Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34673/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della determinazione della pena dopo l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso. Si deducevano violazioni degli artt. 99 e 133 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: in particolare il giudice del rinvio avrebbe replicato meccanicamente il trattamento sanzionatorio adottato in primo grado senza rivalutare la gravità complessiva del fatto dopo la sottrazione dell'aggravante, e l'aumento di un terzo per la recidiva sarebbe stato effettuato mediante una mera operazione aritmetica senza espresso accertamento della maggiore colpevolezza o pericolosità dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alle censure sulla dosimetria della pena. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per una nuova e motivata rideterminazione della pena, rilevando che la Corte di merito si era limitata a un ricalcolo aritmetico (aumento di un terzo per recidiva) partendo dalla stessa pena base senza fornire la necessaria riconsiderazione e motivazione della gravità del fatto dopo l'esclusione dell'aggravante mafiosa. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile; inoltre la Cassazione ha precisato che l'irrevocabilità della condanna sostanziale era già acquisita.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen. e art. 336 cod. pen.

    reato ascritto ad Antonio Granata

    Indicazione dei riferimenti dell'imputazione; non è svolta nel testo una interpretazione normativa specifica oltre al richiamo del reato contestato

  • art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.

    aggravante del metodo mafioso

    L'aggravante era oggetto dell'annullamento in sede di legittimità e la sua esclusione impone una riconsiderazione motivata della dosimetria della pena da parte del giudice di merito

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di violazione nella determinazione della pena; secondo la Corte la censura è rilevante nella parte in cui riguarda la mancata riconsiderazione della gravità del fatto

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di determinazione della pena; la sentenza impugnata non ha adeguatamente applicato i criteri di individualizzazione aggravando la pena per recidiva senza motivazione sufficiente

  • art. 7 legge 203/1991

    Citata in relazione al fatto che l'aumento per la recidiva era stato precedentemente operativo sulla pena già calcolata tenendo conto dell'aumento previsto da tale norma

  • art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che una mera operazione aritmetica di ricalcolo avrebbe potuto essere effettuata direttamente dalla Corte di legittimità, ma la scelta è stata di rinviare la valutazione motivata al giudice del rinvio

Massime di principio

  • Quando viene esclusa in sede di legittimità un'aggravante che connotava ontologicamente la gravità del fatto, il giudice del rinvio è tenuto a riconsiderare integralmente la dosimetria della pena e a motivare in modo specifico le ragioni della nuova quantificazione
  • Un ricalcolo puramente aritmetico (applicazione meccanica di aumenti percentuali o addendi) non è sufficiente se l'esclusione di un profilo aggravante modifica la configurazione del fatto: serve una valutazione giustificata della maggiore o minore offensività del comportamento
  • L'aumento per recidiva richiede motivazione in ordine alla maggiore colpevolezza o pericolosità, non può limitarsi a un'applicazione automatica dell'addendo senza verifica concreta
  • La Corte di Cassazione può, in casi appropriati, procedere al ricalcolo della pena ai sensi dell'art. 620 lett. l), cod. proc. pen., ma se la questione richiede una nuova valutazione di merito compiuta con la pienezza istruttoria, il rinvio a un diverso collegio è preferibile
  • L'annullamento parziale in materia di pena non comporta automaticamente la rinnovazione dell'accertamento di responsabilità quando questa sia già divenuta irrevocabile; tuttavia la nuova quantificazione della pena richiede piena e motivata giustificazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.