Sentenza n. 668/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 607-2025 del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, che aveva liquidato spese di lite in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore distrattario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, quale difensore distrattario delle spese processuali nel giudizio civile definito dalla sentenza n. 607/2025 del Tribunale di Ragusa, ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento di euro 5.000,00, oltre spese generali e accessori di legge. La sentenza civile, passata in giudicato e ritualmente notificata in proprio dal difensore antistatario, aveva condannato l’amministrazione regionale al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. La documentazione prodotta e le dichiarazioni rese hanno evidenziato l’assenza di pagamenti, anche parziali. L’amministrazione, pur costituita, non ha contestato l’esistenza o l’ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha dichiarato l’inottemperanza dell’amministrazione alla sentenza civile, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava effettuato alcun pagamento. Il Collegio ha riconosciuto la legittimazione esclusiva del difensore distrattario ad agire in ottemperanza per le spese liquidate in suo favore, in ragione del rapporto autonomo instaurato tra difensore e parte soccombente per effetto della distrazione ex art. 93 c.p.c. L’amministrazione è stata ordinata a eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso del commissario sarà determinato successivamente ai sensi del d.P.R. 115/2002 e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. La Regione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario determina, nei limiti delle somme liquidate, un rapporto autonomo tra difensore e parte soccombente e legittima esclusivamente il difensore a chiedere il pagamento e l’esecuzione della relativa statuizione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in forza di provvedimenti giudiziali; decorso tale termine senza pagamento, è possibile promuovere l’esecuzione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il riferimento per la successiva determinazione e liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- Il difensore cui siano state distratte le spese processuali ai sensi dell’art. 93 c.p.c. è legittimato in via esclusiva, nei limiti dell’importo liquidato, a intimare il pagamento e a promuovere il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della relativa statuizione, senza necessità di agire insieme alla parte vittoriosa.
- La distrazione delle spese processuali produce un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente, distinto sia dal rapporto processuale tra le parti sia dal rapporto professionale tra difensore e cliente.
- L’ottemperanza a una condanna pecuniaria dell’amministrazione può essere accolta quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l’amministrazione non abbia effettuato il pagamento, anche parziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell’an e del quantum del credito da parte dell’amministrazione costituita, unitamente alla documentazione prodotta dal ricorrente, consente di ritenere accertato l’inadempimento al titolo esecutivo.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva e ponendo i relativi oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.
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