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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32499/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, ha censurato l'omessa considerazione delle condizioni del veicolo quale elemento favorevole e la sproporzionata valutazione del precedente penale a suo carico. La Corte ha rilevato che le doglianze erano meramente reiterative di quelle già proposte in appello e puntualmente disattese; inoltre, la censura relativa alle condizioni del veicolo mirava a ottenere una non consentita rivalutazione del compendio istruttorio. La Corte territoriale aveva motivato il diniego evidenziando l'assenza di elementi positivi attinenti al fatto di reato, considerando neutrale la scelta dell'imputato di non contribuire alla ricostruzione dei fatti e precisando che la concessione delle attenuanti generiche non consegue automaticamente né all'assenza di elementi negativi né allo stato di incensuratezza. Quanto al precedente penale, il diniego non era stato fondato sulla sua gravità o risalenza, ma sulla radicale assenza di elementi positivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su doglianze già dedotte e correttamente esaminate in appello, nonché su una richiesta di rivalutazione di elementi di fatto non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, basata sull'assenza di elementi positivi riferibili al fatto di reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il motivo di ricorso per manifesta illogicità della motivazione non può essere utilizzato per reiterare doglianze già esaminate né per sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio e degli elementi di fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono l'emersione di elementi positivi, riferibili al fatto di reato o alla personalità dell'imputato secondo la valutazione del giudice; non costituiscono un diritto derivante dalla mera assenza di elementi negativi o dallo stato di incensuratezza.

  • legge n. 125 del 2008

    La riforma richiamata dalla Corte subordina la concessione delle attenuanti generiche all'individuazione di elementi di segno positivo e non consente di fondarla sulla sola incensuratezza.

Massime di principio

  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto derivante dalla mera assenza di elementi negativi, ma richiede l'accertamento di elementi positivi; in mancanza di tali elementi, il diniego è legittimo anche nei confronti dell'imputato incensurato.
  • Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La scelta dell'imputato di non fornire un contributo alla ricostruzione dei fatti può essere valutata come elemento neutro e non impone il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di manifesta illogicità della motivazione in una richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio o degli elementi di fatto.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già proposte in appello e puntualmente esaminate e disattese dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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