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direttiva

Direttiva 2007/15

Direttiva 2007/15/CE della Commissione, del 14 marzo 2007 , che modifica, ai fini del suo adattamento al progresso tecnico, l'allegato I della direttiva 74/483/CEE del Consiglio relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32007L0015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna un requisito tecnico della direttiva 74/483/CEE relativo ai paraurti dei veicoli a motore, adeguandolo al progresso tecnico e rendendolo coerente con il regolamento UN/ECE n. 26. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 4 aprile 2008 e applicarla dal 5 aprile 2008. Dal 4 aprile 2009, i veicoli non conformi non possono più ottenere l'omologazione CE o nazionale per motivi legati alle sporgenze esterne.

Modifica tecnica dell'allegato I della direttiva 74/483/CEE sui paraurti e le sporgenze esterne dei veicoli a motore, per allinearne i requisiti al progresso tecnico e al regolamento UN/ECE n. 26.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli a motore soggetti alla direttiva 74/483/CEE, con particolare riferimento ai requisiti tecnici delle sporgenze esterne e dei paraurti ai fini dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale. Riguarda gli Stati membri nella fase di recepimento e, dal 4 aprile 2009, nella fase di rilascio o rifiuto delle omologazioni per tipi di veicoli non conformi alle disposizioni della direttiva 74/483/CEE come modificata.

Modifica tecnica dei requisiti per le sporgenze esterne dei veicoli a motore

La direttiva 2007/15/CE della Commissione interviene sulla direttiva 74/483/CEE, che disciplina il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di sporgenze esterne dei veicoli a motore. L'intervento è motivato dall'esigenza di adeguare i requisiti tecnici al progresso tecnico e di allinearli al regolamento UN/ECE n. 26, richiamato nell'ambito del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 70/156/CEE.

Finalità e contesto normativo

La direttiva 74/483/CEE è qualificata come direttiva particolare nell'ambito della procedura di omologazione CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti e entità tecniche separate si applicano anche alla materia delle sporgenze esterne. La Commissione evidenzia che l'adeguamento riguarda in particolare i requisiti applicabili ai paraurti e che la modifica è stata adottata in conformità al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE.

Contenuto tecnico della modifica

La direttiva modifica l'allegato I della direttiva 74/483/CEE, sostituendo il punto 6.5.2. Il nuovo testo disciplina il raggio di curvatura delle superfici rigide dei paraurti in relazione alla linea del paraurti coincidente con il contorno della sagoma del veicolo in proiezione verticale. In particolare:

  • il raggio di curvatura minimo è pari a 5 mm nei punti compresi tra la linea di sagoma e le linee, sopra e sotto la stessa, corrispondenti a punti situati 20 mm all'interno della linea di sagoma e misurati perpendicolarmente;
  • nelle altre aree dei paraurti si applica un raggio minimo di 2,5 mm;
  • la prescrizione vale per la parte del paraurti compresa tra i punti tangenziali di contatto della linea di sagoma con due piani verticali inclinati di 15 gradi rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo.

Effetti sugli Stati membri e sulle omologazioni

Dal 4 aprile 2009, gli Stati membri devono rifiutare, per motivi connessi alle sporgenze esterne, il rilascio di un'omologazione CE o nazionale a un tipo di veicolo non conforme alla direttiva 74/483/CEE come modificata. La direttiva stabilisce quindi un obbligo di risultato chiaro: impedire l'omologazione dei tipi di veicolo che non rispettano i nuovi requisiti sui paraurti.

Recepimento, applicazione e obblighi di comunicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 4 aprile 2008 e applicarle dal 5 aprile 2008. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dallo Stato membro. È inoltre richiesto l'invio immediato alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento e di una tavola di concordanza, nonché la comunicazione del testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che conservano un margine di discrezionalità nella scelta della forma e dei mezzi di recepimento, pur dovendo rispettare il risultato imposto e le scadenze fissate.

Disposizioni principali

Adeguamento tecnico dell'allegato I

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 74/483/CEE secondo quanto riportato nell'allegato della direttiva 2007/15/CE. La modifica sostituisce il punto 6.5.2 relativo al raggio di curvatura delle superfici dei paraurti, introducendo un requisito minimo di 5 mm in una specifica area e di 2,5 mm nelle altre aree dei paraurti.

Nuovo standard per i paraurti

Il nuovo punto 6.5.2 stabilisce che, quando la linea del paraurti corrispondente al contorno della sagoma del veicolo coincide con una superficie rigida, tale superficie deve avere un raggio minimo di 5 mm nei punti compresi tra la linea di sagoma e le linee tracciate a 20 mm all'interno della stessa, misurate perpendicolarmente. Nelle altre aree dei paraurti si applica un raggio minimo di 2,5 mm. La regola vale per la parte del paraurti compresa tra i punti tangenziali di contatto della linea di sagoma con due piani verticali posti a 15 gradi rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo.

Divieto di omologazione per non conformità

L'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 4 aprile 2009, gli Stati membri rifiutino di concedere un'omologazione CE o nazionale a un tipo di veicolo per motivi relativi alle sporgenze esterne se non conforme alla direttiva 74/483/CEE come modificata.

Recepimento e applicazione

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 4 aprile 2008, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 5 aprile 2008. È richiesto anche l'invio immediato alla Commissione del testo delle misure nazionali e di una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Comunicazione delle disposizioni nazionali

Sempre l'articolo 3, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolisicurezza stradalenormativa tecnica automobilisticaarmonizzazione tecnica

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