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Ordinanza

Ordinanza n. 967/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. -OMISSIS- adottato e notificato dal Questore di -OMISSIS- il 14 ottobre 2025 con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, nonché del provvedimento prot. -OMISSIS-, adottato e notificato dal Prefetto di -OMISSIS- il 16 dicembre 2025, di rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, atti impugnati con ricorso introduttivo; del provvedimento adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- in data non precisata e comunicato al ricorrente mediante deposito nel fascicolo telematico il 29 maggio 2026, di conferma a seguito di riesame, del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, atto impugnato con motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di irricevibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, rigetto del ricorso gerarchico e successiva conferma del rigetto a seguito di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore che aveva dichiarato irricevibile la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca, originariamente qualificata dall'amministrazione come istanza per motivi di studio ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 286/1998. Ha inoltre impugnato il rigetto del ricorso gerarchico adottato dal Prefetto e, con motivi aggiunti, il nuovo provvedimento emesso a seguito del riesame disposto in sede cautelare. Il precedente provvedimento cautelare aveva evidenziato che il ricorrente non era uno studente, ma disponeva di un dottorato di ricerca e svolgeva una collaborazione scientifica con un dipartimento universitario, prorogata oltre il termine inizialmente previsto di tre mesi. In sede di riesame l'amministrazione ha nuovamente negato il titolo richiesto, ritenendo non sovrapponibili il visto d'ingresso posseduto dal ricorrente, un visto Schengen di tipo C, e il permesso richiesto ai sensi dell'art. 27-ter del d.lgs. n. 286/1998, il cui rilascio presupporrebbe un visto nazionale di tipo D per soggiorni superiori a tre mesi. Il ricorrente ha contestato tale determinazione chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi ai fini dell'art. 27-ter del d.lgs. n. 286/1998 siano subordinati a una procedura di rilascio del nulla osta all'ingresso diversa da quella che aveva condotto al permesso di soggiorno originariamente posseduto dal ricorrente. Poiché mancava il presupposto necessario per il rilascio del titolo richiesto, il nuovo diniego impugnato con motivi aggiunti è apparso vincolato e, conseguentemente, legittimo. Sono state ritenute insussistenti le condizioni per la concessione della tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 27-ter d.lgs. n. 286/1998

    Il titolo di soggiorno per motivi di ricerca e per soggiorni superiori a tre mesi presuppone una procedura di rilascio del nulla osta all'ingresso distinta e, secondo la valutazione cautelare del TAR, un visto d'ingresso nazionale di tipo D; il visto Schengen di tipo C posseduto dal ricorrente non è ritenuto sovrapponibile al titolo richiesto.

  • art. 39 d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato in relazione alla qualificazione amministrativa originaria della domanda come richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce la base richiamata per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca ai sensi dell'art. 27-ter del d.lgs. n. 286/1998, l'ingresso e il soggiorno superiori a tre mesi presuppongono una specifica procedura di rilascio del nulla osta all'ingresso, distinta da quella relativa al titolo di soggiorno precedentemente posseduto dallo straniero.
  • Un visto Schengen di tipo C non è, secondo la valutazione cautelare espressa, sovrapponibile al visto nazionale di tipo D richiesto per soggiorni superiori a tre mesi ai fini del rilascio del titolo previsto dall'art. 27-ter del d.lgs. n. 286/1998.
  • In assenza del presupposto d'ingresso richiesto dalla disciplina applicabile, il diniego del permesso di soggiorno può assumere natura vincolata e risultare legittimo, con conseguente insussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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