Cassazione Civile, Ordinanza n. 19280/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese intervenuta il 18/10/2016. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento su ricorso di due ex dipendenti, ritenendo provata la prosecuzione dell'attività d'impresa sino a dicembre 2016. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 10 l.f., sostenendo che la dichiarazione di fallimento sarebbe stata oltre l'anno dalla cessazione dell'attività e che il termine dovrebbe decorrere dalla effettiva cessazione, non dalla cancellazione, oltre a contestare l'accertamento di fatto sulla prosecuzione dell'attività; 2) violazione dell'art. 1 l.f. e della L. 443/1985, sostenendo la non fallibilità per la qualifica di impresa artigiana o piccolo imprenditore; 3) violazione dell'art. 1 l.f. per l'asserita errata ripartizione dell'onere della prova sui parametri dimensionali e per il mancato espletamento delle prove richieste; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, per avere la decisione valorizzato solo le prove dei ricorrenti per il fallimento e ignorato la documentazione del debitore; 5) nullità della sentenza per totale difetto di motivazione e per mancata ammissione di prova testimoniale e c.t.u.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: quanto all'art. 10 l.f., ha ribadito che il termine annuale decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e che, dopo la cancellazione, rileva anche la prova della prosecuzione di attività economica o di operazioni non meramente liquidatorie, con accertamento di fatto riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione congrua; quanto alla fallibilità, ha affermato che dopo la riforma del 2007 l'art. 1 l.f. fonda l'assoggettamento al fallimento su parametri quantitativi, non sul criterio qualitativo del piccolo imprenditore o dell'artigiano; i restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità o perché miravano a una rivalutazione del merito istruttorio e della motivazione, non consentita in cassazione alla luce del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. e dei limiti agli artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascun controricorrente ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 l. fall.
Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese; dopo la cancellazione può ancora rilevare la prosecuzione dell'attività o di operazioni non meramente liquidatorie ai fini dell'effettiva cessazione.
art. 1 l. fall.
L'assoggettamento al fallimento dipende dal superamento di parametri dimensionali quantitativi; non opera, in tale ambito, il criterio qualitativo del piccolo imprenditore.
L. 443/1985
La qualificazione come impresa artigiana non esclude di per sé la fallibilità, se non risultano rispettati i parametri dimensionali previsti dalla legge fallimentare.
art. 115 c.p.c.
La violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non quando valuti diversamente le prove offerte.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non è consentita la mera contestazione del peso attribuito alle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è censurabile solo l'omesso esame del fatto decisivo nei limiti stretti individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 132 c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione richiede un vizio effettivo e radicale, non una semplice critica alla valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, va disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, il termine annuale di cui all'art. 10 l. fall. decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e non dalla data di effettiva cessazione dell'attività, salvo che sia provata una prosecuzione dell'attività oltre la cancellazione.
- Ai fini della verificazione della cessazione dell'impresa, possono rilevare anche operazioni meramente liquidatorie purché espressive della permanenza dell'attività economica; l'accertamento del momento di cessazione è tipicamente riservato al giudice di merito se adeguatamente motivato.
- Dopo la riforma del 2007, la nozione di imprenditore fallibile è ancorata a parametri quantitativi e non al criterio qualitativo del piccolo imprenditore o dell'artigiano.
- L'onere di allegare e provare la non fallibilità può gravare sul debitore, ma in cassazione non è consentito trasformare tale tema in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per sollecitare una diversa ponderazione delle prove: esse sono ammissibili solo in presenza di utilizzo di prove non acquisite ritualmente o di attribuzione alla prova di un valore giuridico errato.
- Il vizio motivazionale censurabile in cassazione è oggi assai ristretto: non è più deducibile la mera insufficienza o illogicità della motivazione, se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
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