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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 5404 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione IVA relativa ad acquisti di autovetture ritenuti soggettivamente inesistenti, poiché formalmente fatturati da A. S.r.l. e DE.MA.PI., considerate società interposte o "cartiere", mentre i reali fornitori sarebbero stati soggetti diversi. La CTR aveva ritenuto sufficienti l'effettiva consegna dei beni, i pagamenti e la regolarità della contabilità. L'Agenzia sosteneva invece che tali elementi non escludessero la fittizietà soggettiva né la consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini gli indizi relativi alla fittizietà soggettiva delle operazioni, valutandoli singolarmente e nel loro complesso secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il giudice del rinvio dovrà inoltre esaminare gli elementi forniti dalla contribuente a propria difesa e decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, 23, 28 e 54

    L'art. 54, comma 2, consente all'Amministrazione finanziaria di fondare l'accertamento anche su presunzioni.

    La contestazione dell'indebita detrazione IVA può essere provata anche mediante elementi indiziari e presuntivi, purché oggettivi e idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione o la sua riferibilità a soggetti diversi da quelli indicati in fattura.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma 1, lett. d)

    Prevede, per le imposte dirette, l'utilizzabilità di presunzioni nell'accertamento.

    Anche in materia di imposte dirette l'Amministrazione può ricorrere a presunzioni, purché gli elementi siano valutati secondo criteri di gravità, precisione e concordanza.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, a sostegno della contestazione; una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare la legittimità della detrazione e la propria estraneità o inconsapevolezza rispetto alla frode.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE

    Il diritto alla detrazione non può essere negato soltanto perché la fattura è emessa da un soggetto inesistente o diverso dal reale fornitore, salvo che sia dimostrato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA.

    La detrazione può essere negata solo quando, sulla base di elementi oggettivi, risulti anche la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; non possono essere imposte verifiche eccessive o non dovute.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 22 ottobre 2015, causa C-277/14

    Il destinatario della fattura non è tenuto a svolgere verifiche non di sua competenza, ma la detrazione può essere negata se sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione partecipava a un'evasione IVA.

    La regolarità formale della fattura non è decisiva, ma neppure il contribuente può ignorare indizi concreti di irregolarità presenti nella propria operazione o nella catena commerciale.

Massime di principio

  • Nelle frodi IVA con fatture soggettivamente inesistenti, la prova dell'effettiva consegna dei beni e dei pagamenti non è sufficiente: occorre verificare se i soggetti indicati in fattura siano realmente quelli che hanno effettuato la cessione.
  • L'Amministrazione finanziaria può fondare la contestazione su presunzioni e indizi, purché siano oggettivi e valutati nel loro insieme secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Dopo che l'Amministrazione ha fornito indizi concreti della frode, il contribuente deve dimostrare sia la legittimità della detrazione sia di non aver saputo, né potuto ragionevolmente sapere, di partecipare a un'operazione fraudolenta.
  • La contabilità formalmente regolare, le fatture e i bonifici costituiscono elementi utili ma non decisivi, perché possono essere predisposti anche nell'ambito di operazioni fraudolente.
  • Al contribuente non può essere imposto un generale obbligo di controllare ogni adempimento fiscale del fornitore; tuttavia, in presenza di anomalie evidenti o di indizi di irregolarità, deve adottare verifiche ragionevoli e non può invocare automaticamente la propria buona fede.
  • Il giudice tributario deve esaminare analiticamente sia gli elementi indiziari dell'Amministrazione sia le prove difensive del contribuente, motivando sulla loro valutazione complessiva.

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