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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28459/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un soggetto aveva acquistato da ISMEA un terreno con patto di riservato dominio, ma era poi rimasto inadempiente nel pagamento delle rate. ISMEA aveva agito per la risoluzione del contratto, ottenendola in primo e secondo grado. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo: sosteneva che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare l'art. 1526 c.c. e l'art. 10 del contratto, che prevedeva, in caso di risoluzione e rilascio del fondo, l'accertamento dei reciproci crediti e debiti e del valore delle migliorie apportate, da determinarsi nella minore somma tra spesa e incremento di valore. Deduceva inoltre che il giudice di merito avesse trascurato la questione della eccessività della clausola penale e delle migliorie, senza disporre c.t.u., giungendo a quantificare il risarcimento senza considerare il complessivo equilibrio contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, oltre a profili di non conformità all'art. 366, n. 6, c.p.c. e alla richiesta di riesame del merito, che il motivo era inammissibile perché deduceva un vizio di insufficiente motivazione che non è più previsto dall'attuale art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dalla L. n. 134/2012, avendo eliminato il riferimento alla motivazione contraddittoria e insufficiente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, e il ricorrente è stato inoltre condannato, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di euro 1.000 in favore del controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma da applicare alla risoluzione della vendita con riserva di proprietà, per l'asserita necessità di regolare i reciproci rapporti economici e le eventuali migliorie.

  • art. 10 del contratto di compravendita con patto di riservato dominio

    Invocato dal ricorrente quale clausola che prevedeva, in caso di risoluzione e rilascio del fondo, l'accertamento dei rispettivi crediti e debiti e il valore delle migliorie.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha osservato che il motivo non rispettava il principio di specificità e autosufficienza nella indicazione degli atti e dei documenti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha affermato che l'attuale formulazione, come modificata dalla L. n. 134/2012, non consente più di denunciare il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria.

  • L. n. 134/2012

    È richiamata come legge che ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., eliminando il vizio di motivazione insufficiente/contraddittoria.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata applicata la condanna equitativa del ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte per colpa grave nell'aver dedotto un vizio di impugnazione non più esistente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Non è più deducibile in cassazione il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella formulazione vigente consente solo il sindacato nei limiti oggi previsti dalla norma.
  • La formulazione di un motivo di ricorso fondato su un vizio non più previsto dall'ordinamento integra un motivo inammissibile e può essere valutata come indice di colpa grave ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito o delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito.
  • La censura in cassazione deve rispettare gli oneri di specificità e di indicazione degli atti e documenti rilevanti; la loro omissione può concorrere all'inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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