Sentenza n. 38/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto MASE n. 154 dell’8 maggio 2025, trasmesso in data 18 giugno 2025; - ove e per quanto occorra, delle note prot. n. 191630 del 21 ottobre 2024 e n. 210775 del 18 novembre 2024; - ove e per quanto occorra, del decreto n. 164 del 17 aprile 2024; - ove e per quanto occorra, del decreto n. 102 del 27 giugno 2024; - ove e per quanto occorra, della comunicazione prot. n. 61625 del 2 aprile 2024; - ove e per quanto occorra, della D.D. n. 23BE.2023/D.00777 datata 1 agosto 2023; - di tutti gli atti presupposti connessi collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto MASE n. 154 dell'8 maggio 2025, nonché gli atti presupposti, con cui è stata esclusa la rilevanza della graduatoria regionale aggiornata e, in sostanza, negato l'accesso al finanziamento PNRR per un progetto di produzione di idrogeno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato all'avviso regionale per il finanziamento di progetti volti alla produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, presentando un progetto fondato anche sull'uso di biomasse. Il progetto era stato ammesso e collocato al quarto posto, ma non finanziato per esaurimento delle risorse. Dopo l'entrata in vigore del regolamento UE n. 2023/1187, che aveva escluso l'idrogeno prodotto da biomasse dai finanziamenti PNRR, il MASE aveva adottato il decreto n. 164 del 17 aprile 2024, prevedendo la non ammissibilità allo scorrimento e all'ulteriore finanziamento dei progetti basati su matrici biologiche e dando atto della conclusione dell'istruttoria e dell'approvazione delle graduatorie regionali. La ricorrente aveva quindi chiesto il riesame in autotutela e l'autorizzazione a presentare una variante progettuale, sostituendo la fonte energetica e adeguando il progetto alla disciplina europea sopravvenuta. Il MASE, con nota del 18 novembre 2024, aveva ritenuto preclusa la presentazione di varianti incidenti su elementi sostanziali del progetto. Nonostante ciò, la Regione Basilicata aveva successivamente approvato una graduatoria aggiornata comprendente la variante. Il decreto MASE n. 154 del 2025 aveva stabilito di non tener conto di tale nuova graduatoria. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 12 dell'avviso e del bando-tipo e della disciplina europea sopravvenuta, sostenendo l'esistenza di un obbligo di consentire la variante; eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, manifesta illogicità e contraddittorietà tra l'operato ministeriale e quello regionale; violazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza e del principio del risultato; incompetenza del MASE e violazione del riparto di funzioni tra Stato e Regione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva impugnazione dell'atto effettivamente lesivo. Il decreto MASE n. 164 del 17 aprile 2024 aveva recepito le restrizioni derivanti dal regolamento UE n. 2023/1187, disposto la non ammissibilità dei progetti basati su matrici biologiche e dato atto della conclusione dell'istruttoria e dell'approvazione delle graduatorie regionali. Inoltre, in base all'art. 12, comma 6, del bando-tipo, la conclusione delle fasi istruttorie e l'approvazione delle graduatorie precludevano l'adozione di varianti progettuali imposte da sopravvenute disposizioni sovranazionali. Il decreto n. 164 aveva quindi autonoma e immediata efficacia lesiva e avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente. La ricorrente ne aveva comunque avuto piena conoscenza almeno il 23 settembre 2024, data dell'istanza di riesame in autotutela, nella quale aveva riconosciuto sia la propria mancata inclusione tra i beneficiari sia la lesività dell'attribuzione delle risorse a un'altra impresa. Il decreto n. 154 del 2025 è stato qualificato come atto meramente conseguenziale e confermativo, limitato all'allocazione di risorse aggiuntive e all'aggiornamento dell'elenco dei beneficiari mediante sostituzione dell'allegato al precedente decreto, senza modificare il quadro disciplinare già definito. Anche la nota ministeriale del 18 novembre 2024 era stata tardivamente impugnata, poiché aveva già espresso in modo preclusivo l'impossibilità di una diversa valutazione della posizione della ricorrente. I motivi di merito non sono stati esaminati. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della controversia e del sopravvenire di innovazioni disciplinari.
Norme richiamate
Regolamento UE 2023/1187
esclude l'idrogeno prodotto da biomasse dai finanziamenti PNRR di cui è questione, definendo criteri più stringenti per le fonti rinnovabili
La disciplina europea sopravvenuta ha imposto l'esclusione dai finanziamenti dei progetti fondati sulla produzione di idrogeno da biomasse ed è stata recepita dal decreto MASE n. 164 del 2024.
art. 12, comma 6, del bando-tipo
non impugnato e che costituisce lex specialis della procedura
Dopo la conclusione delle fasi istruttorie e l'approvazione delle graduatorie, la disposizione preclude l'adozione di varianti progettuali imposte da sopravvenute disposizioni sovranazionali.
decreto MASE n. 164 del 17 aprile 2024
dispone la non ammissibilità allo scorrimento e all’ulteriore finanziamento dei progetti che producono idrogeno a partire da matrici di origine biologica
Il decreto costituisce l'atto presupposto immediatamente lesivo, in quanto recepisce le restrizioni europee, esclude i progetti basati su biomasse e consolida la preclusione alle varianti progettuali.
Massime di principio
- Quando un atto presupposto stabilisce in modo immediatamente lesivo l'esclusione di un progetto da un finanziamento e definisce il quadro disciplinare applicabile, l'impugnazione del successivo atto meramente consequenziale o confermativo non consente di rimettere in discussione l'atto presupposto ormai divenuto inoppugnabile.
- La conoscenza effettiva dell'atto lesivo può risultare anche dalla presentazione di un'istanza di riesame in autotutela, quando il contenuto dell'istanza dimostri che il destinatario conosceva l'esclusione e la concreta lesione della propria posizione.
- Una disposizione della lex specialis che precluda le varianti dopo la conclusione dell'istruttoria e l'approvazione della graduatoria impedisce, una volta verificatisi tali presupposti, di introdurre modifiche progettuali sostanziali anche se finalizzate ad adeguare il progetto a una disciplina sovranazionale sopravvenuta.
- Un atto successivo che si limiti ad allocare risorse aggiuntive e ad aggiornare l'elenco dei beneficiari senza modificare il quadro disciplinare già stabilito ha natura meramente consequenziale e non riapre i termini per impugnare l'atto presupposto.
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