotazioni";
- dati aggiuntivi per i casi di conferma del visto in un nuovo documento di viaggio o di proroga del visto;
- immagine del volto del titolare.
Entrata in vigore, applicazione e applicazione differita di una disposizione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione generale decorre dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1. Fa eccezione l’articolo 1, punto 2), che si applica dal 27 dicembre 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione del modello uniforme con il visto digitale
L’articolo 1, come riscritto, stabilisce che i visti rilasciati dagli Stati membri sono costituiti da un modello digitale uniforme. Il visto digitale è rilasciato sotto forma di codice a barre bidimensionale con firma crittografata dell’autorità nazionale di certificazione dello Stato membro di rilascio, contiene l’immagine del volto del titolare ed è stampabile. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona "annotazioni" ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 767/2008.
Specifiche tecniche e atti di esecuzione della Commissione
L’articolo 2 del regolamento modificato attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche del visto digitale, incluse le norme di codifica dei dati, le modalità relative all’immagine del volto e le specifiche per la versione stampabile. La Commissione può inoltre disporre che tali specifiche rimangano segrete e siano accessibili solo a persone debitamente autorizzate. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011, richiamata nell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento.
Avvio del rilascio dei visti digitali
La data di inizio del rilascio dei visti digitali è fissata dalla Commissione con atto di esecuzione solo dopo che: sono state adottate le specifiche tecniche; eu-LISA ha dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale; eu-LISA ha convalidato le disposizioni tecniche e giuridiche per l’avvio del rilascio e le ha comunicate alla Commissione. La relativa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Relazione periodica sui progressi di attuazione
Entro il 1o dicembre 2026 e successivamente ogni anno fino all’adozione della decisione di avvio, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del regolamento. La relazione deve contenere informazioni dettagliate sui costi sostenuti e sui rischi che incidono sui costi complessivi.
Allegato sui campi di dati del visto digitale
L’allegato sostituisce quello del regolamento (CE) n. 1683/95 e elenca i campi obbligatori del visto digitale: dati anagrafici del titolare, dati del documento di viaggio, autorità e luogo di rilascio, tipo di visto, validità territoriale, numero di ingressi, durata del soggiorno, eventuali status speciali, menzioni nazionali e, per visti confermati in un nuovo documento di viaggio o prorogati, i relativi dati procedurali e identificativi. È prevista anche l’immagine del volto del titolare.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, salvo l’articolo 1, punto 2), applicabile dal 27 dicembre 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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