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Sentenza

Sentenza n. 608/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del decreto datato 09/10/2021 prot.n.P-GR/L/N/2020/100829, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Grosseto ha comunicato al sig. Ahmed Sohail, il rigetto della domanda di sanatoria proposta in suo favore dal datore di lavoro, notificato a mezzo pec al difensore in data 15/11/2021.

Giustizia amministrativa202200065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare per insufficiente reddito del datore di lavoro, senza rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il datore di lavoro aveva presentato, nell'interesse del ricorrente, una domanda di regolarizzazione del lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020. La domanda era stata respinta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Grosseto per carenza di sufficienti redditi in capo al datore di lavoro. Il ricorrente ha impugnato il rigetto lamentando l'omessa valutazione della possibilità di rilasciargli un permesso di soggiorno per attesa occupazione, sostenendo che l'insufficienza reddituale del datore non avrebbe impedito tale rilascio. Ha richiamato la disciplina dell'emersione del 2012 e la circolare ministeriale n. 35/13, deducendo inoltre la violazione del principio del legittimo affidamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando e condividendo un proprio precedente, ha affermato che, nell'ambito della disciplina dell'emersione del 2020, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro conforme ai requisiti dell'art. 103 d.l. n. 34/2020. L'insufficiente capacità economica del datore di lavoro esclude la regolarità dell'istanza e impedisce quindi il rilascio del permesso per attesa occupazione. La disciplina ha carattere eccezionale e restrittivo e non consente il rilascio del titolo quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per insufficienza del reddito del datore. Il Collegio ha inoltre escluso dubbi di legittimità costituzionale della norma, ritenendola ragionevolmente diretta a garantire la controllabilità della procedura e a prevenire incrementi non preventivabili di stranieri privi di occupazione e di fonti lecite di sostentamento. Il motivo relativo al legittimo affidamento non è stato accolto. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. n. 34/2020

    La disciplina di regolarizzazione di cui all'art. 103 d.l. n. 34/2020 non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per insufficienza del reddito del datore di lavoro.

    La possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione è subordinata a una domanda di emersione valida ed efficace e a un rapporto di lavoro dotato dei requisiti previsti dalla norma; il rigetto per insufficienza reddituale del datore esclude tale possibilità.

  • circolare del Ministero dell'Interno del 17 novembre 2020

    Integra la disciplina dell'emersione del 2020 e conferma il collegamento tra permesso per attesa occupazione, domanda di emersione valida ed efficace e rapporto di lavoro conforme ai requisiti normativi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo la modalità processuale richiamata.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell'emersione prevista dall'art. 103 d.l. n. 34/2020, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone una domanda di emersione valida ed efficace e un rapporto di lavoro conforme ai requisiti stabiliti dalla legge.
  • Il rigetto della domanda di emersione per insufficiente capacità economica del datore di lavoro impedisce il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché esclude ab origine la regolarità dell'istanza.
  • La disciplina dell'emersione degli stranieri ha carattere eccezionale e restrittivo e non può essere estesa a fattispecie diverse da quelle espressamente previste dalla legge.
  • La limitazione del rilascio del permesso per attesa occupazione ai soli casi collegati a una domanda di emersione regolare è coerente con l'esigenza di mantenere la procedura controllabile e di prevenire incrementi non preventivabili di persone prive di occupazione e di fonti lecite di sostentamento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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