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direttiva

Direttiva 2007/2

Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 , che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)

Normativa europea32007L0002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2007/2/CE istituisce Inspire, un’infrastruttura comune europea per l’informazione territoriale, destinata a supportare le politiche ambientali e quelle che possono incidere sull’ambiente. Essa impone agli Stati membri obblighi di risultato in materia di metadati, interoperabilità, servizi di rete, condivisione dei dati tra autorità pubbliche e accesso al pubblico, lasciando loro la scelta delle modalità attuative. La direttiva prevede inoltre un articolato sistema di allegati tematici, scadenze progressive di recepimento e di messa a disposizione dei dati, nonché regole su limitazioni dell’accesso, tariffe, coordinamento e monitoraggio.

Istituzione dell’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) per favorire politiche ambientali e attività con impatto sull’ambiente mediante dati territoriali interoperabili, metadati, servizi di rete e condivisione tra autorità pubbliche.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai set di dati territoriali e ai servizi relativi che: riguardano aree su cui uno Stato membro ha o esercita giurisdizione; sono disponibili in formato elettronico; sono detenuti da o per conto di autorità pubbliche, oppure da terzi che possano accedere alla rete ai sensi dell’articolo 12; e rientrano nelle categorie tematiche degli allegati I, II e III. Si applica anche ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti tali set di dati. Non impone la raccolta di nuovi dati territoriali; per i dati detenuti al livello più basso dell’amministrazione si applica solo se il diritto nazionale ne prescrive raccolta o divulgazione. Restano salve le direttive 2003/4/CE e 2003/98/CE e i diritti di proprietà intellettuale delle autorità pubbliche; per i dati di terzi coperti da diritti IP è richiesto il consenso dei terzi.

Direttiva 2007/2/CE, Inspire

La direttiva istituisce un quadro comune europeo per l’infrastruttura dell’informazione territoriale, con l’obiettivo di rendere più efficace la formulazione, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche ambientali e delle politiche con impatto sull’ambiente. Il legislatore unionale rileva che i principali ostacoli sono la frammentazione dei dati, la disomogeneità dei formati, le difficoltà di accesso e condivisione e la scarsa interoperabilità tra livelli amministrativi e tra Stati membri.

Finalità e logica della direttiva

L’impianto della direttiva è chiaramente orientato al risultato: gli Stati membri devono assicurare la creazione di infrastrutture nazionali compatibili tra loro e integrate in Inspire, ma restano liberi nella scelta di forma e mezzi. Il modello è quello di una rete federata di dati, metadati, servizi e regole di condivisione, costruita sulle infrastrutture già esistenti negli Stati membri e armonizzata tramite disposizioni di esecuzione della Commissione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i set di dati territoriali e i servizi connessi che: sono disponibili in formato elettronico; concernono aree su cui uno Stato membro ha o esercita giurisdizione; sono detenuti da o per conto di autorità pubbliche, oppure da terzi che possano accedere alla rete; e rientrano nelle categorie degli allegati I, II e III. La direttiva non impone la raccolta di nuovi dati territoriali e non si applica indistintamente a tutte le copie: quando esistono più copie identiche, opera solo la versione di riferimento. Per i dati di terzi, l’intervento dell’autorità pubblica è possibile solo con consenso del titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 fornisce le nozioni centrali per l’operatività del sistema: dati territoriali, set di dati, servizi relativi, metadati, interoperabilità, geoportale Inspire e autorità pubbliche. La nozione di autorità pubblica è ampia e ricomprende amministrazioni nazionali, regionali e locali, nonché soggetti che esercitano funzioni pubbliche connesse con l’ambiente. Gli Stati membri possono però escludere gli organi che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali o legislative.

Metadati

Gli Stati membri devono garantire la creazione e l’aggiornamento dei metadati per i set di dati e i servizi relativi alle categorie tematiche degli allegati I, II e III. I metadati devono indicare, in particolare:

  • la conformità alle disposizioni di esecuzione;
  • le condizioni di accesso e di utilizzo, compresi eventuali canoni;
  • qualità e validità dei dati;
  • autorità responsabili di creazione, gestione, manutenzione e distribuzione;
  • eventuali limitazioni all’accesso del pubblico e le relative ragioni.

Le disposizioni di esecuzione sui metadati devono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, entro il 15 maggio 2008. Gli Stati membri devono poi creare i metadati entro 2 anni dall’adozione di tali disposizioni per i dati degli allegati I e II, ed entro 5 anni per quelli dell’allegato III.

Interoperabilità e armonizzazione

Il cuore tecnico della direttiva è l’interoperabilità dei dati territoriali e dei relativi servizi. L’articolo 7 prevede disposizioni di esecuzione che fissano modalità tecniche per l’interoperabilità e, se fattibile, l’armonizzazione; nella loro elaborazione si devono considerare esigenze degli utilizzatori, iniziative esistenti, norme internazionali, fattibilità e costi/benefici. Gli Stati membri devono collaborare fornendo alla Commissione le informazioni necessarie per le analisi di impatto.

Per i nuovi dati e per quelli rielaborati in modo estensivo, la messa a disposizione secondo le disposizioni di esecuzione deve avvenire entro 2 anni dalla loro adozione; per gli altri dati ancora in uso, entro 7 anni. Le misure devono coprire, per i dati degli allegati I e II, elementi quali identificazione univoca degli oggetti, relazioni tra oggetti, attributi chiave, dimensione temporale e aggiornamenti, assicurando coerenza e comparabilità tra dati riferiti alla stessa località o allo stesso oggetto.

Calendario di adozione delle disposizioni di esecuzione

Il calendario è scaglionato:

  • entro il 15 maggio 2009 per i dati dell’allegato I;
  • entro il 15 maggio 2012 per i dati degli allegati II e III.

L’articolo 10 impone inoltre agli Stati membri di mettere a disposizione le informazioni, inclusi dati, codici e classificazioni tecniche, necessarie a garantire la conformità, e di coordinarsi per gli elementi geografici che attraversano frontiere nazionali.

Servizi di rete e accesso al pubblico

Gli Stati membri devono istituire una rete di servizi comprendente:

  • servizi di ricerca;
  • servizi di consultazione;
  • servizi di download;
  • servizi di conversione;
  • servizi per richiamare servizi sui dati territoriali.

Tali servizi devono essere facili da usare, accessibili al pubblico e disponibili via Internet o altri mezzi adeguati. Per i servizi di ricerca devono essere almeno disponibili criteri basati su parole chiave, classificazione, qualità e validità, conformità, localizzazione geografica, condizioni di accesso e autorità responsabili.

La Commissione istituisce e gestisce un geoportale Inspire a livello comunitario; gli Stati membri devono fornire attraverso di esso l’accesso ai servizi, potendo anche predisporre propri punti di accesso.

Limitazioni all’accesso

La direttiva ammette limitazioni all’accesso del pubblico solo per motivi tassativi e con interpretazione restrittiva. Le restrizioni possono riguardare, tra l’altro, relazioni internazionali, sicurezza pubblica, difesa, procedimenti giudiziari, riservatezza commerciale, diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali, informazioni fornite volontariamente e tutela dell’ambiente.

L’interesse pubblico alla divulgazione deve essere sempre ponderato con l’interesse protetto dalla limitazione. Inoltre, non è mai consentito limitare l’accesso alle informazioni sulle emissioni nell’ambiente. Per i dati personali occorre rispettare la direttiva 95/46/CE.

Gratuità, tariffe e commercio elettronico

I servizi di ricerca e consultazione devono essere messi gratuitamente a disposizione del pubblico. È tuttavia consentito, in casi specifici, che un’autorità pubblica applichi tariffe per taluni servizi di consultazione quando ciò sia necessario per il mantenimento dei dati, soprattutto in presenza di grandi volumi e frequenti aggiornamenti.

Quando sono previste tariffe per i servizi di consultazione, download o richiamo di servizi, gli Stati membri devono assicurare la disponibilità di servizi di commercio elettronico, che possono includere clausole di esclusione della responsabilità, click-licenses o licenze formali.

Condivisione dei dati tra autorità pubbliche e con soggetti esterni

Gli Stati membri devono adottare misure che garantiscano alle autorità pubbliche l’accesso, lo scambio e l’utilizzo dei dati territoriali e dei servizi relativi per l’esercizio delle funzioni pubbliche con impatto sull’ambiente. La direttiva mira a eliminare gli ostacoli pratici alla condivisione, evitando che l’accesso dipenda da negoziazioni ad hoc ogni volta che il dato viene richiesto.

Le tariffe e le licenze devono rimanere al livello minimo necessario e, se i dati sono forniti alle istituzioni e agli organismi dell’Unione per obblighi di informazione ambientale, non si applica alcuna tariffa. Le condizioni di condivisione devono essere disponibili anche per autorità di altri Stati membri e per le istituzioni e organismi UE, nonché, in base a reciprocità ed equivalenza, per organismi internazionali interessati a funzioni con impatto ambientale.

Gli Stati membri possono limitare la condivisione solo quando sia compromesso il corso della giustizia, la sicurezza pubblica, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

Coordinamento, monitoraggio e rapporti

La direttiva richiede strutture e meccanismi di coordinamento a più livelli, per coinvolgere utilizzatori, produttori, fornitori di servizi a valore aggiunto e organismi di coordinamento. La Commissione coordina Inspire a livello comunitario ed è assistita, in particolare, dall’Agenzia europea dell’ambiente. Ogni Stato membro designa un referente nazionale, di regola un’autorità pubblica.

Gli Stati membri devono monitorare la realizzazione e l’utilizzo delle infrastrutture territoriali e rendere i risultati disponibili alla Commissione e al pubblico. Devono trasmettere una prima relazione entro il 15 maggio 2010 su coordinamento, contributi dei soggetti pubblici e privati, utilizzo dell’infrastruttura, accordi di condivisione e costi/benefici; successivamente, relazioni aggiornate ogni tre anni a partire dal 15 maggio 2013.

Comitato, atti di esecuzione e riesame

La Commissione è assistita da un comitato. La direttiva prevede che numerose misure tecniche siano adottate tramite procedura di regolamentazione o di regolamentazione con controllo, in particolare per aggiornare le categorie tematiche, disciplinare metadati, interoperabilità, specifiche tecniche, servizi di rete e condizioni armonizzate di accesso per istituzioni e organismi dell’Unione.

La Commissione deve presentare una relazione sull’attuazione entro il 15 maggio 2014 e poi ogni sei anni, eventualmente accompagnata da proposte di intervento. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 15 maggio 2009 e comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali essenziali adottate. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere.

Disposizioni principali

Finalità e impianto generale

L’articolo 1 stabilisce norme generali per istituire Inspire per le politiche ambientali comunitarie e per le attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente. Inspire si fonda sulle infrastrutture territoriali create e gestite dagli Stati membri, che devono essere rese compatibili a livello UE.

Definizioni chiave e soggetti rilevanti

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, infrastruttura per l’informazione territoriale, dati territoriali, set di dati territoriali, servizi relativi ai dati territoriali, metadati, interoperabilità, geoportale Inspire, autorità pubblica e terzi. La nozione di autorità pubblica comprende governi, amministrazioni e soggetti che svolgono funzioni pubbliche connesse all’ambiente; gli Stati membri possono escludere gli organi che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali o legislative.

Ambito oggettivo e limiti applicativi

L’articolo 4 delimita l’applicazione ai set di dati elettronici detenuti da o per conto di autorità pubbliche, o da terzi accedenti alla rete, relativi alle categorie degli allegati I, II e III. La direttiva non impone la raccolta di nuovi dati territoriali; se più copie identiche esistono, si applica solo la versione di riferimento. Per i dati di terzi con diritti di proprietà intellettuale l’intervento dell’autorità richiede il consenso del titolare.

Metadati

Gli articoli 5 e 6 impongono agli Stati membri di creare e aggiornare metadati per i set di dati e i servizi corrispondenti alle categorie degli allegati I, II e III. I metadati devono contenere informazioni su conformità, condizioni di accesso e utilizzo, eventuali canoni, qualità e validità, autorità responsabili e limitazioni all’accesso. Le disposizioni di esecuzione sui metadati devono essere adottate entro il 15 maggio 2008; i metadati per gli allegati I e II vanno creati entro 2 anni da tali disposizioni, quelli per l’allegato III entro 5 anni.

Interoperabilità e armonizzazione dei dati

L’articolo 7 prevede disposizioni di esecuzione tecniche per l’interoperabilità e, ove possibile, l’armonizzazione dei set di dati e dei servizi. Gli Stati membri devono rendere disponibili i dati nuovi o rielaborati estensivamente entro 2 anni dall’adozione delle disposizioni di esecuzione e gli altri dati ancora in uso entro 7 anni. L’articolo 8 specifica che per gli allegati I e II le disposizioni devono coprire identificazione univoca, relazioni tra oggetti, attributi chiave, dimensione temporale e aggiornamenti, assicurando coerenza e comparabilità tra dati riferiti alla stessa località o allo stesso oggetto.

Calendario delle disposizioni di esecuzione

L’articolo 9 fissa i termini di adozione delle disposizioni di esecuzione per l’interoperabilità: entro il 15 maggio 2009 per i dati dell’allegato I; entro il 15 maggio 2012 per i dati degli allegati II e III. L’articolo 10 impone agli Stati membri di rendere disponibili le informazioni tecniche necessarie alla conformità e di concordare, ove opportuno, la rappresentazione degli elementi geografici transfrontalieri.

Servizi di rete e geoportale Inspire

Gli articoli 11-16 impongono agli Stati membri di istituire e gestire servizi di ricerca, consultazione, download, conversione e richiamo di servizi, accessibili via Internet o altri mezzi adeguati. I servizi di ricerca e consultazione devono essere gratuiti per il pubblico, salvo possibilità di tariffe per alcuni servizi di consultazione in casi specifici. La Commissione istituisce e gestisce un geoportale Inspire; gli Stati membri vi fanno confluire l’accesso ai servizi, potendo affiancare punti di accesso propri. Le disposizioni tecniche di esecuzione devono stabilire specifiche e criteri minimi di prestazione.

Limitazioni di accesso e tutela di interessi protetti

L’articolo 13 consente restrizioni dell’accesso per motivi tassativi, tra cui sicurezza pubblica, difesa, relazioni internazionali, procedimenti giudiziari, riservatezza commerciale, diritti di proprietà intellettuale, dati personali, informazioni fornite volontariamente e tutela dell’ambiente. Le cause di limitazione vanno interpretate restrittivamente, ponderando l’interesse pubblico alla divulgazione; in ogni caso non si possono limitare le informazioni sulle emissioni nell’ambiente. Va rispettata la direttiva 95/46/CE per i dati personali.

Regime delle tariffe e dei servizi di commercio elettronico

L’articolo 14 dispone la gratuità dei servizi di ricerca e consultazione per il pubblico. Sono ammesse tariffe per alcune consultazioni quando necessarie a sostenere il mantenimento dei dati, specie per grandi volumi e aggiornamenti frequenti. Se si applicano tariffe per consultazione, download o richiamo di servizi, gli Stati membri devono garantire servizi di commercio elettronico con eventuali clausole di esclusione, licenze on-line o licenze.

Condivisione dei dati tra autorità pubbliche

L’articolo 17 obbliga gli Stati membri a prevedere misure che consentano alle autorità pubbliche di accedere, scambiare e usare i set di dati territoriali e i relativi servizi per funzioni pubbliche con impatto sull’ambiente, eliminando ostacoli pratici alla condivisione. Le tariffe e licenze devono essere limitate al minimo necessario; i dati forniti alle istituzioni e organismi UE per obblighi informativi ambientali non sono soggetti a tariffa. Sono previste estensioni della condivisione ad altre autorità UE, ad organismi internazionali e, con condizioni nazionali, possibilità di limitazione per giustizia, sicurezza, difesa e relazioni internazionali. Le condizioni armonizzate per l’accesso delle istituzioni e degli organismi UE sono adottate tramite atti di esecuzione.

Coordinamento, monitoraggio e relazioni

Gli articoli 18-21 prevedono strutture e meccanismi di coordinamento a livello nazionale, un referente nazionale per i rapporti con la Commissione e il coinvolgimento dell’Agenzia europea dell’ambiente. Gli Stati membri devono monitorare realizzazione e utilizzo delle infrastrutture e trasmettere una prima relazione entro il 15 maggio 2010, poi ogni tre anni dal 15 maggio 2013, su coordinamento, contributi, utilizzo, accordi di condivisione e costi/benefici.

Comitato, attuazione e controlli

L’articolo 22 istituisce il comitato che assiste la Commissione; per alcune misure si applica la procedura di regolamentazione con controllo, inclusi gli articoli 5 bis e 7 della decisione 1999/468/CE. Gli articoli 23 e 24 prevedono una relazione della Commissione entro il 15 maggio 2014 e poi ogni sei anni, e il recepimento nazionale entro il 15 maggio 2009 con obbligo di comunicazione alla Commissione delle disposizioni di diritto interno.

Come è indicizzato

Materieambientedati territorialiamministrazione pubblicaaccesso alle informazioniinteroperabilità

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