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Sentenza

Sentenza n. 301/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’accertamento, del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione categoria IOCTPS N. 09400601 – N. 0003-17267504 di iscrizione - Gestione Pubblica sede di L’Aquila, con applicazione dei 6 (sei) scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del DL n. 387/1987.

Giustizia amministrativa202100060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato ricalcolo dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, era cessato dal servizio a domanda il 1° luglio 2017, dopo avere compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'INPS aveva liquidato il trattamento di fine servizio senza includere i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Dopo avere presentato istanza di ricalcolo, rimasta senza riscontro, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione. L'INPS ha eccepito l'inammissibilità della domanda relativa alla riliquidazione della pensione, ritenendo competente la Corte dei conti, e ha contestato nel merito l'applicabilità del beneficio ai militari cessati a domanda, richiamando la disciplina del d.l. n. 379/1987 e l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, nonché la necessità del pagamento della contribuzione residua. Il ricorrente ha sostenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, applicabile alle forze di polizia e alle qualifiche equiparate, consente il computo dei sei scatti nel TFS anche quando la cessazione avvenga a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di giurisdizione della domanda di riliquidazione della pensione. Ha rilevato che i riferimenti alla pensione contenuti nell'epigrafe e nelle conclusioni costituivano errori materiali, poiché dal corpo del ricorso e dall'istanza amministrativa emergeva chiaramente che l'oggetto effettivo era il ricalcolo del solo trattamento di fine servizio. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi anche agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in quanto ricompresi nella nozione ampia di forze di polizia, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, purché in possesso delle qualifiche equiparate previste dalla disposizione. Ha inoltre distinto la disciplina dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferita all'incremento della base pensionabile, da quella dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, relativa al calcolo del TFS. L'obbligo di versamento della contribuzione residua previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente il beneficio pensionistico e non il TFS, avente natura di retribuzione differita. L'INPS è stato quindi condannato a riliquidare e corrispondere l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione e l'esistenza di precedenti contrari.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    La disposizione si applica agli appartenenti alle forze di polizia, comprese le qualifiche equiparate dell'Arma dei Carabinieri, e consente di includere i sei scatti nella base di calcolo del TFS anche in caso di cessazione a domanda, quando siano stati compiuti almeno 55 anni e maturati almeno 35 anni di servizio utile.

  • art. 16 l. n. 121/1981

    Richiamato per individuare in senso ampio le forze di polizia cui si estende la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, comprendendo anche l'Arma dei Carabinieri.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987

    ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti

    Disciplina i sei scatti per il personale militare nei casi di cessazione per età, inabilità o decesso, ma non estende il beneficio ai militari cessati a domanda; tale limitazione non impedisce l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 agli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    i sei aumenti periodici di stipendio sono attribuiti in aggiunta alla base pensionabile

    La disciplina riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS; il requisito del pagamento della contribuzione residua opera quindi soltanto ai fini pensionistici e non per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

  • art. 13 r.d. n. 1214/1934

    giudica sui ricorsi in materia di pensione

    È stato richiamato dall'INPS per sostenere la giurisdizione della Corte dei conti sulla riliquidazione della pensione, ma il TAR ha ritenuto il richiamo non decisivo perché la domanda effettiva riguardava esclusivamente il TFS.

Massime di principio

  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica agli appartenenti alle forze di polizia in senso ampio, comprese le qualifiche equiparate dell'Arma dei Carabinieri, senza distinzione tra personale appartenente all'ordinamento civile e personale appartenente all'ordinamento militare.
  • Quando un dipendente delle forze di polizia cessa dal servizio a domanda dopo avere compiuto almeno 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 devono essere inclusi nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai soli fini della base pensionabile e non incide sul calcolo del trattamento di fine servizio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • Il requisito del pagamento della contribuzione previdenziale residua previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 è richiesto per il beneficio pensionistico, ma non per il computo dei sei scatti nella liquidazione del trattamento di fine servizio, che ha natura di retribuzione differita.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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