Cassazione Penale, Sentenza n. 34673/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della determinazione della pena dopo l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso. Si deducevano violazioni degli artt. 99 e 133 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: in particolare il giudice del rinvio avrebbe replicato meccanicamente il trattamento sanzionatorio adottato in primo grado senza rivalutare la gravità complessiva del fatto dopo la sottrazione dell'aggravante, e l'aumento di un terzo per la recidiva sarebbe stato effettuato mediante una mera operazione aritmetica senza espresso accertamento della maggiore colpevolezza o pericolosità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alle censure sulla dosimetria della pena. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per una nuova e motivata rideterminazione della pena, rilevando che la Corte di merito si era limitata a un ricalcolo aritmetico (aumento di un terzo per recidiva) partendo dalla stessa pena base senza fornire la necessaria riconsiderazione e motivazione della gravità del fatto dopo l'esclusione dell'aggravante mafiosa. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile; inoltre la Cassazione ha precisato che l'irrevocabilità della condanna sostanziale era già acquisita.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen. e art. 336 cod. pen.
reato ascritto ad Antonio Granata
Indicazione dei riferimenti dell'imputazione; non è svolta nel testo una interpretazione normativa specifica oltre al richiamo del reato contestato
art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.
aggravante del metodo mafioso
L'aggravante era oggetto dell'annullamento in sede di legittimità e la sua esclusione impone una riconsiderazione motivata della dosimetria della pena da parte del giudice di merito
art. 99 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro di violazione nella determinazione della pena; secondo la Corte la censura è rilevante nella parte in cui riguarda la mancata riconsiderazione della gravità del fatto
art. 133 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di determinazione della pena; la sentenza impugnata non ha adeguatamente applicato i criteri di individualizzazione aggravando la pena per recidiva senza motivazione sufficiente
art. 7 legge 203/1991
Citata in relazione al fatto che l'aumento per la recidiva era stato precedentemente operativo sulla pena già calcolata tenendo conto dell'aumento previsto da tale norma
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che una mera operazione aritmetica di ricalcolo avrebbe potuto essere effettuata direttamente dalla Corte di legittimità, ma la scelta è stata di rinviare la valutazione motivata al giudice del rinvio
Massime di principio
- Quando viene esclusa in sede di legittimità un'aggravante che connotava ontologicamente la gravità del fatto, il giudice del rinvio è tenuto a riconsiderare integralmente la dosimetria della pena e a motivare in modo specifico le ragioni della nuova quantificazione
- Un ricalcolo puramente aritmetico (applicazione meccanica di aumenti percentuali o addendi) non è sufficiente se l'esclusione di un profilo aggravante modifica la configurazione del fatto: serve una valutazione giustificata della maggiore o minore offensività del comportamento
- L'aumento per recidiva richiede motivazione in ordine alla maggiore colpevolezza o pericolosità, non può limitarsi a un'applicazione automatica dell'addendo senza verifica concreta
- La Corte di Cassazione può, in casi appropriati, procedere al ricalcolo della pena ai sensi dell'art. 620 lett. l), cod. proc. pen., ma se la questione richiede una nuova valutazione di merito compiuta con la pienezza istruttoria, il rinvio a un diverso collegio è preferibile
- L'annullamento parziale in materia di pena non comporta automaticamente la rinnovazione dell'accertamento di responsabilità quando questa sia già divenuta irrevocabile; tuttavia la nuova quantificazione della pena richiede piena e motivata giustificazione
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