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Ordinanza

Ordinanza n. 80/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26/11/2024 e dell’art.35 del Regolamento con essa approvato, con il quale, nella tipologia di attività per le quali è consentita l’occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, non è ammessa la possibile occupazione di suolo pubblico riferibile agli espositori per la vendita di souvenirs; - della comunicazione del 21 dicembre 2024, con la quale il Comune di Monte Isola ha negato alla ricorrente il rilascio dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale; e per la condanna del Comune di Monte Isola al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa dell’illegittimità degli atti impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CAPRICCI DI LAGO DI AGNESI L. E UBERTI L. S.N.C. il 17 aprile 2025: per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia dell’art.35 del Regolamento approvato della delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 25 marzo 2025 con la quale il Comune ha provveduto alla modifica del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CAPRICCI DI LAGO DI AGNESI L. E UBERTI L. S.N.C. il 3 febbraio 2026: per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento del 17 dicembre 2025, con il quale il responsabile del Settore Polizia Locale del Comune, ha respinto l’istanza di rinnovo della concessione per l’occupazione di suolo pubblico del 3 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202500151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico e disposizioni regolamentari che limitano gli espositori degli esercizi di vicinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la disciplina comunale sull'occupazione del suolo pubblico e il diniego originario di autorizzazione, deducendo l'irragionevolezza e il carattere discriminatorio del divieto o della limitazione riferita agli espositori per la vendita di souvenirs, nonché la violazione delle norme nazionali ed eurounitarie sulla libertà di iniziativa economica, sulla libertà di stabilimento e sul principio di non discriminazione. È stato inoltre dedotto il difetto di motivazione, poiché il Comune non avrebbe indicato concrete ragioni di interesse pubblico, né spiegato la destinazione alternativa dell'area o la ponderazione degli interessi pubblici e privati. Dopo la precedente ordinanza cautelare, il Comune ha modificato il regolamento consentendo agli esercizi di vicinato soltanto espositori a muro o a terra contro parete, con sporgenza massima di 50 cm. La società ha impugnato anche tale modifica e, successivamente, il diniego di rinnovo della concessione, sostenendo che la disciplina, pur formalmente ampliativa, sarebbe concretamente inapplicabile al proprio esercizio, dotato sul fronte strada di sole due vetrine e privo di muri ciechi: gli espositori a muro non sarebbero collocabili e quelli a terra coprirebbero le vetrine. Il Comune ha giustificato la regolamentazione con esigenze di decoro urbano e sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, in particolare per l'elevato afflusso turistico e per evitare ostacoli al transito dei mezzi pubblici.

La decisione

Il Collegio, nella cognizione sommaria cautelare, ha ribadito che le limitazioni regolamentari all'occupazione di suolo pubblico per il commercio al dettaglio devono essere collegate e giustificate da motivi imperativi di interesse generale, verificabili in concreto, e devono rispettare i principi di non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza. Poiché occorre accertare concretamente se gli espositori richiesti possano impedire il transito dei mezzi pubblici o limitare la viabilità pedonale e veicolare creando situazioni di pericolo, è stata disposta una verificazione affidata al responsabile del Settore Polizia locale del Comune di Brescia, con facoltà di delega. La verificazione dovrà comprendere, ove necessario, sopralluoghi in contraddittorio nei mesi di giugno e luglio 2026, periodo di presumibile maggiore afflusso turistico, e dovrà chiarire se eventuali pericoli dipendano da picchi turistici o siano permanenti. Il provvedimento di diniego del 17 dicembre 2025 è stato interinalmente sospeso, consentendo alla ricorrente di collocare gli espositori richiesti. Il Comune conserva il potere di imporre rimozione o arretramento degli espositori in specifiche giornate di particolare afflusso o durante eventi che richiedano corsie libere per mezzi impegnati in pubblici servizi. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 14 ottobre 2026; la definizione del giudizio è stata riservata, anche mediante sentenza semplificata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentally dalla ricorrente.

  • art. 70, comma 5, d.lgs. 59/2010

    Codifica il principio di non discriminazione con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche.

  • art. 11, comma 1, lett. e), d.lgs. 59/2010

    L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati [...] all'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica [...] tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale.

    Le limitazioni all'accesso o all'esercizio dell'attività economica sono ammissibili soltanto se giustificate da motivi imperativi di interesse generale e non discriminatorie.

  • art. 11, comma 7, lett. a), legge n. 214/2023

    Ha abrogato la lett. f-bis) dell'art. 7 d.lgs. 59/2010, facendo ricadere il commercio al dettaglio su aree pubbliche nell'ambito direttamente regolato dal d.lgs. 59/2010.

  • art. 34, comma 3, lett. a), d.l. 201/2011

    È richiamato quale ulteriore fondamento del limite alle restrizioni regolatorie non giustificate da motivi imperativi di interesse generale.

  • art. 1 d.l. 1/2012

    Richiamato tra le disposizioni nazionali sulla libertà di iniziativa economica.

  • art. 31 d.l. 201/2011

    Richiamato tra le disposizioni nazionali sui limiti all'esercizio delle attività economiche.

  • art. 15 del piano della viabilità

    Prevede il rispetto di una fascia di tre metri per la circolazione stradale; il Comune l'ha ritenuta da sola insufficiente a fronte degli assembramenti turistici.

  • direttiva 2006/123/CE

    Richiamata quale disciplina eurounitaria sui servizi nel mercato interno e sulla libertà di stabilimento.

Massime di principio

  • Le limitazioni regolamentari all'occupazione di suolo pubblico funzionale allo svolgimento del commercio al dettaglio devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e non possono fondarsi su esigenze economiche o di programmazione del mercato.
  • I motivi imperativi di interesse generale invocati per comprimere la libertà di iniziativa economica devono essere verificabili in concreto, con riguardo alle effettive caratteristiche dei luoghi, alle modalità dell'occupazione e ai rischi per la viabilità e la sicurezza.
  • Una disciplina formalmente applicabile a una categoria di operatori può risultare discriminatoria o irragionevole se, per le caratteristiche concrete dell'esercizio interessato, le modalità di occupazione ammesse rendono sostanzialmente impossibile l'esercizio dell'attività.
  • Nella valutazione della legittimità di una limitazione dell'occupazione di suolo pubblico devono essere ponderati gli interessi pubblici al decoro e alla sicurezza della circolazione con l'interesse privato all'esercizio dell'attività economica, nel rispetto di proporzionalità e ragionevolezza.
  • In sede cautelare, quando la verifica del pericolo per la viabilità richiede accertamenti tecnici e sopralluoghi in condizioni rappresentative dell'afflusso turistico, il giudice può disporre una verificazione e sospendere interinalmente il diniego, adottando una misura temporanea suscettibile di adattamento a specifiche giornate o eventi.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPubblici esercizi e somministrazioneTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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